Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri) 1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".