ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
            REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

              TITOLO 1 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI


                Art. 1 - Natura giuridica e finalita'

   1. L'Istituto   nazionale   di  ricerca  metrologica,  di  seguito
denominato  INRIM,  e'  ente  pubblico  nazionale  con  il compito di
svolgere  e  promuovere  attivita'  di  ricerca scientifica nei campi
della  metrologia,  secondo  quanto  disposto dall'art. 2 del decreto
legislativo  21  gennaio  2004,  n. 38, di seguito denominato decreto
istitutivo. L'INRIM   svolge  le  funzioni  di  istituto  metrologico
primario,  gia'  di  competenza  dell'Istituto di metrologia "Gustavo
Colonnetti"   del   CNR   (IMGC-CNR) e  dell'Istituto  elettrotecnico
nazionale  "Galileo  Ferraris"  (IEN), ai sensi della legge 11 agosto
1991,   n. 273,   istitutiva   del  sistema  nazionale  di  taratura;
valorizza,  diffonde  e  trasferisce  le  conoscenze  acquisite nella
scienza  delle  misure  e  nella ricerca sui materiali, allo scopo di
favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.
   2. L'INRIM  si  attiva per la stipulazione di apposite convenzioni
con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
(MIUR) e   il   Ministero   delle   attivita'   produttive  (MAP) per
l'individuazione  e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le
applicazioni   nei   campi  della  metrologia,  convenzioni  previste
dall'art. 2, comma 4, del decreto istitutivo.
   3. L'INRIM   ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  e
autonomia  scientifica,  organizzativa,  patrimoniale,  finanziaria e
contabile,  si  dota  di  un ordinamento autonomo ed e' soggetto alla
vigilanza del MIUR.


                         Art. 2 - Attivita'

   1. L'INRIM   svolge  i  compiti  di  cui  all'art. 3  del  decreto
istitutivo  mediante  le  attivita'  degli  organi  e delle strutture
scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione di competenze
e gli strumenti operativi definiti dal presente regolamento.


       Art. 3 - Principi di organizzazione e di funzionamento

   1. L'organizzazione    dell'INRIM   e'   definita   nel   presente
regolamento, sulla base dei principi definiti nell'art. 5 del decreto
istitutivo.
   2. L'INRIM    realizza    la    propria   autonomia   scientifica,
organizzativa,   patrimoniale,  finanziaria  e  contabile  secondo  i
seguenti principi di funzionamento:
    a) flessibilita'  e  rapidita'  decisionale, da realizzarsi anche
mediante l'esercizio della delega di funzioni e compiti;
    b) verifica  periodica  delle proprie strutture organizzative, al
fine  di  garantire  un'utilizzazione  razionale  delle  risorse e di
assicurare  la  coerenza  con  gli  obiettivi  definiti nei documenti
programmatici;
    e) efficacia  ed  efficienza  nell'utilizzo delle proprie risorse
umane e strumentali;
    d) valutazione    delle    risorse    e   costante   monitoraggio
dell'efficacia del loro impiego;
    e) sostegno  e  sviluppo  della formazione tecnica e scientifica,
con particolare attenzione all'alta formazione;
    f) attenzione   all'aggiornamento   professionale   continuo  del
proprio personale;
    g) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale;
    h) divulgazione,  comunicazione  e  trasferimento  dei  risultati
delle attivita' di ricerca svolte.
   3. L'INRIM,  con riferimento alle funzioni di istituto metrologico
primario  assegnatigli  dall'art. 2, comma 1, del decreto istitutivo,
organizza  le attivita' di accreditamento di laboratori con modalita'
tali  da  garantire i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e
internazionale  e  dagli organismi internazionali ed europei, nonche'
la    partecipazione    agli   accordi   di   mutuo   riconoscimento,
internazionali ed europei, in tema di accreditamento di laboratori di
taratura, accordi a suo tempo sottoscritti dall'IEN e dall'IMGC-CNR.


            TITOLO II - ORGANI, COMITATO DI VALUTAZIONE,

                         DIRETTORE GENERALE


                           Art. 4 - Organi

   Sono   organi   dell'INRIM,   ai  sensi  dell'art. 4  del  decreto
istitutivo:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione (CdA);
    c) il consiglio scientifico;
    d) il collegio dei revisori dei conti.


                         Art. 5 - Presidente

   1. Le  funzioni  e  le  modalita'  di  nomina  del presidente sono
definite  dall'art. 6 del decreto istitutivo. Il presidente esercita,
inoltre,  le  altre  funzioni demandategli dalle norme di legge o dai
regolamenti dell'INRIM.
   2. Il  presidente  adotta  gli  atti  che  impegnano 1'INRIM verso
l'esterno  e  che  gli  sono  attribuiti dal decreto istitutivo o dai
regolamenti.
   3. Il    presidente    predispone    annualmente   una   relazione
sull'attivita'    svolta    dall'INRIM,    che    viene    sottoposta
all'approvazione del CdA.
   4. Nei  casi di urgenza, il presidente puo' adottare provvedimenti
di  competenza  del CdA, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta
successiva del consiglio stesso.
   5. In  caso  di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
da  un  vice  presidente. Questi  puo'  operare, per periodi di tempo
definiti,  anche  sulla  base  di  specifiche  deleghe  proposte  dal
presidente e deliberate dal CdA.
   6. L'indennita'  di carica del presidente e il suo collocamento in
aspettativa   sono   disciplinati   dall'articolo   13   del  decreto
istitutivo.


           Art. 6 - Consiglio di amministrazione: compiti

   I  compiti del CdA sono definiti dall'art. 7, comma 1, del decreto
istitutivo. 2. Il CdA, su proposta del presidente:
    a) delibera, sentito il consiglio scientifico, le linee guida per
l'elaborazione del piano triennale;
    b) approva,  acquisito  il  parere  del consiglio scientifico, il
piano  triennale  e  i  relativi  aggiornamenti annuali, sentite, per
quanto  riguarda  la  programmazione del fabbisogno di personale e la
formazione,   le   organizzazioni   sindacali   (OO.SS.) maggiormente
rappresentative;
    c) approva  il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio,
il rendiconto generale e le relative relazioni d'accompagnamento;
    d) approva la relazione sull'attivita' svolta dall'ente;
    e) delibera,  acquisito  il  parere  del consiglio scientifico, i
regolamenti dell'INRIM, l'istituzione e il riordino delle strutture;
    f) nomina   il   vice   presidente,   eleggendolo  tra  i  propri
componenti;
    g) nomina  il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento
e  i  responsabili  di  divisione,  il  comitato  di valutazione e il
direttore  generale, nonche' i responsabili delle altre strutture che
si  configurano come centri di responsabilita' di 1° e di 2° livello,
come  definiti  nel  regolamento  di  amministrazione, contabilita' e
finanza;
    h) delibera  l'affidamento degli incarichi al direttore generale,
al direttore di dipartimento e ai dirigenti amministrativi;
    i) verifica  i  risultati  dell'attivita'  dell'ente, avvalendosi
anche delle relazioni del comitato di valutazione;
    l) delibera in merito a: stipulazione di convenzioni e accordi di
collaborazione  di rilevante interesse; partecipazione o costituzione
di  consorzi,  fondazioni  o societa'; costituzione di nuove imprese;
costituzione   e   conduzione   di  centri  di  ricerca  nazionali  e
internazionali;
    m)delibera in merito a spese di funzionamento e d'investimento, a
commesse  e  a  compensi  a  consulenti ed esperti esterni, d'importo
superiore  a  valori  fissati  e  aggiornati  periodicamente  dal CdA
stesso;
    n) delibera  in  merito  all'affidamento  del servizio di cassa e
all'assunzione  di  mutui,  nei  limiti  stabiliti  dalle leggi e dai
regolamenti;
    o) delibera  in  merito  all'assunzione di personale nel rispetto
delle norme vigenti;
    p) delibera in merito a ogni altra materia d'interesse dell'INRIM
che  dal  decreto  istitutivo,  da  leggi  o  da  regolamenti non sia
demandato ad altri organi.


 Art. 7 - Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

   1. La  composizione e le modalita' di nomina del CdA sono definite
dall'art. 7, commi 2 e 3, del decreto istitutivo.
   2. Il  CdA  si  riunisce,  di  regola, bimestralmente e, comunque,
almeno  tre  volte  all'anno per l'approvazione del piano triennale e
dei  relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del
rendiconto  generale. La  convocazione,  che  contiene  l'ordine  del
giorno  e  a  cui  sono  allegati  i  principali  atti  relativi,  e'
effettuata  dal  presidente  ed  e'  inviata  in forma scritta, anche
mediante   idonei   strumenti   informatici,   almeno   sette  giorni
prima. Copia  della  convocazione, contenente l'ordine del giorno, e'
inviata     per    conoscenza    anche    alle    OO.SS. maggiormente
rappresentative. Il  CdA  e',  inoltre,  convocato  ogni qualvolta il
presidente  ne  ravvisi  la necessita', ovvero su richiesta di almeno
tre consiglieri.
   3. Le  riunioni  del  CdA  sono  valide  quando  sia  presente  la
maggioranza  dei  componenti. Le  deliberazioni sono assunte con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale
il voto del presidente.
   4. E'  richiesto  il voto favorevole di almeno quattro componenti,
compreso  il  presidente,  per  le  deliberazioni  riguardanti: piano
triennale  e relativi aggiornamenti annuali, bilancio di previsione e
rendiconto  generale, nomina del vice presidente, adozione e modifica
dei regolamenti, riordino e istituzione di strutture, investimenti in
infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento.
   5. Alle  riunioni  del  CdA partecipano, senza diritto di voto, il
direttore generale e il direttore di dipartimento.
   6. Le  deliberazioni  del  CdA, quando non diversamente stabilito,
sono immediatamente esecutive, eccettuate quelle riguardanti:
    a) il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali, per cui
si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204;
    b) l'adozione e la modifica dei regolamenti, per cui si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e
all'art. 17 del decreto istitutivo;
    c) la  costituzione  e  la partecipazione a consorzi, fondazioni,
societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani e stranieri,
secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
decreto istitutivo;
    d) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
   7. Nei giorni immediatamente successivi alle riunioni del CdA, una
sintesi  delle  deliberazioni  approvate  e' resa pubblica a cura del
direttore generale.
   8. I  verbali  delle  riunioni  del CdA sono redatti dal direttore
generale  e  da  lui  sottoscritti  insieme  al presidente; essi sono
raccolti,  numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi
informatici,  nel  rispetto  delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza dei dati personali. Nella predisposizione dei verbali il
direttore generale e' assistito da un funzionario dell'ente.
   9. Ai  componenti  del  CdA  competono  le  indennita'  di carica,
disciplinate  dall'art. 13,  comma 4, del decreto istitutivo, nonche'
il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dell'INRIM.
   10. I  componenti  del  CdA cessano dalla carica alla scadenza del
CdA stesso, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente;
essi, inoltre, decadono nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto  istitutivo. Le  nomine  effettuate in sostituzione nel corso
del quadriennio hanno validita' fino alla scadenza del CdA.


               Art. 8 - Consiglio scientifico: compiti

   1. I  compiti del consiglio scientifico sono definiti dall'art. 8,
comma  1, del decreto istitutivo. Il consiglio scientifico ha compiti
consultivi    relativi    all'attivita'    scientifica    e   tecnica
dell'INRIM. Specificamente, il consiglio scientifico:
    a) esprime  al CdA parere sulle proposte di piano triennale e sui
relativi aggiornamenti annuali;
    b) formula  proposte  ed  esprime  pareri al CdA sugli schemi dei
regolamenti dell'INRIM, nonche' sull'istituzione e sul riordino delle
strutture;
    c) esprime   parere  sugli  argomenti  di  carattere  scientifico
relativi   all'attivita'   dell'Ente  sottopostigli  dal  CdA  e  dal
presidente;
    d) esprime  al  CdA  parere  sulla  nomina dei responsabili delle
divisioni;
    e) formula, su richiesta del CdA, proposte e pareri su accordi di
collaborazione  e contratti di ricerca in via di definizione, nonche'
su   progetti  e  programmi  di  attivita'  relativamente  alla  loro
fattibilita',     trasferibilita'    dei    risultati    e    impatto
economico-sociale;
    f) realizza,  anche su richiesta del presidente, analisi, studi e
confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale
e internazionale;
    g) individua,   di   propria   iniziativa   o  su  richiesta  del
presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza,
formulando  proposte  d'indirizzo,  anche per il lungo periodo, delle
attivita'  scientifiche e tecniche e di partecipazione a programmi di
ricerca nazionali, comunitari e internazionali.
   2. I  pareri  di  cui  alle  lettere a), b), c) e d) devono essere
espressi  entro  trenta  giorni  dalla  data  nella  quale sono stati
richiesti.


    Art. 9 - Consiglio scientifico: composizione e funzionamento

   1. La   composizione   del   consiglio   scientifico  e'  definita
dall'art. 8, comma 2, del decreto istitutivo.
   2. Le   elezioni   dei   tre  componenti  elettivi  del  consiglio
scientifico  sono  indette con decreto del presidente dell'INRIM, che
ne fissa data e luogo. A tal fine, il presidente nomina, almeno dieci
giorni  prima  della  data delle elezioni, una commissione elettorale
composta  da  tre  componenti effettivi e uno supplente, scelti tra i
ricercatori  e  tecnologi  dell'INRIM. I  ricercatori  e  i tecnologi
dell'INRIM,   con   rapporto   d'impiego   a  tempo  indeterminato  e
determinato, sono titolari dell'elettorato attivo e votano esprimendo
una  sola  preferenza. I  ricercatori  e  i tecnologi dell'INRIM, con
rapporto    d'impiego    a   tempo   indeterminato,   sono   titolari
dell'elettorato  passivo. La  votazione  e'  valida se vi abbia preso
parte  almeno  il  51  % degli aventi diritto. Risultano eletti i tre
candidati  che  hanno  ricevuto  il  maggior  numero di preferenze. A
parita'   di   voti,   risulta   eletto   il  candidato  con  livello
professionale  superiore  e  di  fascia  stipendiale piu' elevata; al
permanere  della  parita',  ha  precedenza  il  candidato con maggior
anzianita' di servizio in ruolo; nel caso d'ulteriore parita', quello
con   maggior   anzianita'  anagrafica. La  procedura  elettorale  e'
stabilita  con  deliberazione del CdA, sentite le OO.SS. maggiormente
rappresentative.
   3. Almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  naturale  del
consiglio  scientifico,  il  presidente avvia le procedure per la sua
ricostituzione. Il nuovo consiglio scientifico e'
   nominato  dal  CdA  ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3, del decreto
istitutivo  e,  di  norma,  tiene  la  sua  prima  riunione non oltre
sessanta giorni dalla scadenza del consiglio precedente.
   4. Il  consiglio  scientifico  e'  convocato tutte le volte che il
presidente  ne  ravvisi  la necessita', ovvero su richiesta di almeno
tre  dei  suoi  componenti e, comunque, almeno tre volte all'anno. La
convocazione,   inviata  in  forma  scritta,  anche  mediante  idonei
strumenti  informatici,  almeno sette giorni prima, contiene l'ordine
del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi.
   5. Le  riunioni  del  consiglio scientifico sono valide quando sia
presente  la  maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a
maggioranza  dei  presenti. A  parita'  di  voti, prevale il voto del
presidente. Alle  riunioni  partecipano,  senza  diritto  di voto, il
direttore  generale  e  il  direttore di dipartimento, e in relazione
agli  argomenti  trattati, possono essere invitati esperti interni ed
esterni all'INRIM.
   6. Il consiglio scientifico nomina, al suo interno, un segretario,
con  il compito di redigere il verbale di seduta, che sottoscrive con
il  presidente. Nella  predisposizione  dei  verbali il segretario e'
assistito da un funzionario dell'ente.
   7. Nei  casi  d'urgenza il presidente puo' consultare i componenti
del   consiglio   scientifico   tramite   lettera   o   altro   mezzo
equivalente. Il  risultato  della  consultazione  e'  riferito  nella
successiva riunione del consiglio stesso.
   8. Nei   giorni   immediatamente   successivi  alle  riunioni  del
consiglio  scientifico,  una  sintesi delle decisioni assunte e' resa
pubblica a cura del segretario.
   9. I    verbali    delle    riunioni   sono   raccolti,   numerati
cronologicamente  e  resi  pubblici, anche con mezzi informatici, nel
rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia di riservatezza dei
dati personali.
   10. Il  consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti,
puo' avvalersi di personale dell'INRIM.
   11. Ai  componenti del consiglio scientifico compete il gettone di
presenza, disciplinato dall'art. 13, comma 4, del decreto istitutivo,
nonche'  il  rimborso  delle  spese  di missione effettuate per conto
dell'INRIM.
   12. I  consiglieri  decadono  se,  senza  giustificato motivo, non
partecipino  a  tre sedute consecutive del consiglio; in questo caso,
il  presidente  ne  da'  comunicazione al CdA, per i provvedimenti di
competenza. In  caso  di vacanza di posti riservati a membri eletti o
designati,  il  presidente da' corso alle corrispondenti procedure di
elezione  o  di  designazione  dei  nuovi membri; questi rimangono in
carica fino alla scadenza naturale del consiglio scientifico.
   13. Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  taluni  dei  componenti del
consiglio  scientifico  cessino dalla carica prima della scadenza del
mandato,  si  procede  alla  loro  sostituzione  secondo  le seguenti
modalita':
    a) per  i  due  componenti  designati  dal  presidente,  provvede
quest'ultimo;
    b) per  i tre componenti designati, rispettivamente, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle
attivita'  produttive e dal direttore del dipartimento, il presidente
richiede loro una nuova designazione;
    c) per il componente designato dal CdA, provvede quest'ultimo;
    d) per  i  tre  componenti eletti dai ricercatori e dai tecnologi
dell'INRIM,  si  provvede:  mediante lo scorrimento della graduatoria
elettorale,  qualora  i  candidati  rimasti  in  graduatoria  abbiano
riportato  un  numero  di  voti superiore al 5% dei votanti; mediante
elezioni suppletive, nel caso contrario.
   14. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio
hanno validita' fino alla scadenza del consiglio scientifico.


              Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

   1. La   composizione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
stabilita  dall'art. 9 del decreto istitutivo. I compiti del collegio
dei   revisori   dei   conti   sono   descritti  nel  regolamento  di
amministrazione, contabilita' e finanza.
   2. Il  collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti  di  gestione,  accertando  la regolare tenuta dei libri e delle
scritture  contabili e l'osservanza delle disposizioni legislative in
materia  di  amministrazione,  contabilita'  e  fisco,  esaminando il
bilancio  di  previsione,  le  variazioni al bilancio e il rendiconto
generale,  redigendo  apposite  relazioni ed effettuando verifiche di
cassa.
   3. Il  collegio  dei revisori dei conti si riunisce in coincidenza
del  bilancio  di  previsione  e  del  rendiconto  generale  e per le
verifiche  trimestrali  di  cassa  e,  comunque,  ogni  qual volta il
presidente  del  collegio  lo richieda, ovvero su richiesta di almeno
due componenti.
   4. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del CdA ed
esercitano  il  loro  mandato  collegialmente. I  singoli componenti,
tuttavia, possono procedere anche individualmente ad atti ispettivi e
a  operazioni  di  riscontro  e  di  verifica previa comunicazione al
presidente del collegio.
   5. I  documenti relativi agli atti deliberativi su cui il collegio
debba  esprimere  il  proprio  parere sono inviati allo stesso almeno
quindici  giorni  prima del giorno fissato per l'adozione degli atti,
fatta  salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il
presidente del collegio.
   6. Di ogni riunione del collegio dei revisori dei conti e' redatto
apposito  verbale,  numerato  cronologicamente e raccolto in apposito
archivio.
   7. Le  indennita'  di  carica  del presidente e dei componenti del
collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dall'art. 13, comma
4, del decreto istitutivo.


                  Art. 11 - Comitato di valutazione

   1. Il   comitato   di   valutazione   ha  l'incarico  di  valutare
periodicamente  i  risultati  dell'attivita'  svolta  secondo  quanto
definito dall'art. 10, comma 1, del decreto istitutivo.
   2. Il  comitato  di  valutazione e' composto da sei membri esterni
all'INRIM,  nominati  secondo  quanto previsto dall'art. 10, comma 2,
del decreto istitutivo.
   3. Il  comitato  di  valutazione  svolge i propri compiti in piena
autonomia  e indipendenza. Il comitato puo' richiedere alle strutture
dell'INRIM,  di  cui al successivo art. 14, atti, dati e informazioni
che  ritenga  necessari  allo  svolgimento delle proprie funzioni. Il
comitato presenta al presidente e al CdA una relazione di valutazione
annuale sui risultati dell' attivita' dell'INRIM.
   4. Ai  componenti  del  comitato  di valutazione e' corrisposto un
compenso, la cui entita' e' determinata con deliberazione del CdA.


                    Art. 12 - Direttore generale

   1. Le  funzioni  e  le  modalita' di nomina del direttore generale
sono definite dall'art. 11 del decreto istitutivo.
   2. Il   direttore   generale,   oltre   alle   funzioni   definite
dall'art. 11  del  decreto  istitutivo,  esercita ogni altra funzione
inerente  alla gestione dell'ente attribuita da disposizioni di legge
o di regolamento.
   3. Il  direttore generale che sia pubblico dipendente e' collocato
in aspettativa per tutta la durata del mandato; nel caso provenga dai
ruoli dell'INRIM e' collocato fuori ruolo per la durata del contratto
e,  alla  scadenza,  gli  e'  riconosciuto  il  reinquadramento nella
posizione  corrispondente a quella posseduta al momento della nomina,
con   il  riconoscimento  dell'anzianita'  maturata  fuori  ruolo. Il
rapporto  di  lavoro,  di  livello  dirigenziale generale, e' a tempo
pieno,  e'  regolato con contratto di diritto privato e ha un termine
coincidente con la scadenza del mandato del presidente.


                     Art. 13 - Incompatibilita'

   1. In  applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto istitutivo,
il  presidente, i componenti del CdA, del consiglio scientifico e del
collegio dei revisori dei conti, per la durata del loro mandato, sono
incompatibili:
    a) con   la   nomina  a  direttore  generale  o  a  direttore  di
dipartimento;
    b) con la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il
personale dell'INRIM.
   2. Il  presidente  e  i componenti del CdA, per la durata del loro
mandato, non possono ricoprire incarichi politici elettivi.
   3. Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  1,  del decreto istitutivo, il
presidente,  il  direttore  generale, il direttore di dipartimento, i
componenti  del  CdA  e  del consiglio scientifico non possono essere
amministratori  o  dipendenti di societa' che partecipano a programmi
di ricerca cui e' interessato l'INRIM.
   4. Entro  trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente
articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di
non essere in alcuna delle situazioni d'incompatibilita'. Ove risulti
la   sussistenza   di   tali  situazioni,  entro  trenta  giorni  gli
interessati  possono  esercitare  l'opzione. Oltre  tale  termine, il
presidente  ne da' comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla
nomina  per  i  provvedimenti  di  competenza. La stessa procedura si
applica  nel  caso  d'incompatibilita'  insorta  successivamente alla
nomina.


                       TITOLO III - STRUTTURE


                 Art. 14 - Articolazione dell'INRIM

   1. L'INRIM si articola nelle seguenti strutture:
    a) dipartimento    ai   fini   della   programmazione   e   della
realizzazione  delle  attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche, ai
sensi dell'art. 12 del decreto istitutivo;
    b) amministrazione  e  servizi  generali  ai  fini della gestione
dell'ente;
    c) servizio   accreditamento   di   laboratori   ai   fini  dello
svolgimento delle funzioni richiamate nel precedente art. 3, comma 3.
   2. Le  strutture  di  cui  al  comma  1  sono  dotate di autonomia
organizzativa   e   gestionale  e  si  configurano  quali  centri  di
responsabilita' di 1° livello.
   3. Il  CdA determina l'articolazione in unita' organizzative della
struttura di cui al comma 1, lett. b), e, previo parere del consiglio
scientifico, della struttura di cui al comma 1, lett. a).
   4. L'assegnazione  del  personale alle strutture di cui al comma 1
e'  definita  in  sede  di  programmazione triennale delle attivita',
sentite le 00.S S. maggiormente rappresentative.


         Art. 15 - Dipartimento: competenze e organizzazione

   1. Le  competenze  del dipartimento sono definite dall'art. 12 del
decreto  istitutivo. Specificamente,  al dipartimento sono attribuite
le seguenti funzioni:
    a) elaborare  per  le attivita' di competenza, in coerenza con le
linee  guida  approvate  dal  CdA  e  sulla base delle proposte delle
unita'  organizzative,  il piano triennale e i relativi aggiornamenti
annuali,  assegnando alle unita' organizzative in cui il dipartimento
si  articola  le  risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie
per il conseguimento degli obiettivi;
    b) assicurare la realizzazione d'investimenti, approvati dal CdA,
in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica;
    c) promuovere  e  realizzare, in collaborazione con universita' e
altri  enti,  attivita'  di  formazione  di  personale  scientifico e
tecnico,  con particolare attenzione ai corsi di dottorato di ricerca
nelle discipline d'interesse;
    d) promuovere   c  curare  lo  svolgimento,  presso  l'INRIM,  di
attivita'  di  ricerca  da  parte di ricercatori di altre istituzioni
italiane e straniere;
    e) assicurare la formazione del personale a esso assegnato;
    f) promuovere  la valorizzazione dei risultati della ricerca, con
iniziative trasferimento tecnologico e di tutela brevettuale;
    g) promuovere  la  diffusione delle conoscenze scientifiche nelle
materie  di  propria  competenza,  nonche' iniziative di divulgazione
scientifica.
   2. Il  dipartimento  si  articola  in non piu' di 5 divisioni, che
assicurano  lo  svolgimento  delle  attivita' di ricerca in specifici
ambiti  scientifici. Le  divisioni  si  configurano  quali  centri di
responsabilita'  di 2° livello e si possono, a loro volta, articolare
in  relazione  alle  esigenze  organizzative. Per  lo  svolgimento di
attivita',  di particolare rilievo tecnico-scientifico e di carattere
temporaneo  e trasversale, possono essere costituite ulteriori unita'
organizzative o altre forme organizzative piu' flessibili.
   3. Il  dipartimento  si  avvale,  nello  svolgimento delle proprie
attivita',   della   struttura  amministrazione  e  servizi  generali
dell'INRIM. Al   dipartimento  sono  assegnate  unita'  di  personale
amministrativo  in ragione dei compiti assegnati e delle attivita' da
svolgere.


                Art. 16 - Direttore del dipartimento

   1. Al  dipartimento  e'  preposto  un  direttore, responsabile dei
risultati in relazione agli obiettivi del piano triennale.
   2. L'incarico  di  direttore  di  dipartimento  e'  attribuito dal
presidente,  previa  deliberazione  del  CdA,  a  seguito di apposita
procedura  selettiva,  ai  sensi  dell'art. 12,  comma 3, del decreto
istitutivo. La  procedura  selettiva e' avviata almeno sei mesi prima
della  scadenza  del  mandato  del  direttore  in carica con un bando
approvato  dal  CdA,  sentito  il consiglio scientifico, e pubblicato
sulla  Gazzetta Ufficiale. La selezione e' affidata a una commissione
di  minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati dal
CdA. Il  giudizio  della commissione si conclude con l'individuazione
di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico.
   3. Al direttore di dipartimento sono affidati i seguenti compiti:
    a) determinare  le  modalita'  di funzionamento del dipartimento,
provvedendo  agli  atti  amministrativi  propri del dipartimento e al
coordinamento delle divisioni;
    b) proporre   al  CdA,  sentito  il  consiglio  di  dipartimento,
modifiche all'organizzazione del dipartimento;
    c) preparare  e  presentare  al  CdA i programmi di attivita' e i
piani di spesa del dipartimento e coordinarne l'attuazione;
    d) riferire semestralmente al CdA sull'attivita' del dipartimento
e   presentare   annualmente  al  CdA  una  relazione  sull'attivita'
scientifica svolta;
    e) curare  la  partecipazione a programmi di ricerca e coordinare
la  presenza dell'INRIM in organismi scientifici e tecnici nazionali,
comunitari e internazionali;
    f) proporre  al  CdA  la nomina, motivata, dei responsabili delle
divisioni;
    g) conferire,  sentito  il  consiglio  di dipartimento, eventuali
funzioni di coordinamento, per assicurare lo svolgimento di attivita'
a  carattere  trasversale  all'interno  del  dipartimento,  anche  in
collaborazione con altri enti di ricerca;
    h) proporre  al Presidente, su indicazione dei responsabili delle
divisioni,  l'indizione  di  pubblici concorsi per il conferimento di
borse  di  addestramento  e  di  assegni  per  la  collaborazione  ad
attivita' di ricerca.
   4. Il  direttore  di  dipartimento  provvede  in merito a spese di
funzionamento  e d'investimento e a commesse, d'importo non superiore
a  valori  fissati  e aggiornati periodicamente dal CdA; se d'importo
superiore, formula proposte al riguardo.
   5. Le  attivita'  del  direttore di dipartimento sono valutate con
periodicita'  biennale  dal CdA, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi definiti e concordati in sede di nomina. In caso di mancato
raggiungimento  di  tali  obiettivi, il direttore puo' essere rimosso
dall'incarico con atto del Presidente, previa deliberazione del CdA.
   6. Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  5,  del decreto istitutivo, il
compenso  del  direttore  di  dipartimento e' determinato dal CdA, su
proposta del presidente, con riferimento al decreto di cui al comma 4
del   citato   art. 13  del  decreto  istitutivo. Specificamente,  il
direttore di dipartimento:
    a) se  dipendente  dell'INRIM,  e'  compensato  con un'indennita'
stabilita dal CdA;
    b) se  professore  o  ricercatore  universitario, e' collocato in
aspettativa,   ai   sensi   dell'art. 12   del  DPR  n. 382/1980;  se
ricercatore  o  tecnologo  dipendente di altro ente di ricerca ovvero
dirigente  pubblico,  e'  collocato  in  aspettativa senza assegni ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 ed e' assunto con
contratto   di  diritto  privato. In  questi  casi,  l'indennita'  e'
determinata tenuto conto del trattamento economico in godimento;
    c) se  proviene  da  enti  o  aziende  privati, in considerazione
dell'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro,  e'  compensato  con un
trattamento   economico,   determinato   dal  CdA,  su  proposta  del
presidente.


                 Art. 17 - Consiglio di dipartimento

   1. Il   consiglio   di   dipartimento  coadiuva  il  direttore  di
dipartimento  nello  svolgimento  dei  compiti definiti nell'art. 16,
comma 3.
   2. Il  consiglio  di  dipartimento  e'  composto  dal direttore di
dipartimento,  che  lo presiede, dai responsabili delle divisioni del
dipartimento  e  da  quattro  membri  eletti  in rappresentanza della
comunita'  scientifica  dell'INRIM,  con  modalita' definite dal CdA,
sentite   le  OO.SS. maggiormente  rappresentative. I  membri  eletti
durano   in   carica   tre   anni. I   componenti  del  consiglio  di
dipartimento,  per  la durata del loro mandato, non possono far parte
del CdA, ne' del consiglio scientifico.
   3. Il  consiglio di dipartimento esprime pareri in merito a: piani
di   attivita'   e  relative  rendicontazioni;  piani  di  spesa  del
dipartimento;    modifiche    all'articolazione   del   dipartimento;
associazione  di  ricercatori  esterni e conferimento di incarichi di
ricerca;   ogni   altra   materia   su  richiesta  del  direttore  di
dipartimento.


                Art. 18 - Divisioni del dipartimento

   1. Le   divisioni   realizzano,   in  autonomia  scientifica,  gli
obiettivi  stabiliti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti
annuali; presentano proposte di partecipazione a programmi e progetti
di  ricerca; prospettano le esigenze finanziarie, strumentali e umane
necessarie  per  lo  svolgimento  delle  attivita' e il conseguimento
degli obiettivi.
   2. A  capo  di  ciascuna  divisione  e'  preposto un responsabile,
scelto   tra   il   personale   ricercatore  e  tecnologo  dipendente
dell'INRIM,   di   qualificazione   scientifica  adeguata,  accertata
mediante  la  valutazione dei curricula scientifici. Esso e' nominato
dal  CdA,  su  proposta  del  direttore  di dipartimento e sentito il
consiglio  scientifico. Al  responsabile  sono  affidati  i  seguenti
compiti:
    a) curare la definizione e l'esecuzione dei programmi nell'ambito
della  divisione,  sovrintendendo al complesso delle attivita' a essa
afferenti;
    b) provvedere  agli  aspetti  organizzativi  e  funzionali  della
divisione,  nonche'  alla  gestione  del  personale a essa afferente,
promuovendone   la   partecipazione   alla   programmazione   e  allo
svolgimento delle attivita';
    c) sovrintendere  alla  gestione  e allo sviluppo dei laboratori,
alla   conservazione  delle  attrezzature  scientifiche  e  tecniche,
nonche'  all'attuazione  del  sistema  di  gestione  per  la qualita'
dell'INRIM, per quanto di competenza della divisione.
   3. L'incarico  di  responsabile  di  divisione ha la durata di tre
anni  e  puo'  essere  confermato  non  piu'  di  due  volte. A detto
responsabile compete un'indennita' stabilita dal CdA.


Art. 19   -   Amministrazione   e   servizi  generali:  competenze  e
                           organizzazione

   La   struttura   amministrazione  e  servizi  generali  svolge  le
attivita'   amministrative,   contabili  e  tecniche  occorrenti  per
l'espletamento   delle   attivita'   dell'INRIM. In  particolare,  la
struttura:
    a) cura   la   predisposizione   degli  atti  e  delle  procedure
d'interesse   generale   per   l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'INRIM;
    b) svolge compiti e attivita' di supporto agli organi dell'INRIM;
    c) cura  i  rapporti  con  gli  organi di controllo sugli atti di
competenza;
    d) assicura la gestione amministrativa del personale dell'ente;
    e) provvede alla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale;
    f) assicura  la  gestione  della  biblioteca  e  il supporto alle
attivita' di comunicazione, promozione e immagine dell'ente;
    g) assicura  la  fornitura  dei  servizi generali d'interesse per
l'organizzazione   e  il  funzionamento  dell'INRIM,  riguardanti  la
gestione  delle  strutture  edilizie,  l'attuazione  della  normativa
attinente   all'igiene   e   alla  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,
l'adeguamento  e  la  sicurezza  degli  impianti e delle strutture, i
sistemi informatici;
    h) assicura  la formazione e l'aggiornamento del personale a essa
assegnato; 1) cura le relazioni con il pubblico.
   2. All'interno  della struttura amministrazione e servizi generali
possono  essere  individuati  non  piu'  di 2 uffici dirigenziali; la
responsabilita'  di detti uffici e' affidata dal CdA, su proposta del
direttore  generale,  a  dirigenti  che esercitano le funzioni di cui
all'art. 17   del   D.lgs. n. 165/2001,  per  quanto  applicabile. La
valutazione dei dirigenti compete al direttore generale.
   3. Al  responsabile  della  struttura  amministrazione  e  servizi
generali sono affidati i seguenti compiti:
    a) determinare  i  criteri  di  organizzazione e di funzionamento
della   struttura,   provvedendo   al   coordinamento   degli  uffici
dirigenziali e verificandone la produttivita' e l'efficienza;
    b) procedere alla verifica periodica dei carichi di lavoro;
    c) formulare proposte di modifica organizzativa della struttura;
    d) curare   la  preparazione  e  l'attuazione  dei  programmi  di
attivita'  di  sua  competenza,  nonche'  la  stesura delle relazioni
sull'attivita'   svolta,   attivando   processi   di   verifica   sul
conseguimento degli obiettivi;
    e) assegnare il personale agli uffici dirigenziali.


           Art. 20 - Servizio accreditamento di laboratori

   1. L'organizzazione e il funzionamento del servizio accreditamento
di  laboratori  sono  definiti con modalita' tali da salvaguardare la
riservatezza,  l'obiettivita'  e  l'imparzialita'  delle attivita' di
accreditamento ed escludere conflitti d'interesse con le attivita' di
taratura  e prova svolte nell'ambito del dipartimento, secondo quanto
indicato nel precedente art. 3, comma 3.
   2. Il  servizio ha un proprio sistema di gestione per la qualita',
armonizzato  con  il sistema di gestione per la qualita' dell'LNRIM e
approvato  dal presidente. Il servizio e' identificato con un proprio
logo.
   3. Al   servizio   e'   preposto   un  responsabile  nominato  dal
presidente,  previa delibera del CdA. Detto responsabile sovraintende
alle attivita' di accreditamento e, nello specifico, valuta e attesta
la competenza dei laboratori che richiedono di essere accreditati. Al
responsabile del servizio compete un'indennita' stabilita dal CdA.
   4. L'INRIM  assicura  al  servizio  risorse  umane  adeguate  allo
svolgimento  delle  proprie  attivita',  anche  mediante il ricorso a
esperti,  interni  o esterni all'INRIM, competenti in specifici campi
della metrologia e dell'accreditamento.
   5. Il   servizio   collabora,   anche   sulla   base  di  apposite
convenzioni,   con  la  struttura  di  accreditamento  di  laboratori
operante  presso  l'ENEA  e con gli altri organismi di accreditamento
operanti in Italia e all'estero.


                   TITOLO IV - STRUMENTI OPERATIVI


              Art. 21 - Programmazione delle attivita'

   1. L'INRIM  opera  sulla  base di un piano triennale di attivita',
aggiornato  annualmente,  in  conformita'  agli  artt. 12,  comma  2,
lettera a), e 14 del decreto istitutivo, che ne definiscono contenuti
e  iter  di  approvazione da parte dei ministeri competenti. Il piano
triennale  e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal CdA,
acquisito  il  parere del consiglio scientifico e sentite, per quanto
riguarda   la  programmazione  del  fabbisogno  del  personale  e  la
formazione, le OO.SS. maggiormente rappresentative.
   2. Il   piano   triennale   e  i  relativi  aggiornamenti  annuali
comprendono:  un'analisi dello stato delle attivita', ivi comprese le
risultanze  dei  processi di valutazione delle attivita'; le linee di
sviluppo; gli obiettivi da conseguire; i risultati attesi; le risorse
finanziarie necessarie e disponibili; le risorse umane necessarie per
la  realizzazione  delle  attivita',  ivi  compresa la programmazione
triennale  del  fabbisogno  di personale; le risorse strumentali e le
infrastrutture  disponibili  o da acquisire; le interazioni con altri
soggetti; le azioni connesse alla formazione; le metodologie adottate
per la valutazione delle attivita'; le forme organizzative.
   3. Il  piano  triennale  definisce,  in  accordo  con le finalita'
dell'ente  di cui all'art. 2 del decreto istitutivo e con le linee di
sviluppo  stabilite  dal  CdA,  sentito  il consiglio scientifico, le
attivita',  i programmi e i progetti di ricerca da svolgere. A questo
fine,  saranno  considerate  le  proposte  formulate dal direttore di
dipartimento,  nonche'  da  singoli  ricercatori, avuto riguardo alle
proposte di ricerca spontanea a tema libero.


              Art. 22 - Rendicontazione delle attivita'

   1. L'INRIM effettua annualmente la rendicontazione delle attivita'
svolte  mediante  una  relazione  del  Presidente  approvata dal CdA,
previo  parere  del consiglio scientifico. Tale relazione evidenzia i
risultati  conseguiti e le innovazioni introdotte anche in termini di
economicita', efficienza ed efficacia.
   2. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo
di  autovalutazione  dell'INRIM,  redigono  annualmente una relazione
sintetica   sull'attivita'   svolta   e   sui  risultati  scientifici
conseguiti.


                Art. 23 - Valutazione delle attivita'

   1. L'INRIM   sviluppa   processi   di  valutazione  delle  proprie
attivita'   di   ricerca,   conformemente   all'art. 10  del  decreto
istitutivo. A questo fine, fornisce al comitato di valutazione di cui
all'art. 11 gli elementi che permettano la valutazione dell'INRIM nel
suo complesso e nelle sue articolazioni.
   2. Il  sistema  di  gestione per la qualita' di cui all'art. 24 e'
oggetto   di   valutazione   periodica   da   parte  degli  organismi
internazionali ed europei che coordinano le attivita' metrologiche.
   3. Le  attivita'  di  accreditamento, interessate dagli accordi di
mutuo riconoscimento europei e internazionali, sono, inoltre, oggetto
di  valutazione  periodica  da  parte  dei  corrispondenti  organismi
europei e internazionali.
   4. Le  attivita'  dell'amministrazione  e  servizi  generali  sono
oggetto di specifica valutazione da parte del comitato di valutazione
amministrativa di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.


            Art. 24 - Sistema di gestione per la qualita'

   1. L'INRIM  fa  propri  i  principi  della  qualita',  realizza  e
mantiene  sotto  controllo  un  sistema  di  gestione per la qualita'
conforme  alle  norme  nazionali  e  internazionali  di  riferimento,
promuove  la formazione e l'informazione del personale sul tema della
qualita' e assicura trasparenza e fiducia nelle attivita' svolte.
   2. L'INRIM  attua un sistema di gestione per la qualita' approvato
dal  presidente  e  sottoposto  a  riesame  periodico  da parte della
direzione. Detto  sistema  coinvolge  tutte  le strutture dell'ente e
riguarda specificamente:
    a) le  attivita'  concernenti  la realizzazione e il mantenimento
dei  campioni  nazionali  e  la disseminazione delle unita' di misura
SI. Cio'   in   considerazione  dei  compiti  d'istituto  metrologico
primario affidatigli dal decreto istitutivo, dei requisiti del Mutual
Recognition Arrangement (MRA) del CIPM e ai fini della partecipazione
a progetti e iniziative a livello europeo nell'area della metrologia;
    b) le attivita' su commessa;
    c) le attivita' di taratura e prova;
    d) le attivita' di accreditamento di laboratori;
    e) il complesso delle attivita' gestionali e amministrative.
   3. Il  presidente  nomina  il  responsabile per la qualita' tra il
personale  dell'INRIM,  con  il  compito  di  promuovere  e sostenere
l'attuazione,  la  sorveglianza  e  il  miglioramento  del sistema di
gestione per la qualita'.


     Art. 25 - Partecipazione a programmi e progetti di ricerca

   1. La  partecipazione  a  programmi e progetti di ricerca richiede
una  valutazione  dei  risultati scientifici attesi in relazione alle
necessarie  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  acquisite e
all'impatto sulle strutture dell'INRIM.
   2. La  partecipazione  a  detti programmi e progetti e' realizzata
utilizzando  le  risorse  dell'INRIM,  anche  in  collaborazione  con
universita',  altri  enti  pubblici  di  ricerca nazionali o esteri e
soggetti privati.
   3. L'esecuzione  dei  detti programmi e' affidata al dipartimento,
con  l'individuazione  dei responsabili e la definizione dei piani di
spesa.


                   Art. 26 - Attivita' su commessa

   1. Le  attivita'  di  ricerca per conto di enti pubblici e privati
sono  svolte sulla base di appositi contratti di ricerca. Nell'ambito
del  dipartimento  viene  individuato  il  responsabile scientifico e
definito il piano di spesa.
   2. Le  attivita' di consulenza, taratura e prova sono svolte dalle
divisioni del dipartimento. La responsabilita' del loro svolgimento e
le  modalita'  di  valutazione  tecnico-operativa delle richieste dei
committenti  sono  definite nei documenti del sistema di gestione per
la qualita' dell'INRIM.
   3. Le  attivita'  su  commessa  sono  eseguite  a  titolo oneroso,
secondo   tariffe   stabilite  con  decreto  del  presidente,  previa
deliberazione  del  CdA. Fanno  eccezione  le attivita' rientranti in
collaborazioni  di  ricerca  a  titolo  gratuito  con enti pubblici e
universita', regolate da apposite intese o convenzioni.
   4. Le  modalita'  di  ripartizione  degli introiti derivanti dalle
attivita'  su  commessa  e  delle  quote  destinate al personale sono
stabilite   da   apposito   regolamento,  definito  d'intesa  con  le
OO.SS. maggiormente rappresentative.
   5. L'INRIM   assicura   il   mantenimento  e  l'adeguamento  delle
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' su commessa,
anche con l'utilizzo di parte dei relativi introiti.


Art. 27  -  Attivita' di formazione, aggiornamento e diffusione della
                         cultura scientifica

   1. L'INRIM  promuove  e  organizza,  anche  in  collaborazione con
universita', con enti pubblici e privati e con imprese:
    a) iniziative   di   formazione   e  aggiornamento  di  personale
scientifico e tecnico;
    b) iniziative  per  la  diffusione della cultura scientifica e il
trasferimento delle conoscenze acquisite nella scienza delle misure e
nella ricerca sui materiali.


               Articolo 28 - Formazione del personale

   1. L'INRIM  si  pone  l'obiettivo  dell'aggiornamento continuo del
proprio  personale  ricercatore,  tecnologo, tecnico e amministrativo
mediante opportune iniziative a cio' finalizzate.
   2. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale
sono  attuate  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalle disposizioni
legislative e contrattuali di comparto vigenti in materia.


     Art. 29 - Borse, assegni di ricerca e dottorati di ricerca

   1. L'INRIM puo' conferire borse di addestramento alla ricerca (nel
seguito  borse) e  assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di
ricerca  (nel seguito assegni di ricerca) e puo' finanziare borse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Le risorse necessarie
sono  determinate  nel  piano  triennale e nei relativi aggiornamenti
annuali.
   2. Le borse e gli assegni di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, sono conferiti dal presidente
dell'INRIM,   a   seguito   di   pubblici   concorsi   per  titoli  e
colloquio. Detti concorsi sono indetti dal presidente su proposta del
direttore  di  dipartimento,  con  riferimento  alle  indicazioni dei
responsabili delle divisioni.
   3. L'INRIM,   ai   sensi  dell'art. 3,  lettera  f),  del  decreto
istitutivo,    promuove    l'attivazione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento  di  corsi  di  dottorato  d'interesse  per  le proprie
attivita',  sulla  base  di  apposite  convenzioni con le istituzioni
universitarie  e  delle  convenzioni  di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto   istitutivo,   anche   con   il   coinvolgimento  del  mondo
imprenditoriale.
   4. Il  conferimento delle borse e degli assegni di ricerca avviene
con  modalita'  e  procedure  stabilite  con  deliberazione  del CdA,
sentite le OO.SS maggiormente rappresentative.


 Art. 30 - Comunicazione e trasferimento dei risultati della ricerca

   1. L'INRIM  promuove  le  proprie  attivita'  di  ricerca  con  la
comunicazione,  la  valorizzazione e il trasferimento tecnologico dei
risultati  ottenuti  anche  mediante  l'attivita'  brevettuale  e  il
collocamento dei brevetti sul mercato.


            Art. 31 - Brevetti per invenzioni industriali

   1. Secondo  quanto  disposto  dall'art. 65  del  D.Lgs 10 febbraio
2005,  n. 30  (Codice  della  proprieta'  industriale),  i dipendenti
dell'INRIM    sono   titolari   esclusivi   dei   diritti   derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui sono autori.
   2. In  caso  di  piu'  autori,  dipendenti  di  universita'  o  di
pubbliche   amministrazioni,   i  diritti  derivanti  dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo differente pattuizione.
   3. L'INRIM  disciplina le modalita' dell'attivita' brevettuale con
deliberazione del CdA, vista la normativa vigente.


     Art. 32 - Pubbliche relazioni e organizzazione di convegni

   1. L'INRIM   intrattiene   pubbliche   relazioni  con  istituzioni
italiane e straniere, al fine di stimolare l'attenzione e l'interesse
di ambienti e soggetti qualificati.
   2. L'INRIM  promuove  e  partecipa all'organizzazione di convegni,
seminari  e riunioni, ai fini della conoscenza e della valorizzazione
delle proprie attivita' di ricerca.
   3. L'effettuazione  delle  spese di cui ai commi 1 e 2 avviene con
modalita' e procedure stabilite con delibera del CdA.


                TITOLO V - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE


         Art. 33 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

   1. L'INRIM,  per  lo  svolgimento delle proprie attivita' e per il
conseguimento  degli  obiettivi del piano triennale di attivita', ivi
compreso  l'utilizzo  economico dei risultati della ricerca propria e
di  quella  commissionata,  puo',  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dall'art. 16 del decreto istitutivo:
    a) stipulare,   con   soggetti  pubblici  e  privati,  accordi  e
convenzioni di collaborazione, che individuano finalita' e obiettivi,
modalita'  di  svolgimento, aspetti amministrativi ed economici della
collaborazione;
    b) partecipare  o  costituire consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti   pubblici   e   privati,   italiani   e  stranieri,  previa
autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto istitutivo;
    c) promuovere   la  costituzione  di  nuove  imprese,  conferendo
personale proprio nel rispetto della normativa vigente;
    d) partecipare  alla  costituzione e alla conduzione di centri di
ricerca nazionali e internazionali e ad altre iniziative scientifiche
in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi;
    e) commissionare   attivita'  di  ricerca  e  studio  a  soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali.


      Art. 34 - Rapporti con universita' e con enti di ricerca

   1. I  rapporti  con  le universita' sono disciplinati dall'art. 20
del  decreto  istitutivo, con particolare riguardo alla mobilita' del
rispettivo personale di ricerca tra LINRIM e le universita'.
   2. L'INRIM  regola  i rapporti di collaborazione con universita' e
altri  enti  di  ricerca  nei campi della ricerca scientifica e della
formazione   di  comune  interesse,  mediante  apposite  convenzioni,
accordi e scambi di lettere. Tali rapporti riguardano:
    a) la partecipazione a progetti di ricerca concordati;
    b) lo  svolgimento di attivita' di ricerca su commessa sviluppate
congiuntamente;
    c) la   partecipazione  a  programmi  di  ricerca  organizzati  e
coordinati anche da organismi europei e internazionali;
    d) l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento di corsi di
dottorato di ricerca;
    e) lo  svolgimento,  nell'ambito dei laboratori e delle attivita'
di ricerca dell'INRIM, di tesi di dottorato e di laurea;
    f) la  nomina  di  propri ricercatori e tecnologi a "professori a
contratto";
    g) l'organizzazione  di master e corsi specialistici su argomenti
di propria competenza;
    h) l'inserimento, nei propri laboratori e nelle proprie attivita'
di  ricerca, di giovani laureati, laureandi e studenti per periodi di
formazione e specializzazione, nonche' di "visiting professor";
    i) la  collaborazione  di  dipendenti di altri enti e istituzioni
alle   proprie   attivita'   istituzionali,  nonche'  svolgimento  di
attivita' di ricerca da parte di proprio personale presso tali enti e
istituzioni.
   3. Le  modalita'  di  associazione  alle  attivita'  istituzionali
dell'INRIM  di  dipendenti  di  universita' e di enti di ricerca sono
disciplinate dal regolamento del personale.
   4. L'INRIM,  ai  fini dello svolgimento delle funzioni di istituto
metrologico  primario,  definisce con apposite convenzioni i rapporti
di   collaborazione   con   altri  istituti  che  svolgono  attivita'
metrologiche.


               Art. 35 - Collaborazioni con le imprese

   1. L'INRIM  promuove il trasferimento alle imprese di conoscenze e
di  tecnologie sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca;
a  tal  fine,  attiva  specifiche  iniziative,  anche  attraverso  la
costituzione  di  o  la partecipazione a idonee forme associative con
imprese e altri enti pubblici e privati nazionali e internazionali.


Art. 36  -  Collaborazioni  di  ricerca  e partecipazione a organismi
                        scientifici e tecnici

   1. L'INRIM  riconosce l'importanza di sviluppare le attivita' e le
collaborazioni   di  ricerca  nei  campi  di  proprio  interesse;  in
particolare, assicura una presenza attiva nelle iniziative tendenti a
realizzare un' area di ricerca europea in metrologia.
   2. L'INRIM  mette  in  atto  azioni  tendenti  a  sviluppare  e  a
qualificare  la  partecipazione  del  proprio  personale  a organismi
scientifici e tecnici, nazionali, comunitari e internazionali.
   3. La  designazione di rappresentanti dell'INRIM e' effettuata dal
presidente,  su  proposta del direttore di dipartimento. Le spese per
la  partecipazione  a  tali  organismi trovano copertura nel bilancio
dell'ente, previa delibera del CdA.


            TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                     Art. 37 - Norme transitorie

   1. Le  norme  transitorie  sono  previste  all'art. 21 del decreto
istitutivo.
   2. I consigli scientifici dell'IEN e dell'IMGC sono prorogati fino
alla nomina del consiglio scientifico dell'INRIM.
   3. Il  direttore  generale  dell'IEN e' prorogato fino alla nomina
del  direttore generale dell'INRIM. Il dirigente dell'Unita' organica
Attivita'   scientifiche   e   tecniche   dell'IEN   e  il  direttore
dell'IMGC-CNR   conservano   la   responsabilita'  scientifica  delle
rispettive  strutture  sino alla nomina del direttore di dipartimento
dell'INRIM. Essi  conservano,  altresi',  per il suddetto periodo, le
indennita' di funzione loro attribuite rispettivamente dall'IEN e dal
CNR.
   4. Le  deliberazioni  dell'IEN  e  i  provvedimenti  del direttore
dell'IMGC   relativamente   alle   attivita'   di  accreditamento  di
laboratori  restano  in  vigore fino alla nomina del responsabile del
servizio  accreditamento di laboratori dell'INRIM di cui all'art. 14,
comma 1, lett. c).
   5. I  responsabili  dei  settori tecnico-scientifici dell'IEN e di
commessa   dell'IMGC-CNR   sono   prorogati   fino  alla  nomina  dei
responsabili delle divisioni del dipartimento dell'INRIM.
   6. Il  presidente,  entro trenta giorni dall'insediamento del CdA,
attiva  le  procedure per la costituzione del consiglio scientifico e
per la nomina del direttore del dipartimento.
   7. Ai  sensi  dell'art. 21  del  decreto istitutivo, ai fini dello
scorporo  dell'IMGC  dal  CNR  e  della  sua  fusione  con  l'IEN, il
presidente  dell'INRIM  e  il  presidente del CNR siglano, sentite le
00.SS  maggiormente  rappresentative,  apposite  intese finalizzate a
individuare:
    a) il personale assegnato all'IMGC-CNR, in servizio alla data del
27  giugno  2003,  compreso  il  personale  amministrativo della sede
centrale  del  CNR effettivamente addetto all'IMGC-CNR, e l'ulteriore
personale  che  ha  preso servizio presso l'IMGC-CNR tra il 27 giugno
2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo
conto  del  personale  eventualmente  trasferito  ad  altra  sede,  i
relativi    oneri   finanziari,   nonche'   le   relative   posizioni
giuridico-economiche,  previdenziali  e assistenziali, ivi incluse le
modalita'  di  accantonamento del trattamento di fine rapporto, cosi'
come previste dall'art. 21, comma 2, del decreto istitutivo;
    b) i  beni  immobili,  i  beni  mobili  e  le attrezzature in uso
all'IMGC-CNR  e  la loro cessione in comodato fino al loro definitivo
trasferimento all'INRIM;
    c) tutti   gli  ulteriori  rapporti  attivi  e  passivi  inerenti
all'IMGC-CNR   e   la   definizione   delle  procedure  per  il  loro
trasferimento all'INRIM.
   8. Le  intese  di  cui  al  comma 8, lettere a) e b) devono essere
raggiunte  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento. L'intesa  di  cui  alla  lettera c) dev'essere
raggiunta  entro  sei  mesi  dalla  stessa  data. Tali intese saranno
inviate al MIUR per le valutazioni di competenza.
   9. L'INRIM  regola  con  apposite  convenzioni  i  rapporti con le
universita'  presso  cui  operano  unita'  di  ricerca gia' afferenti
all'IMGC-CNR.


                 Art. 38 - Revisione del regolamento

   1. Le  modifiche  e  le  integrazioni al presente regolamento sono
approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal CdA, sentito il
parere del consiglio scientifico.


             Art. 39 - Entrata in vigore del regolamento

   1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2006.