Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di controllo Bioagricoop S.c.r.l. e' tenuto ad adempiere
a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.