ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TITOLO 1 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Natura giuridica e finalita' 1. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica, di seguito denominato INRIM, e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attivita' di ricerca scientifica nei campi della metrologia, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, di seguito denominato decreto istitutivo. L'INRIM svolge le funzioni di istituto metrologico primario, gia' di competenza dell'Istituto di metrologia "Gustavo Colonnetti" del CNR (IMGC-CNR) e dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" (IEN), ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273, istitutiva del sistema nazionale di taratura; valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti. 2. L'INRIM si attiva per la stipulazione di apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e il Ministero delle attivita' produttive (MAP) per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia, convenzioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto istitutivo. 3. L'INRIM ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, si dota di un ordinamento autonomo ed e' soggetto alla vigilanza del MIUR. Art. 2 - Attivita' 1. L'INRIM svolge i compiti di cui all'art. 3 del decreto istitutivo mediante le attivita' degli organi e delle strutture scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione di competenze e gli strumenti operativi definiti dal presente regolamento. Art. 3 - Principi di organizzazione e di funzionamento 1. L'organizzazione dell'INRIM e' definita nel presente regolamento, sulla base dei principi definiti nell'art. 5 del decreto istitutivo. 2. L'INRIM realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile secondo i seguenti principi di funzionamento: a) flessibilita' e rapidita' decisionale, da realizzarsi anche mediante l'esercizio della delega di funzioni e compiti; b) verifica periodica delle proprie strutture organizzative, al fine di garantire un'utilizzazione razionale delle risorse e di assicurare la coerenza con gli obiettivi definiti nei documenti programmatici; e) efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali; d) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego; e) sostegno e sviluppo della formazione tecnica e scientifica, con particolare attenzione all'alta formazione; f) attenzione all'aggiornamento professionale continuo del proprio personale; g) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale; h) divulgazione, comunicazione e trasferimento dei risultati delle attivita' di ricerca svolte. 3. L'INRIM, con riferimento alle funzioni di istituto metrologico primario assegnatigli dall'art. 2, comma 1, del decreto istitutivo, organizza le attivita' di accreditamento di laboratori con modalita' tali da garantire i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e internazionale e dagli organismi internazionali ed europei, nonche' la partecipazione agli accordi di mutuo riconoscimento, internazionali ed europei, in tema di accreditamento di laboratori di taratura, accordi a suo tempo sottoscritti dall'IEN e dall'IMGC-CNR. TITOLO II - ORGANI, COMITATO DI VALUTAZIONE, DIRETTORE GENERALE Art. 4 - Organi Sono organi dell'INRIM, ai sensi dell'art. 4 del decreto istitutivo: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione (CdA); c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5 - Presidente 1. Le funzioni e le modalita' di nomina del presidente sono definite dall'art. 6 del decreto istitutivo. Il presidente esercita, inoltre, le altre funzioni demandategli dalle norme di legge o dai regolamenti dell'INRIM. 2. Il presidente adotta gli atti che impegnano 1'INRIM verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto istitutivo o dai regolamenti. 3. Il presidente predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta dall'INRIM, che viene sottoposta all'approvazione del CdA. 4. Nei casi di urgenza, il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del CdA, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. 5. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da un vice presidente. Questi puo' operare, per periodi di tempo definiti, anche sulla base di specifiche deleghe proposte dal presidente e deliberate dal CdA. 6. L'indennita' di carica del presidente e il suo collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 13 del decreto istitutivo. Art. 6 - Consiglio di amministrazione: compiti I compiti del CdA sono definiti dall'art. 7, comma 1, del decreto istitutivo. 2. Il CdA, su proposta del presidente: a) delibera, sentito il consiglio scientifico, le linee guida per l'elaborazione del piano triennale; b) approva, acquisito il parere del consiglio scientifico, il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali, sentite, per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale e la formazione, le organizzazioni sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative; c) approva il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il rendiconto generale e le relative relazioni d'accompagnamento; d) approva la relazione sull'attivita' svolta dall'ente; e) delibera, acquisito il parere del consiglio scientifico, i regolamenti dell'INRIM, l'istituzione e il riordino delle strutture; f) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti; g) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento e i responsabili di divisione, il comitato di valutazione e il direttore generale, nonche' i responsabili delle altre strutture che si configurano come centri di responsabilita' di 1° e di 2° livello, come definiti nel regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, al direttore di dipartimento e ai dirigenti amministrativi; i) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione; l) delibera in merito a: stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione di rilevante interesse; partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o societa'; costituzione di nuove imprese; costituzione e conduzione di centri di ricerca nazionali e internazionali; m)delibera in merito a spese di funzionamento e d'investimento, a commesse e a compensi a consulenti ed esperti esterni, d'importo superiore a valori fissati e aggiornati periodicamente dal CdA stesso; n) delibera in merito all'affidamento del servizio di cassa e all'assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; o) delibera in merito all'assunzione di personale nel rispetto delle norme vigenti; p) delibera in merito a ogni altra materia d'interesse dell'INRIM che dal decreto istitutivo, da leggi o da regolamenti non sia demandato ad altri organi. Art. 7 - Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento 1. La composizione e le modalita' di nomina del CdA sono definite dall'art. 7, commi 2 e 3, del decreto istitutivo. 2. Il CdA si riunisce, di regola, bimestralmente e, comunque, almeno tre volte all'anno per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. La convocazione, che contiene l'ordine del giorno e a cui sono allegati i principali atti relativi, e' effettuata dal presidente ed e' inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima. Copia della convocazione, contenente l'ordine del giorno, e' inviata per conoscenza anche alle OO.SS. maggiormente rappresentative. Il CdA e', inoltre, convocato ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. 3. Le riunioni del CdA sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. E' richiesto il voto favorevole di almeno quattro componenti, compreso il presidente, per le deliberazioni riguardanti: piano triennale e relativi aggiornamenti annuali, bilancio di previsione e rendiconto generale, nomina del vice presidente, adozione e modifica dei regolamenti, riordino e istituzione di strutture, investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento. 5. Alle riunioni del CdA partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore di dipartimento. 6. Le deliberazioni del CdA, quando non diversamente stabilito, sono immediatamente esecutive, eccettuate quelle riguardanti: a) il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali, per cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204; b) l'adozione e la modifica dei regolamenti, per cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e all'art. 17 del decreto istitutivo; c) la costituzione e la partecipazione a consorzi, fondazioni, societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, secondo le modalita' di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo; d) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 7. Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni del CdA, una sintesi delle deliberazioni approvate e' resa pubblica a cura del direttore generale. 8. I verbali delle riunioni del CdA sono redatti dal direttore generale e da lui sottoscritti insieme al presidente; essi sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. Nella predisposizione dei verbali il direttore generale e' assistito da un funzionario dell'ente. 9. Ai componenti del CdA competono le indennita' di carica, disciplinate dall'art. 13, comma 4, del decreto istitutivo, nonche' il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'INRIM. 10. I componenti del CdA cessano dalla carica alla scadenza del CdA stesso, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente; essi, inoltre, decadono nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto istitutivo. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validita' fino alla scadenza del CdA. Art. 8 - Consiglio scientifico: compiti 1. I compiti del consiglio scientifico sono definiti dall'art. 8, comma 1, del decreto istitutivo. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attivita' scientifica e tecnica dell'INRIM. Specificamente, il consiglio scientifico: a) esprime al CdA parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali; b) formula proposte ed esprime pareri al CdA sugli schemi dei regolamenti dell'INRIM, nonche' sull'istituzione e sul riordino delle strutture; c) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attivita' dell'Ente sottopostigli dal CdA e dal presidente; d) esprime al CdA parere sulla nomina dei responsabili delle divisioni; e) formula, su richiesta del CdA, proposte e pareri su accordi di collaborazione e contratti di ricerca in via di definizione, nonche' su progetti e programmi di attivita' relativamente alla loro fattibilita', trasferibilita' dei risultati e impatto economico-sociale; f) realizza, anche su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale e internazionale; g) individua, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, formulando proposte d'indirizzo, anche per il lungo periodo, delle attivita' scientifiche e tecniche e di partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali. 2. I pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti. Art. 9 - Consiglio scientifico: composizione e funzionamento 1. La composizione del consiglio scientifico e' definita dall'art. 8, comma 2, del decreto istitutivo. 2. Le elezioni dei tre componenti elettivi del consiglio scientifico sono indette con decreto del presidente dell'INRIM, che ne fissa data e luogo. A tal fine, il presidente nomina, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, una commissione elettorale composta da tre componenti effettivi e uno supplente, scelti tra i ricercatori e tecnologi dell'INRIM. I ricercatori e i tecnologi dell'INRIM, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e determinato, sono titolari dell'elettorato attivo e votano esprimendo una sola preferenza. I ricercatori e i tecnologi dell'INRIM, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, sono titolari dell'elettorato passivo. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno il 51 % degli aventi diritto. Risultano eletti i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. A parita' di voti, risulta eletto il candidato con livello professionale superiore e di fascia stipendiale piu' elevata; al permanere della parita', ha precedenza il candidato con maggior anzianita' di servizio in ruolo; nel caso d'ulteriore parita', quello con maggior anzianita' anagrafica. La procedura elettorale e' stabilita con deliberazione del CdA, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative. 3. Almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del consiglio scientifico, il presidente avvia le procedure per la sua ricostituzione. Il nuovo consiglio scientifico e' nominato dal CdA ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto istitutivo e, di norma, tiene la sua prima riunione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del consiglio precedente. 4. Il consiglio scientifico e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno tre volte all'anno. La convocazione, inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi. 5. Le riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore di dipartimento, e in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati esperti interni ed esterni all'INRIM. 6. Il consiglio scientifico nomina, al suo interno, un segretario, con il compito di redigere il verbale di seduta, che sottoscrive con il presidente. Nella predisposizione dei verbali il segretario e' assistito da un funzionario dell'ente. 7. Nei casi d'urgenza il presidente puo' consultare i componenti del consiglio scientifico tramite lettera o altro mezzo equivalente. Il risultato della consultazione e' riferito nella successiva riunione del consiglio stesso. 8. Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni del consiglio scientifico, una sintesi delle decisioni assunte e' resa pubblica a cura del segretario. 9. I verbali delle riunioni sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. 10. Il consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' avvalersi di personale dell'INRIM. 11. Ai componenti del consiglio scientifico compete il gettone di presenza, disciplinato dall'art. 13, comma 4, del decreto istitutivo, nonche' il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'INRIM. 12. I consiglieri decadono se, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del consiglio; in questo caso, il presidente ne da' comunicazione al CdA, per i provvedimenti di competenza. In caso di vacanza di posti riservati a membri eletti o designati, il presidente da' corso alle corrispondenti procedure di elezione o di designazione dei nuovi membri; questi rimangono in carica fino alla scadenza naturale del consiglio scientifico. 13. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalita': a) per i due componenti designati dal presidente, provvede quest'ultimo; b) per i tre componenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle attivita' produttive e dal direttore del dipartimento, il presidente richiede loro una nuova designazione; c) per il componente designato dal CdA, provvede quest'ultimo; d) per i tre componenti eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'INRIM, si provvede: mediante lo scorrimento della graduatoria elettorale, qualora i candidati rimasti in graduatoria abbiano riportato un numero di voti superiore al 5% dei votanti; mediante elezioni suppletive, nel caso contrario. 14. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validita' fino alla scadenza del consiglio scientifico. Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti 1. La composizione del collegio dei revisori dei conti e' stabilita dall'art. 9 del decreto istitutivo. I compiti del collegio dei revisori dei conti sono descritti nel regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza. 2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di amministrazione, contabilita' e fisco, esaminando il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio e il rendiconto generale, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa. 3. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce in coincidenza del bilancio di previsione e del rendiconto generale e per le verifiche trimestrali di cassa e, comunque, ogni qual volta il presidente del collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due componenti. 4. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del CdA ed esercitano il loro mandato collegialmente. I singoli componenti, tuttavia, possono procedere anche individualmente ad atti ispettivi e a operazioni di riscontro e di verifica previa comunicazione al presidente del collegio. 5. I documenti relativi agli atti deliberativi su cui il collegio debba esprimere il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il presidente del collegio. 6. Di ogni riunione del collegio dei revisori dei conti e' redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. 7. Le indennita' di carica del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dall'art. 13, comma 4, del decreto istitutivo. Art. 11 - Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dell'attivita' svolta secondo quanto definito dall'art. 10, comma 1, del decreto istitutivo. 2. Il comitato di valutazione e' composto da sei membri esterni all'INRIM, nominati secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto istitutivo. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia e indipendenza. Il comitato puo' richiedere alle strutture dell'INRIM, di cui al successivo art. 14, atti, dati e informazioni che ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Il comitato presenta al presidente e al CdA una relazione di valutazione annuale sui risultati dell' attivita' dell'INRIM. 4. Ai componenti del comitato di valutazione e' corrisposto un compenso, la cui entita' e' determinata con deliberazione del CdA. Art. 12 - Direttore generale 1. Le funzioni e le modalita' di nomina del direttore generale sono definite dall'art. 11 del decreto istitutivo. 2. Il direttore generale, oltre alle funzioni definite dall'art. 11 del decreto istitutivo, esercita ogni altra funzione inerente alla gestione dell'ente attribuita da disposizioni di legge o di regolamento. 3. Il direttore generale che sia pubblico dipendente e' collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; nel caso provenga dai ruoli dell'INRIM e' collocato fuori ruolo per la durata del contratto e, alla scadenza, gli e' riconosciuto il reinquadramento nella posizione corrispondente a quella posseduta al momento della nomina, con il riconoscimento dell'anzianita' maturata fuori ruolo. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, e' a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato e ha un termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente. Art. 13 - Incompatibilita' 1. In applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto istitutivo, il presidente, i componenti del CdA, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti, per la durata del loro mandato, sono incompatibili: a) con la nomina a direttore generale o a direttore di dipartimento; b) con la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INRIM. 2. Il presidente e i componenti del CdA, per la durata del loro mandato, non possono ricoprire incarichi politici elettivi. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto istitutivo, il presidente, il direttore generale, il direttore di dipartimento, i componenti del CdA e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'INRIM. 4. Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non essere in alcuna delle situazioni d'incompatibilita'. Ove risulti la sussistenza di tali situazioni, entro trenta giorni gli interessati possono esercitare l'opzione. Oltre tale termine, il presidente ne da' comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza. La stessa procedura si applica nel caso d'incompatibilita' insorta successivamente alla nomina. TITOLO III - STRUTTURE Art. 14 - Articolazione dell'INRIM 1. L'INRIM si articola nelle seguenti strutture: a) dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche, ai sensi dell'art. 12 del decreto istitutivo; b) amministrazione e servizi generali ai fini della gestione dell'ente; c) servizio accreditamento di laboratori ai fini dello svolgimento delle funzioni richiamate nel precedente art. 3, comma 3. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e si configurano quali centri di responsabilita' di 1° livello. 3. Il CdA determina l'articolazione in unita' organizzative della struttura di cui al comma 1, lett. b), e, previo parere del consiglio scientifico, della struttura di cui al comma 1, lett. a). 4. L'assegnazione del personale alle strutture di cui al comma 1 e' definita in sede di programmazione triennale delle attivita', sentite le 00.S S. maggiormente rappresentative. Art. 15 - Dipartimento: competenze e organizzazione 1. Le competenze del dipartimento sono definite dall'art. 12 del decreto istitutivo. Specificamente, al dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni: a) elaborare per le attivita' di competenza, in coerenza con le linee guida approvate dal CdA e sulla base delle proposte delle unita' organizzative, il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali, assegnando alle unita' organizzative in cui il dipartimento si articola le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il conseguimento degli obiettivi; b) assicurare la realizzazione d'investimenti, approvati dal CdA, in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica; c) promuovere e realizzare, in collaborazione con universita' e altri enti, attivita' di formazione di personale scientifico e tecnico, con particolare attenzione ai corsi di dottorato di ricerca nelle discipline d'interesse; d) promuovere c curare lo svolgimento, presso l'INRIM, di attivita' di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni italiane e straniere; e) assicurare la formazione del personale a esso assegnato; f) promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, con iniziative trasferimento tecnologico e di tutela brevettuale; g) promuovere la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di propria competenza, nonche' iniziative di divulgazione scientifica. 2. Il dipartimento si articola in non piu' di 5 divisioni, che assicurano lo svolgimento delle attivita' di ricerca in specifici ambiti scientifici. Le divisioni si configurano quali centri di responsabilita' di 2° livello e si possono, a loro volta, articolare in relazione alle esigenze organizzative. Per lo svolgimento di attivita', di particolare rilievo tecnico-scientifico e di carattere temporaneo e trasversale, possono essere costituite ulteriori unita' organizzative o altre forme organizzative piu' flessibili. 3. Il dipartimento si avvale, nello svolgimento delle proprie attivita', della struttura amministrazione e servizi generali dell'INRIM. Al dipartimento sono assegnate unita' di personale amministrativo in ragione dei compiti assegnati e delle attivita' da svolgere. Art. 16 - Direttore del dipartimento 1. Al dipartimento e' preposto un direttore, responsabile dei risultati in relazione agli obiettivi del piano triennale. 2. L'incarico di direttore di dipartimento e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del CdA, a seguito di apposita procedura selettiva, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto istitutivo. La procedura selettiva e' avviata almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore in carica con un bando approvato dal CdA, sentito il consiglio scientifico, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La selezione e' affidata a una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati dal CdA. Il giudizio della commissione si conclude con l'individuazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. 3. Al direttore di dipartimento sono affidati i seguenti compiti: a) determinare le modalita' di funzionamento del dipartimento, provvedendo agli atti amministrativi propri del dipartimento e al coordinamento delle divisioni; b) proporre al CdA, sentito il consiglio di dipartimento, modifiche all'organizzazione del dipartimento; c) preparare e presentare al CdA i programmi di attivita' e i piani di spesa del dipartimento e coordinarne l'attuazione; d) riferire semestralmente al CdA sull'attivita' del dipartimento e presentare annualmente al CdA una relazione sull'attivita' scientifica svolta; e) curare la partecipazione a programmi di ricerca e coordinare la presenza dell'INRIM in organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari e internazionali; f) proporre al CdA la nomina, motivata, dei responsabili delle divisioni; g) conferire, sentito il consiglio di dipartimento, eventuali funzioni di coordinamento, per assicurare lo svolgimento di attivita' a carattere trasversale all'interno del dipartimento, anche in collaborazione con altri enti di ricerca; h) proporre al Presidente, su indicazione dei responsabili delle divisioni, l'indizione di pubblici concorsi per il conferimento di borse di addestramento e di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. 4. Il direttore di dipartimento provvede in merito a spese di funzionamento e d'investimento e a commesse, d'importo non superiore a valori fissati e aggiornati periodicamente dal CdA; se d'importo superiore, formula proposte al riguardo. 5. Le attivita' del direttore di dipartimento sono valutate con periodicita' biennale dal CdA, in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il direttore puo' essere rimosso dall'incarico con atto del Presidente, previa deliberazione del CdA. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto istitutivo, il compenso del direttore di dipartimento e' determinato dal CdA, su proposta del presidente, con riferimento al decreto di cui al comma 4 del citato art. 13 del decreto istitutivo. Specificamente, il direttore di dipartimento: a) se dipendente dell'INRIM, e' compensato con un'indennita' stabilita dal CdA; b) se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 382/1980; se ricercatore o tecnologo dipendente di altro ente di ricerca ovvero dirigente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 ed e' assunto con contratto di diritto privato. In questi casi, l'indennita' e' determinata tenuto conto del trattamento economico in godimento; c) se proviene da enti o aziende privati, in considerazione dell'esclusivita' del rapporto di lavoro, e' compensato con un trattamento economico, determinato dal CdA, su proposta del presidente. Art. 17 - Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento coadiuva il direttore di dipartimento nello svolgimento dei compiti definiti nell'art. 16, comma 3. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore di dipartimento, che lo presiede, dai responsabili delle divisioni del dipartimento e da quattro membri eletti in rappresentanza della comunita' scientifica dell'INRIM, con modalita' definite dal CdA, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative. I membri eletti durano in carica tre anni. I componenti del consiglio di dipartimento, per la durata del loro mandato, non possono far parte del CdA, ne' del consiglio scientifico. 3. Il consiglio di dipartimento esprime pareri in merito a: piani di attivita' e relative rendicontazioni; piani di spesa del dipartimento; modifiche all'articolazione del dipartimento; associazione di ricercatori esterni e conferimento di incarichi di ricerca; ogni altra materia su richiesta del direttore di dipartimento. Art. 18 - Divisioni del dipartimento 1. Le divisioni realizzano, in autonomia scientifica, gli obiettivi stabiliti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali; presentano proposte di partecipazione a programmi e progetti di ricerca; prospettano le esigenze finanziarie, strumentali e umane necessarie per lo svolgimento delle attivita' e il conseguimento degli obiettivi. 2. A capo di ciascuna divisione e' preposto un responsabile, scelto tra il personale ricercatore e tecnologo dipendente dell'INRIM, di qualificazione scientifica adeguata, accertata mediante la valutazione dei curricula scientifici. Esso e' nominato dal CdA, su proposta del direttore di dipartimento e sentito il consiglio scientifico. Al responsabile sono affidati i seguenti compiti: a) curare la definizione e l'esecuzione dei programmi nell'ambito della divisione, sovrintendendo al complesso delle attivita' a essa afferenti; b) provvedere agli aspetti organizzativi e funzionali della divisione, nonche' alla gestione del personale a essa afferente, promuovendone la partecipazione alla programmazione e allo svolgimento delle attivita'; c) sovrintendere alla gestione e allo sviluppo dei laboratori, alla conservazione delle attrezzature scientifiche e tecniche, nonche' all'attuazione del sistema di gestione per la qualita' dell'INRIM, per quanto di competenza della divisione. 3. L'incarico di responsabile di divisione ha la durata di tre anni e puo' essere confermato non piu' di due volte. A detto responsabile compete un'indennita' stabilita dal CdA. Art. 19 - Amministrazione e servizi generali: competenze e organizzazione La struttura amministrazione e servizi generali svolge le attivita' amministrative, contabili e tecniche occorrenti per l'espletamento delle attivita' dell'INRIM. In particolare, la struttura: a) cura la predisposizione degli atti e delle procedure d'interesse generale per l'organizzazione e il funzionamento dell'INRIM; b) svolge compiti e attivita' di supporto agli organi dell'INRIM; c) cura i rapporti con gli organi di controllo sugli atti di competenza; d) assicura la gestione amministrativa del personale dell'ente; e) provvede alla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale; f) assicura la gestione della biblioteca e il supporto alle attivita' di comunicazione, promozione e immagine dell'ente; g) assicura la fornitura dei servizi generali d'interesse per l'organizzazione e il funzionamento dell'INRIM, riguardanti la gestione delle strutture edilizie, l'attuazione della normativa attinente all'igiene e alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'adeguamento e la sicurezza degli impianti e delle strutture, i sistemi informatici; h) assicura la formazione e l'aggiornamento del personale a essa assegnato; 1) cura le relazioni con il pubblico. 2. All'interno della struttura amministrazione e servizi generali possono essere individuati non piu' di 2 uffici dirigenziali; la responsabilita' di detti uffici e' affidata dal CdA, su proposta del direttore generale, a dirigenti che esercitano le funzioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 165/2001, per quanto applicabile. La valutazione dei dirigenti compete al direttore generale. 3. Al responsabile della struttura amministrazione e servizi generali sono affidati i seguenti compiti: a) determinare i criteri di organizzazione e di funzionamento della struttura, provvedendo al coordinamento degli uffici dirigenziali e verificandone la produttivita' e l'efficienza; b) procedere alla verifica periodica dei carichi di lavoro; c) formulare proposte di modifica organizzativa della struttura; d) curare la preparazione e l'attuazione dei programmi di attivita' di sua competenza, nonche' la stesura delle relazioni sull'attivita' svolta, attivando processi di verifica sul conseguimento degli obiettivi; e) assegnare il personale agli uffici dirigenziali. Art. 20 - Servizio accreditamento di laboratori 1. L'organizzazione e il funzionamento del servizio accreditamento di laboratori sono definiti con modalita' tali da salvaguardare la riservatezza, l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita' di accreditamento ed escludere conflitti d'interesse con le attivita' di taratura e prova svolte nell'ambito del dipartimento, secondo quanto indicato nel precedente art. 3, comma 3. 2. Il servizio ha un proprio sistema di gestione per la qualita', armonizzato con il sistema di gestione per la qualita' dell'LNRIM e approvato dal presidente. Il servizio e' identificato con un proprio logo. 3. Al servizio e' preposto un responsabile nominato dal presidente, previa delibera del CdA. Detto responsabile sovraintende alle attivita' di accreditamento e, nello specifico, valuta e attesta la competenza dei laboratori che richiedono di essere accreditati. Al responsabile del servizio compete un'indennita' stabilita dal CdA. 4. L'INRIM assicura al servizio risorse umane adeguate allo svolgimento delle proprie attivita', anche mediante il ricorso a esperti, interni o esterni all'INRIM, competenti in specifici campi della metrologia e dell'accreditamento. 5. Il servizio collabora, anche sulla base di apposite convenzioni, con la struttura di accreditamento di laboratori operante presso l'ENEA e con gli altri organismi di accreditamento operanti in Italia e all'estero. TITOLO IV - STRUMENTI OPERATIVI Art. 21 - Programmazione delle attivita' 1. L'INRIM opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' agli artt. 12, comma 2, lettera a), e 14 del decreto istitutivo, che ne definiscono contenuti e iter di approvazione da parte dei ministeri competenti. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal CdA, acquisito il parere del consiglio scientifico e sentite, per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la formazione, le OO.SS. maggiormente rappresentative. 2. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali comprendono: un'analisi dello stato delle attivita', ivi comprese le risultanze dei processi di valutazione delle attivita'; le linee di sviluppo; gli obiettivi da conseguire; i risultati attesi; le risorse finanziarie necessarie e disponibili; le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attivita', ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale; le risorse strumentali e le infrastrutture disponibili o da acquisire; le interazioni con altri soggetti; le azioni connesse alla formazione; le metodologie adottate per la valutazione delle attivita'; le forme organizzative. 3. Il piano triennale definisce, in accordo con le finalita' dell'ente di cui all'art. 2 del decreto istitutivo e con le linee di sviluppo stabilite dal CdA, sentito il consiglio scientifico, le attivita', i programmi e i progetti di ricerca da svolgere. A questo fine, saranno considerate le proposte formulate dal direttore di dipartimento, nonche' da singoli ricercatori, avuto riguardo alle proposte di ricerca spontanea a tema libero. Art. 22 - Rendicontazione delle attivita' 1. L'INRIM effettua annualmente la rendicontazione delle attivita' svolte mediante una relazione del Presidente approvata dal CdA, previo parere del consiglio scientifico. Tale relazione evidenzia i risultati conseguiti e le innovazioni introdotte anche in termini di economicita', efficienza ed efficacia. 2. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione dell'INRIM, redigono annualmente una relazione sintetica sull'attivita' svolta e sui risultati scientifici conseguiti. Art. 23 - Valutazione delle attivita' 1. L'INRIM sviluppa processi di valutazione delle proprie attivita' di ricerca, conformemente all'art. 10 del decreto istitutivo. A questo fine, fornisce al comitato di valutazione di cui all'art. 11 gli elementi che permettano la valutazione dell'INRIM nel suo complesso e nelle sue articolazioni. 2. Il sistema di gestione per la qualita' di cui all'art. 24 e' oggetto di valutazione periodica da parte degli organismi internazionali ed europei che coordinano le attivita' metrologiche. 3. Le attivita' di accreditamento, interessate dagli accordi di mutuo riconoscimento europei e internazionali, sono, inoltre, oggetto di valutazione periodica da parte dei corrispondenti organismi europei e internazionali. 4. Le attivita' dell'amministrazione e servizi generali sono oggetto di specifica valutazione da parte del comitato di valutazione amministrativa di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Art. 24 - Sistema di gestione per la qualita' 1. L'INRIM fa propri i principi della qualita', realizza e mantiene sotto controllo un sistema di gestione per la qualita' conforme alle norme nazionali e internazionali di riferimento, promuove la formazione e l'informazione del personale sul tema della qualita' e assicura trasparenza e fiducia nelle attivita' svolte. 2. L'INRIM attua un sistema di gestione per la qualita' approvato dal presidente e sottoposto a riesame periodico da parte della direzione. Detto sistema coinvolge tutte le strutture dell'ente e riguarda specificamente: a) le attivita' concernenti la realizzazione e il mantenimento dei campioni nazionali e la disseminazione delle unita' di misura SI. Cio' in considerazione dei compiti d'istituto metrologico primario affidatigli dal decreto istitutivo, dei requisiti del Mutual Recognition Arrangement (MRA) del CIPM e ai fini della partecipazione a progetti e iniziative a livello europeo nell'area della metrologia; b) le attivita' su commessa; c) le attivita' di taratura e prova; d) le attivita' di accreditamento di laboratori; e) il complesso delle attivita' gestionali e amministrative. 3. Il presidente nomina il responsabile per la qualita' tra il personale dell'INRIM, con il compito di promuovere e sostenere l'attuazione, la sorveglianza e il miglioramento del sistema di gestione per la qualita'. Art. 25 - Partecipazione a programmi e progetti di ricerca 1. La partecipazione a programmi e progetti di ricerca richiede una valutazione dei risultati scientifici attesi in relazione alle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie acquisite e all'impatto sulle strutture dell'INRIM. 2. La partecipazione a detti programmi e progetti e' realizzata utilizzando le risorse dell'INRIM, anche in collaborazione con universita', altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri e soggetti privati. 3. L'esecuzione dei detti programmi e' affidata al dipartimento, con l'individuazione dei responsabili e la definizione dei piani di spesa. Art. 26 - Attivita' su commessa 1. Le attivita' di ricerca per conto di enti pubblici e privati sono svolte sulla base di appositi contratti di ricerca. Nell'ambito del dipartimento viene individuato il responsabile scientifico e definito il piano di spesa. 2. Le attivita' di consulenza, taratura e prova sono svolte dalle divisioni del dipartimento. La responsabilita' del loro svolgimento e le modalita' di valutazione tecnico-operativa delle richieste dei committenti sono definite nei documenti del sistema di gestione per la qualita' dell'INRIM. 3. Le attivita' su commessa sono eseguite a titolo oneroso, secondo tariffe stabilite con decreto del presidente, previa deliberazione del CdA. Fanno eccezione le attivita' rientranti in collaborazioni di ricerca a titolo gratuito con enti pubblici e universita', regolate da apposite intese o convenzioni. 4. Le modalita' di ripartizione degli introiti derivanti dalle attivita' su commessa e delle quote destinate al personale sono stabilite da apposito regolamento, definito d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative. 5. L'INRIM assicura il mantenimento e l'adeguamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' su commessa, anche con l'utilizzo di parte dei relativi introiti. Art. 27 - Attivita' di formazione, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica 1. L'INRIM promuove e organizza, anche in collaborazione con universita', con enti pubblici e privati e con imprese: a) iniziative di formazione e aggiornamento di personale scientifico e tecnico; b) iniziative per la diffusione della cultura scientifica e il trasferimento delle conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali. Articolo 28 - Formazione del personale 1. L'INRIM si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del proprio personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo mediante opportune iniziative a cio' finalizzate. 2. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono attuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali di comparto vigenti in materia. Art. 29 - Borse, assegni di ricerca e dottorati di ricerca 1. L'INRIM puo' conferire borse di addestramento alla ricerca (nel seguito borse) e assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca (nel seguito assegni di ricerca) e puo' finanziare borse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Le risorse necessarie sono determinate nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti annuali. 2. Le borse e gli assegni di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferiti dal presidente dell'INRIM, a seguito di pubblici concorsi per titoli e colloquio. Detti concorsi sono indetti dal presidente su proposta del direttore di dipartimento, con riferimento alle indicazioni dei responsabili delle divisioni. 3. L'INRIM, ai sensi dell'art. 3, lettera f), del decreto istitutivo, promuove l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento di corsi di dottorato d'interesse per le proprie attivita', sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni universitarie e delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto istitutivo, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale. 4. Il conferimento delle borse e degli assegni di ricerca avviene con modalita' e procedure stabilite con deliberazione del CdA, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative. Art. 30 - Comunicazione e trasferimento dei risultati della ricerca 1. L'INRIM promuove le proprie attivita' di ricerca con la comunicazione, la valorizzazione e il trasferimento tecnologico dei risultati ottenuti anche mediante l'attivita' brevettuale e il collocamento dei brevetti sul mercato. Art. 31 - Brevetti per invenzioni industriali 1. Secondo quanto disposto dall'art. 65 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), i dipendenti dell'INRIM sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori. 2. In caso di piu' autori, dipendenti di universita' o di pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo differente pattuizione. 3. L'INRIM disciplina le modalita' dell'attivita' brevettuale con deliberazione del CdA, vista la normativa vigente. Art. 32 - Pubbliche relazioni e organizzazione di convegni 1. L'INRIM intrattiene pubbliche relazioni con istituzioni italiane e straniere, al fine di stimolare l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati. 2. L'INRIM promuove e partecipa all'organizzazione di convegni, seminari e riunioni, ai fini della conoscenza e della valorizzazione delle proprie attivita' di ricerca. 3. L'effettuazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 avviene con modalita' e procedure stabilite con delibera del CdA. TITOLO V - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE Art. 33 - Rapporti con soggetti pubblici e privati 1. L'INRIM, per lo svolgimento delle proprie attivita' e per il conseguimento degli obiettivi del piano triennale di attivita', ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, puo', nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 16 del decreto istitutivo: a) stipulare, con soggetti pubblici e privati, accordi e convenzioni di collaborazione, che individuano finalita' e obiettivi, modalita' di svolgimento, aspetti amministrativi ed economici della collaborazione; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto istitutivo; c) promuovere la costituzione di nuove imprese, conferendo personale proprio nel rispetto della normativa vigente; d) partecipare alla costituzione e alla conduzione di centri di ricerca nazionali e internazionali e ad altre iniziative scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi; e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Art. 34 - Rapporti con universita' e con enti di ricerca 1. I rapporti con le universita' sono disciplinati dall'art. 20 del decreto istitutivo, con particolare riguardo alla mobilita' del rispettivo personale di ricerca tra LINRIM e le universita'. 2. L'INRIM regola i rapporti di collaborazione con universita' e altri enti di ricerca nei campi della ricerca scientifica e della formazione di comune interesse, mediante apposite convenzioni, accordi e scambi di lettere. Tali rapporti riguardano: a) la partecipazione a progetti di ricerca concordati; b) lo svolgimento di attivita' di ricerca su commessa sviluppate congiuntamente; c) la partecipazione a programmi di ricerca organizzati e coordinati anche da organismi europei e internazionali; d) l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento di corsi di dottorato di ricerca; e) lo svolgimento, nell'ambito dei laboratori e delle attivita' di ricerca dell'INRIM, di tesi di dottorato e di laurea; f) la nomina di propri ricercatori e tecnologi a "professori a contratto"; g) l'organizzazione di master e corsi specialistici su argomenti di propria competenza; h) l'inserimento, nei propri laboratori e nelle proprie attivita' di ricerca, di giovani laureati, laureandi e studenti per periodi di formazione e specializzazione, nonche' di "visiting professor"; i) la collaborazione di dipendenti di altri enti e istituzioni alle proprie attivita' istituzionali, nonche' svolgimento di attivita' di ricerca da parte di proprio personale presso tali enti e istituzioni. 3. Le modalita' di associazione alle attivita' istituzionali dell'INRIM di dipendenti di universita' e di enti di ricerca sono disciplinate dal regolamento del personale. 4. L'INRIM, ai fini dello svolgimento delle funzioni di istituto metrologico primario, definisce con apposite convenzioni i rapporti di collaborazione con altri istituti che svolgono attivita' metrologiche. Art. 35 - Collaborazioni con le imprese 1. L'INRIM promuove il trasferimento alle imprese di conoscenze e di tecnologie sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca; a tal fine, attiva specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione di o la partecipazione a idonee forme associative con imprese e altri enti pubblici e privati nazionali e internazionali. Art. 36 - Collaborazioni di ricerca e partecipazione a organismi scientifici e tecnici 1. L'INRIM riconosce l'importanza di sviluppare le attivita' e le collaborazioni di ricerca nei campi di proprio interesse; in particolare, assicura una presenza attiva nelle iniziative tendenti a realizzare un' area di ricerca europea in metrologia. 2. L'INRIM mette in atto azioni tendenti a sviluppare e a qualificare la partecipazione del proprio personale a organismi scientifici e tecnici, nazionali, comunitari e internazionali. 3. La designazione di rappresentanti dell'INRIM e' effettuata dal presidente, su proposta del direttore di dipartimento. Le spese per la partecipazione a tali organismi trovano copertura nel bilancio dell'ente, previa delibera del CdA. TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 37 - Norme transitorie 1. Le norme transitorie sono previste all'art. 21 del decreto istitutivo. 2. I consigli scientifici dell'IEN e dell'IMGC sono prorogati fino alla nomina del consiglio scientifico dell'INRIM. 3. Il direttore generale dell'IEN e' prorogato fino alla nomina del direttore generale dell'INRIM. Il dirigente dell'Unita' organica Attivita' scientifiche e tecniche dell'IEN e il direttore dell'IMGC-CNR conservano la responsabilita' scientifica delle rispettive strutture sino alla nomina del direttore di dipartimento dell'INRIM. Essi conservano, altresi', per il suddetto periodo, le indennita' di funzione loro attribuite rispettivamente dall'IEN e dal CNR. 4. Le deliberazioni dell'IEN e i provvedimenti del direttore dell'IMGC relativamente alle attivita' di accreditamento di laboratori restano in vigore fino alla nomina del responsabile del servizio accreditamento di laboratori dell'INRIM di cui all'art. 14, comma 1, lett. c). 5. I responsabili dei settori tecnico-scientifici dell'IEN e di commessa dell'IMGC-CNR sono prorogati fino alla nomina dei responsabili delle divisioni del dipartimento dell'INRIM. 6. Il presidente, entro trenta giorni dall'insediamento del CdA, attiva le procedure per la costituzione del consiglio scientifico e per la nomina del direttore del dipartimento. 7. Ai sensi dell'art. 21 del decreto istitutivo, ai fini dello scorporo dell'IMGC dal CNR e della sua fusione con l'IEN, il presidente dell'INRIM e il presidente del CNR siglano, sentite le 00.SS maggiormente rappresentative, apposite intese finalizzate a individuare: a) il personale assegnato all'IMGC-CNR, in servizio alla data del 27 giugno 2003, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto all'IMGC-CNR, e l'ulteriore personale che ha preso servizio presso l'IMGC-CNR tra il 27 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto del personale eventualmente trasferito ad altra sede, i relativi oneri finanziari, nonche' le relative posizioni giuridico-economiche, previdenziali e assistenziali, ivi incluse le modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto, cosi' come previste dall'art. 21, comma 2, del decreto istitutivo; b) i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'IMGC-CNR e la loro cessione in comodato fino al loro definitivo trasferimento all'INRIM; c) tutti gli ulteriori rapporti attivi e passivi inerenti all'IMGC-CNR e la definizione delle procedure per il loro trasferimento all'INRIM. 8. Le intese di cui al comma 8, lettere a) e b) devono essere raggiunte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'intesa di cui alla lettera c) dev'essere raggiunta entro sei mesi dalla stessa data. Tali intese saranno inviate al MIUR per le valutazioni di competenza. 9. L'INRIM regola con apposite convenzioni i rapporti con le universita' presso cui operano unita' di ricerca gia' afferenti all'IMGC-CNR. Art. 38 - Revisione del regolamento 1. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal CdA, sentito il parere del consiglio scientifico. Art. 39 - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2006.