Art. 40.
                     (Modifica dell'articolo 118
                         della Costituzione)
   1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.  118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo  che,  per  assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province,  citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
   I  Comuni,  le province e le citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
   La  legge,  approvata  ai  sensi  dell'articolo  70,  terzo comma,
istituisce  la  Conferenza  Stato-Regioni  per  realizzare  la  leale
collaborazione  `e  per promuovere accordi ed intese. Per le medesime
finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di
cui all'articolo 114.
   Ai  Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita
l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito
delle leggi statali o regionali.
   La  legge  statale  disciplina  forme di coordinamento fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo  117,  e  disciplina inoltre forme di coordinamento con
riferimento   alla   tutela   dei  beni  culturali  ed  alla  ricerca
scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento
con  riferimento  alle  grandi  reti  strategiche  di  trasporto e di
navigazione di interesse nazionale.
   Comuni,   Province,   citta'   metropolitane,   Regioni   e  Stato
riconoscono   e  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
singoli  e  associati,  per  lo svolgimento di attivita' di interesse
generale,   sulla   base   del  principio  di  sussidiarieta',  anche
attraverso  misure  fiscali.  Essi riconoscono e favoriscono altresi'
l'autonoma  iniziativa  degli  enti  di  autonomia  funzionale per le
medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento
generale  degli  enti  di  autonomia funzionale e' definito con legge
approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
   La  legge,  approvata  ai  sensi  dell'articolo  70,  terzo comma,
favorisce  l'esercizio  in forma associata delle funzioni dei piccoli
comuni  e  di  quelli  situati nelle zone montane, attribuendo a tali
forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".