Art. 54.
                    (Regioni a statuto speciale)
   1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   38,  sino
all'adeguamento  dei  rispettivi statuti di autonomia le disposizioni
di  cui  al  capo  V della presente legge costituzionale si applicano
anche  alle  Regioni  a  statuto speciale e alle Province autonome di
Trento  e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
piu'  ampie  rispetto  a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale  che  interessano  le  Regioni si applicano anche alle
Regioni  a  statuto  speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.