Art. 39.
                     (Modifiche all'articolo 117
                         della Costituzione)
   1.   All'articolo  117  della  Costituzione,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente:
   "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario".
   2.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla
lettera  a)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione
internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;".
   3.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla
lettera  e)  sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,";
dopo  le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e
del  credito";  dopo  le  parole:  "tutela  della  concorrenza"  sono
inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".
   4.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla
lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le
seguenti: "regionale e".
   5.  All'articolo  117,  secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera m) e' inserita la seguente:
   "m-bis)  norme  generali  sulla  tutela  della salute; sicurezza e
qualita' alimentari".
   6.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla
lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del
lavoro;".
   7.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla
lettera  p)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento
della capitale;".
   8.  All'articolo  117,  secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti:
   "s-bis)  grandi  reti strategiche di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
   s-ter) ordinamento della comunicazione;
   s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento
sportivo nazionale;
   s-quinquies)  produzione  strategica,  trasporto  e  distribuzione
nazionali dell'energia".
   9.   All'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
   b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";
   c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente:
"regionale";
   d)  le  parole:  "grandi  reti di trasporto e di navigazione" sono
sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";
   e)  le  parole:  "ordinamento della comunicazione" sono sostituite
dalle  seguenti:  "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa
l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello
sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
   f)  le  parole:  "produzione,  trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia"  sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto
e distribuzione dell'energia";
   g)  le  parole:  "casse  di  risparmio,  casse  rurali, aziende di
credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere  regionale"  sono  sostituite  dalle seguenti: "istituti di
credito a carattere regionale".
   10.  All'articolo  117  della  Costituzione,  il  quarto  comma e'
sostituito dal seguente:
   "Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  esclusiva nelle
seguenti materie:
   a) assistenza e organizzazione sanitaria;
   b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e
di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
   c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;
   d) polizia amministrativa regionale e locale;
   e)   ogni   altra   materia   non   espressamente  riservata  alla
legislazione dello Stato".
   11.  All'  articolo  117  della  Costituzione,  l'ottavo  comma e'
sostituito dal seguente:
   "La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione
medesima  con  altre  Regioni  per il miglior esercizio delle proprie
funzioni  amministrative,  prevedendo  anche  l'istituzione di organi
amministrativi comuni".