Art. 39. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione) 1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario". 2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;". 3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato". 4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e". 5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentari". 6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del lavoro;". 7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;". 8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: "s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia". 9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e sicurezza"; b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;"; c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente: "regionale"; d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione"; e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche"; f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia"; g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale". 10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". 11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni".