Art. 33.
             (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
   1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.  95.  -  I  ministri  sono  nominati  e  revocati  dal Primo
ministro.
   Il  Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne
e'   responsabile.   Garantisce  l'unita'  di  indirizzo  politico  e
amministrativo,  dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei
ministri.
   I   ministri  sono  responsabili  collegialmente  degli  atti  del
Consiglio   dei  ministri  e  individualmente  degli  atti  dei  loro
dicasteri.
   La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina   il   numero,   le  attribuzioni  e  l'organizzazione  dei
ministeri".