IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46, recante
«Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i dispositivi
medici»  e,  in  particolare,  gli  articoli 9 e 10 che dispongono in
ordine  agli  obblighi  di  informazione  riguardanti  gli  incidenti
verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
«Attuazione  della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili  attivi», e, in particolare, l'art. 11 che reca analoghe
disposizioni sugli obblighi di informazione riguardanti i dispositivi
medici impiantabili attivi;
    Visto  il  decreto  legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante
«Attuazione   della   direttiva   98/79/CE  relativa  ai  dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro»,  e,  in  particolare,  l'art.  11 che
dispone  in ordine alla procedura di vigilanza da parte del Ministero
della   salute   sugli   incidenti   che  coinvolgono  i  dispositivi
medico-diagnostici in vitro muniti di marcatura CE;
    Vista la nota ministeriale della Direzione generale dei farmaci e
dei  dispositivi  medici  n.  DGF  UDM/59693/ I.1.c.r.2 del 27 luglio
2004,   che  ha  individuato  specifici  modelli  di  schede  per  la
segnalazione   di   incidenti   e  mancati  incidenti  da  parte  del
fabbricante o del suo mandatario e da parte degli operatori sanitari;
    Rilevato  che  l'utilizzazione  di tali modelli ha evidenziato la
necessita'  di  apportare  agli  stessi  alcune  modificazioni, anche
tenendo   conto  delle  specifiche  caratteristiche  dei  dispositivi
medico-diagnostici in vitro;
    Ritenuto  inoltre  opportuno stabilire procedure per l'inoltro al
Ministero della salute delle schede predette;
    Ritenuto,  viceversa,  non necessario prevedere specifiche schede
per   la   segnalazione   di   inconvenienti  che  non  integrino  le
caratteristiche  dell'incidente  o  mancato incidente, lasciando alle
strutture  sanitarie  ogni decisione sulle modalita' di comunicazione
ai fabbricanti di tal genere di reclami;
    Vista  la  linea guida MEDDEV 2,12-1 dell'aprile 2001 sui sistemi
di vigilanza dei dispositivi medici;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 1, 2 e
3  del  presente  decreto,  da  utilizzare  per  le  segnalazioni  al
Ministero   della   salute  di  incidenti  o  mancati  incidenti  che
coinvolgono  dispositivi  medici  e  dispositivi  medici impiantabili
attivi,  ai  sensi  rispettivamente degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46,  e  dell'art. 11 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.
    2. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 4, 5 e
6  del  presente  decreto,  da  utilizzare  per  le  segnalazioni  al
Ministero   della   salute  di  incidenti  o  mancati  incidenti  che
coinvolgono   dispositivi   medico-diagnostici  in  vitro,  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
    3. I modelli di schede di cui agli allegati 1 e 4 sono utilizzati
dagli operatori sanitari; quelli di cui agli allegati 2, 3, 5 e 6 dal
fabbricante  o  dal  suo  mandatario.  Limitatamente  ai  fabbricanti
stabiliti  in altri Paesi e che non abbiano un mandatario in Italia e
ai  mandatari stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, in
alternativa  ai  modelli  2,  3,  5  e 6, possono essere utilizzati i
modelli  «Incident  report format for initial report» e «Final report
format»,  allegati alla linea guida Meddev citata nelle premesse. Per
le  segnalazioni  concernenti  i  dispositivi medici su misura, nelle
apposite  caselle  delle  schede  1,  2  e  3  vengono  riportate  le
informazioni tratte dalla tabella costituente l'allegato 7.
    4.  Gli  incidenti o mancati incidenti che debbono essere oggetto
di segnalazione da parte dei soggetti indicati al comma 3 sono quelli
descritti nell'allegato 8.