Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali) 1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".