IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» e, in particolare, gli articoli 9 e 10 che dispongono in ordine agli obblighi di informazione riguardanti gli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi», e, in particolare, l'art. 11 che reca analoghe disposizioni sugli obblighi di informazione riguardanti i dispositivi medici impiantabili attivi; Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro», e, in particolare, l'art. 11 che dispone in ordine alla procedura di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro muniti di marcatura CE; Vista la nota ministeriale della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici n. DGF UDM/59693/ I.1.c.r.2 del 27 luglio 2004, che ha individuato specifici modelli di schede per la segnalazione di incidenti e mancati incidenti da parte del fabbricante o del suo mandatario e da parte degli operatori sanitari; Rilevato che l'utilizzazione di tali modelli ha evidenziato la necessita' di apportare agli stessi alcune modificazioni, anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; Ritenuto inoltre opportuno stabilire procedure per l'inoltro al Ministero della salute delle schede predette; Ritenuto, viceversa, non necessario prevedere specifiche schede per la segnalazione di inconvenienti che non integrino le caratteristiche dell'incidente o mancato incidente, lasciando alle strutture sanitarie ogni decisione sulle modalita' di comunicazione ai fabbricanti di tal genere di reclami; Vista la linea guida MEDDEV 2,12-1 dell'aprile 2001 sui sistemi di vigilanza dei dispositivi medici; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, da utilizzare per le segnalazioni al Ministero della salute di incidenti o mancati incidenti che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi, ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e dell'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507. 2. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto, da utilizzare per le segnalazioni al Ministero della salute di incidenti o mancati incidenti che coinvolgono dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332. 3. I modelli di schede di cui agli allegati 1 e 4 sono utilizzati dagli operatori sanitari; quelli di cui agli allegati 2, 3, 5 e 6 dal fabbricante o dal suo mandatario. Limitatamente ai fabbricanti stabiliti in altri Paesi e che non abbiano un mandatario in Italia e ai mandatari stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, in alternativa ai modelli 2, 3, 5 e 6, possono essere utilizzati i modelli «Incident report format for initial report» e «Final report format», allegati alla linea guida Meddev citata nelle premesse. Per le segnalazioni concernenti i dispositivi medici su misura, nelle apposite caselle delle schede 1, 2 e 3 vengono riportate le informazioni tratte dalla tabella costituente l'allegato 7. 4. Gli incidenti o mancati incidenti che debbono essere oggetto di segnalazione da parte dei soggetti indicati al comma 3 sono quelli descritti nell'allegato 8.