Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali) 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il seguente: "Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita' della questione".