Art. 34.
                (Disposizioni sui reati ministeriali)
   1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla
carica,  sono  sottoposti,  per i reati commessi nell'esercizio delle
loro  funzioni,  alla  giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del  Senato  federale  della  Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale".