Art. 40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione) 1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione `e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi' l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".