Art. 46.
                 (Garanzie per le autonomie locali)
   1.   Dopo  l'articolo  127  della  Costituzione,  e'  inserito  il
seguente:
   "Art.  127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane,
qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello
Stato  o  della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente
attribuite,  possono  promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la
questione  di  legittimita'  costituzionale. Una legge costituzionale
disciplina  le  condizioni,  le  forme  e i termini di proponibilita'
della questione".