(all. 1 - art. 1)
       REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E FINANZA

             TITOLO I - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

                   CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


             Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione

   1. L'Istituto   Nazionale   di  Ricerca  Metrologica,  di  seguito
denominato  INRIM,  adotta  il  presente  regolamento  in  attuazione
dell'art. 8  della  legge  9  maggio 1989, n. 168, che riconosce, tra
l'altro,   agli   enti   pubblici   nazionali  di  ricerca  autonomia
finanziaria  e  contabile  anche in deroga alle norme di contabilita'
dello  Stato,  ed  in  conformita'  ai  principi  dettati dal decreto
legislativo  21  gennaio  2004,  n. 38, di seguito denominato decreto
istitutivo.
   2. Il presente regolamento:
    a) disciplina   le   materie   di  cui  all'art. 17  del  decreto
istitutivo,  disponendo, in particolare, in ordine all'attivazione di
un   sistema   contabile   di   tipo   finanziario,  patrimoniale  ed
economico-analitico,  allo  scopo  di  fornire  il quadro complessivo
delle  uscite  e  delle  entrate,  dei  costi  e  dei  ricavi e della
consistenza del patrimonio;
    b) mira  a  favorire,  anche attraverso l'analisi dei costi ed il
controllo  di  gestione,  l'efficacia,  l'efficienza e l'economicita'
della gestione.


                     Art. 2 - Principi contabili

   1. L'INRIM  conforma  la  propria  gestione  ai principi contabili
vigenti  in materia di ordinamento degli enti pubblici istituzionali,
con  particolare  riguardo  ai  principi  contabili  di cui al DPR 27
febbraio 2003, n. 97.


     Art. 3 - Centri di responsabilita' e gestione delle risorse

   1. Ai fini del presente regolamento, per centro di responsabilita'
si  intende  la  struttura  organizzativa  incaricata  di assumere le
decisioni  in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali.
   2. Il titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della
gestione  e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ad esso assegnate.
   3. Ai  sensi  dell'art. 11  del  decreto  istitutivo, il direttore
generale  ha  la  responsabilita' dell'intera gestione dell'INRIM. In
tale  veste,  il  direttore  generale  ha  poteri  di coordinamento e
vigilanza sui diversi centri di responsabilita'.


                 CAPO II - I DOCUMENTI PREVISIONALI


                 Art. 4 - Programmazione finanziaria

   1. La  programmazione finanziaria dell'INRIM si svolge in coerenza
con  i piani di attivita' di cui all'art. 14 del decreto istitutivo e
si realizza attraverso i seguenti documenti:
    a) il bilancio triennale;
    b) la relazione programmatica.


        Art. 5 - Bilancio triennale e relazione programmatica

   1. Il bilancio triennale descrive, in termini finanziari, le linee
strategiche  dell'INRIM,  definite in coerenza con quelle evidenziate
nei piani di attivita', di cui all'art. 14 del decreto istitutivo.
   2. Il  bilancio triennale e' redatto solo in termini di competenza
e  presenta  un'articolazione  coincidente con quella del bilancio di
previsione annuale. Esso e' aggiornato annualmente in occasione della
presentazione  del  bilancio  di previsione annuale decisionale e non
forma oggetto di autorizzazione alla spesa.
   3. Il  bilancio  triennale  e' redatto distintamente per centri di
responsabilita'  corrispondenti  alle Unita' Previsionali di Base, di
seguito  denominate  UPB,  di  1°  livello. Sulla  base  delle  linee
generali  e  politiche  di  cui  al  comma 1, i preposti ai centri di
responsabilita'  di  1° livello avviano il processo di programmazione
unitamente  ai  centri  di  responsabilita'  di  2°  livello, secondo
l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
   4. La relazione programmatica redatta annualmente dal presidente:
    a) descrive  le  linee  strategiche dell'INRIM da intraprendere o
sviluppare nell'arco del triennio successivo;
    b) espone  le  finalita'  istituzionali  e  quelle  innovative da
intraprendere,  individuando,  ove  possibile,  le  risorse  umane  e
finanziarie   necessarie   per   realizzarle,   nonche'  i  tempi  di
realizzazione;
    c) individua  i criteri di massima a cui i titolari dei centri di
responsabilita' di 1 ° livello debbono conformare la loro gestione.


               Art. 6 - Bilancio di previsione annuale

   1. L'esercizio  finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno  solare. La  gestione  e'  unica,  come  unico  e' il relativo
bilancio. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
   2. Il bilancio di previsione, adottato in coerenza con i documenti
di cui all'art. 4, e' composto dal:
    a) preventivo finanziario;
    b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
    c) preventivo economico.
   3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
    a) la    tabella   dimostrativa   del   presunto   risultato   di
amministrazione;
    b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
    c) la relazione programmatica;
    d) il bilancio triennale.


                   Art. 7 - Preventivo finanziario

   1. Il preventivo finanziario e' redatto in termini di competenza e
cassa e, per ciascuna voce di entrata e di uscita, indica:
    a) l'ammontare   presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio precedente;
    b) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di  accertare e
l'entita' delle uscite che si prevede di impegnare nell'esercizio cui
il bilancio si riferisce;
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
uscite  che  si  prevede  di pagare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
   2. Le  previsioni  di  cui  al comma 1 riguardano tutte le risorse
finanziarie comunque spettanti all' INRIM.
   3. La  prima  posta  di  entrata  o  di  uscita  del preventivo e'
rispettivamente  preceduta  dall'indicazione dell'avanzo/disavanzo di
amministrazione  presunto  al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello  cui si riferisce il bilancio, la cui consistenza e' descritta
nell'apposita  tabella  di  cui all'art. 12 del presente regolamento;
e',  altresi',  iscritto  tra le entrate da incassare del bilancio di
cassa - come posta autonoma - l'ammontare presunto del fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
   4. Il  preventivo  finanziario  e' corredato della pianta organica
del  personale, nonche' degli allegati di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5. Il   preventivo   finanziario  si  distingue  in  "decisionale"
(articolato in UPB) e "gestionale" (articolato in capitoli);
   6. Il preventivo finanziario "decisionale" risponde alle finalita'
di  indirizzo  politico  dell'INRIM ed e' deliberato dal consiglio di
amministrazione (CdA).
   7. Il  preventivo  finanziario  "gestionale"  e'  funzionale  alla
realizzazione  di  programmi, progetti e attivita' e non ha carattere
autorizzativo.


        Art. 8 - Classificazione delle entrate e delle uscite

   1. Le   entrate   e  le  uscite  sono  classificate  in  UPB,  che
costituiscono l'insieme organico di risorse finanziarie affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilita'.
   2. Le  entrate si suddividono in UPB di 1° e 2° livello. Le UPB di
1° livello sono suddivise in titoli e categorie, le UPB di 2° livello
sono   ripartite   in  titoli,  categorie  e  capitoli. I  titoli  si
suddividono in:
    a) entrate correnti;
    b) entrate in conto capitale;
    c) partite di giro.
   3. Le  categorie  ed  i  capitoli  riguardano, rispettivamente, la
natura dei cespiti ed il relativo oggetto, quest'ultimo ai fini della
gestione e della rendicontazione.
   4. Le  uscite  si suddividono in UPB di 1° e 2° livello. Le UPB di
1° livello sono suddivise in titoli e categorie, le UPB di 2° livello
sono ripartite in titoli, categorie e capitoli.
   5. I titoli si suddividono in:
    a) uscite correnti;
    b) uscite in conto capitale;
    c) partite di giro.
   6. Le  categorie  ed  i  capitoli  riguardano, rispettivamente, la
natura  dei  cespiti e il singolo fattore produttivo, quest'ultimo ai
fini della gestione e della rendicontazione.


                      Art. 9 - Fondo di riserva

   1. Nel  bilancio di previsione - sia di competenza, sia di cassa -
e'  iscritto  solo  per  l'UPB  di  1° livello, il cui titolare e' il
direttore  generale,  un  fondo  di  riserva per le spese impreviste,
nonche'  per  le  maggiori  spese  che  potranno  verificarsi durante
l'esercizio.
   2. Le  somme  stanziate  nel  fondo di riserva, il cui importo non
puo'  superare  il  5%  delle  uscite  correnti,  sono  attribuite  a
specifiche finalita' solo a seguito di:
    a) un  atto  del  direttore generale, assunto per provvedere alle
maggiori uscite che hanno carattere obbligatorio;
    b) una delibera del CdA.
   3. Le  somme  stanziate  nel  fondo di riserva sono destinate alle
pertinenti  categorie  di  bilancio  entro  il 30 novembre di ciascun
esercizio.
   4. Le  somme  stanziate  nel  fondo  di riserva non possono essere
oggetto  di  mandati  di pagamento, ma si provvede, all'occorrenza, a
trasferire le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.


         Art. 10 - Fondo per i rinnovi contrattuali in corso

   1. Nel  bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e'
istituito  un fondo per i presumibili oneri derivanti dai rinnovi del
contratto  di  lavoro  del  personale  dipendente, limitatamente alla
parte concernente l'esercizio di riferimento.
   2. Su   tale   capitolo  non  possono  essere  emessi  mandati  di
pagamento,  ma  si  provvede,  all'occorrenza,  a trasferire le somme
necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.


  Art. 11 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

   1. Il   bilancio   di   previsione   si  conclude  con  un  quadro
riepilogativo  in  cui  sono  riassunte le previsioni di competenza e
cassa.


Art. 12   -   Tabella   dimostrativa   del   presunto   risultato  di
                           amministrazione

   1. Al  preventivo finanziario e' allegata una tabella dimostrativa
del  risultato  di  amministrazione  presunto al 31 dicembre relativo
all'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
   2. La  tabella  deve  dare  adeguata dimostrazione del processo di
stima  del  risultato  di  amministrazione  ed indicare gli eventuali
vincoli  che  gravano su detto risultato, individuandone le modalita'
di utilizzo.
   3. Nel  caso  in  cui  si  presuma, in sede di predisposizione del
progetto  di bilancio, un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti
in  uscita  connessi  alla relativa utilizzazione non potranno essere
impegnati se non in quanto e nella misura in cui detto avanzo risulti
accertato. Nel   caso   in   cui   si   presuma   un   disavanzo   di
amministrazione, nella relazione programmatica sono illustrati i modi
in cui ne e' garantita la copertura.


    Art. 13 - Procedimento di adozione del bilancio di previsione

   1. Il  CdA, entro il mese di giugno di ciascun anno, stabilisce le
linee  guida  per l'elaborazione del piano triennale ed individua gli
obiettivi  programmatici  per  la  redazione  del bilancio annuale. I
predetti   obiettivi   tengono  conto  dei  risultati  finanziari  ed
economici degli esercizi precedenti e di quello in corso.
   2. Il  presidente,  entro  il 30 ottobre, sottopone il progetto di
bilancio,   con  allegata  la  propria  relazione  programmatica,  al
collegio dei revisori dei conti e al CdA.
   3. Il CdA, entro il 30 novembre, approva il bilancio di previsione
dell'INRIM e lo trasmette, con allegata la relazione del collegio dei
revisori  dei  conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  di
seguito denominato MIUR.
   4. Nel  caso  in  cui  il bilancio di previsione non sia approvato
prima   dell'inizio  dell'esercizio  finanziario  cui  lo  stesso  si
riferisce,   1'INRIM   puo'  ricorrere  all'istituto  della  gestione
provvisoria  per  non  oltre  quattro  mesi. In tale regime, le spese
mensili   non  possono  eccedere  un  dodicesimo  degli  stanziamenti
previsti  da  ciascun  capitolo con riferimento al bilancio dell'anno
precedente o nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti
di spese obbligatorie e non frazionabili.


Art. 14 - Assestamento, variazioni e storni al bilancio di previsione

   1. Sulla   base   del  rendiconto  finanziario  dell'INRIM  e  dei
risultati  della  gestione in corso, il direttore generale predispone
l'assestamento del bilancio.
   2. Qualora  dal  rendiconto  finanziario  sia  stato  accertato un
disavanzo di amministrazione superiore a quello presunto iscritto nel
bilancio di previsione, il CdA adotta con la delibera di assestamento
le misure correttive necessarie al relativo assorbimento.
   3. Il  bilancio  di assestamento, entro il 30 giugno, e' approvato
dal CdA, previo parere del Collegio dei revisori dell'INRIM.
   4. Qualora  fatti  sopravvenuti  in  corso di esercizio richiedano
modifiche  al  bilancio,  il  CdA  adotta, con le modalita' di cui ai
commi precedenti e non oltre il 30 novembre, le necessarie variazioni
di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori uscite possono essere
adottate   soltanto   se   e'   assicurata  la  necessaria  copertura
finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza.
   5. I  prelevamenti dal fondo di riserva che rivestono carattere di
urgenza  e  gli  storni  per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 10,
possono  essere  disposti  -  sino  al  termine  dell'esercizio - dal
direttore  generale,  previo  parere  del  collegio  dei revisori dei
conti.
   6. In  caso  di  necessita'  e  urgenza, le variazioni di bilancio
possono  essere  disposte  con provvedimento motivato del presidente,
che le comunichera' al CdA per la successiva ratifica.


      CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA-PATRIMONIALE


                  Art. 15 - Gestione delle entrate

   1. La   gestione   delle  entrate  si  attua  attraverso  le  fasi
dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
   2. L'entrata  e'  accertata  quando  e'  appurata  la  ragione del
credito  e  la  sussistenza  di  un  idoneo  titolo  giuridico, viene
individuato  il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare
e fissata la relativa scadenza.
   3. La   riscossione  consiste  nell'effettivo  introito  da  parte
dell'Istituto   cassiere   o  di  altri  eventuali  incaricati  della
riscossione delle somme dovute.
   4. La riscossione delle entrate e' disposta dal direttore generale
o suo delegato mediante l'emissione di reversali di incasso, numerate
in ordine progressivo e fatte pervenire al cassiere nelle forme e nei
tempi previsti dalla convenzione di cui all'art. 17.
   5. L'Istituto  cassiere  non puo' ricusare l'esazione di somme che
vengono  versate  in  favore  dell'INRIM,  pur mancando la preventiva
emissione di reversali di incasso.
   6. Il   versamento   costituisce   l'ultima   fase   dell'entrata,
consistente  nel  trasferimento  delle  somme  riscosse  nelle  casse
dell'INRIM.
   7. Le   entrate   accertate   e  non  riscosse  entro  il  termine
dell'esercizio  costituiscono  i  residui  attivi da iscrivere tra le
attivita' dello stato patrimoniale.
   8. Gli  ordinativi  di  incasso  non  riscossi  entro  il  termine
dell'esercizio   sono   restituiti   dal  cassiere  all'ente  per  la
riscossione in conto residui.


                   Art. 16 - Gestione delle uscite

   1. La  gestione  delle  uscite  segue  le fasi dell'impegno, della
liquidazione, della ordinazione e del pagamento.
   2. L'impegno  costituisce  autorizzazione  ad impiegare le risorse
finanziarie,  con  cui,  a  seguito  di  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,   e'  determinata  la  somma  da  pagare,  il  soggetto
creditore  e la ragione del debito. L'impegno viene effettuato con le
modalita'  di  cui  all'art. 31,  comma  7, del DPR 27 febbraio 2003,
n. 97.
   3. Tutti  gli  atti  che  comportino  oneri  a carico del bilancio
devono  essere  impegnati,  previa  verifica  della regolarita' della
documentazione e dell'uscita.
   4. Gli  impegni  non  possono  in  nessun  caso  superare i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
   5. La  liquidazione costituisce la fase del procedimento di uscita
con  cui,  in  base  ai  documenti  ed ai titoli atti a comprovare il
diritto  del  creditore,  si  determina la somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
   6. Costituiscono  economia  le  minori  uscite  sostenute rispetto
all'impegno  assunto  nel  corso  dell'esercizio,  verificate  con la
conclusione della fase di liquidazione.
   7. Il  pagamento  delle uscite e' ordinato dal direttore generale,
mediante  l'emissione  di  mandati  di  pagamento  numerati in ordine
progressivo e tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio
di cassa.
   8. Le  uscite  impegnate  e  non  ordinate e quelle ordinate e non
pagate   costituiscono   i  residui  passivi  da  iscriversi  tra  le
passivita' dello stato patrimoniale.
   9. I   mandati   di   pagamento   non   pagati  entro  il  termine
dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'ente per il pagamento
in conto residui,


             Art. 17 - Affidamento del servizio di cassa

   1. Il   servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  base  ad  apposita
convenzione  deliberata dal CdA e previo esperimento di apposita gara
ad  evidenza  pubblica,  ad  una  impresa  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita'   bancaria,   ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni.
   2. Le  modalita'  per  l'espletamento del servizio di cassa devono
essere coerenti con le vigenti disposizioni sulla tesoreria unica.
   3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono
intrattenuti anche per via informatica.


                 Art. 18 - Servizio di cassa interno

   1. Il  direttore  generale  puo'  autorizzare  l'istituzione di un
servizio   di   cassa   interno. L'incarico  di  economo-cassiere  e'
conferito dal direttore generale.
   2. L'economo-cassiere  e' dotato, all'inizio di ciascun esercizio,
di  un fondo economale per il sostenimento di uscite con pagamento in
contanti. L'entita'   massima   del   fondo   economale,   la  durata
dell'incarico,  le  tipologie  di  spesa  ammissibili,  i  criteri di
utilizzo,  comprese  le modalita' di registrazione, l'importo massimo
per  ciascuna  uscita,  nonche' il reintegro e la rendicontazione del
fondo   stesso   sono   stabiliti  con  provvedimento  del  direttore
generale. In  particolare,  per  la gestione del fondo dovra' tenersi
apposito  registro,  che  puo'  essere anche di tipo informatico, nel
quale andranno annotate le operazioni effettuate.


               Art. 19 - Rilevazione di costi e ricavi

   1. Per   costo   si  intende  il  valore  delle  risorse  umane  e
strumentali impiegate nel corso dell'esercizio e viene valorizzato in
relazione all'effettivo consumo ed e' attribuito all'esercizio in cui
si  manifesta,  indipendentemente  dal  momento  in  cui  si verifica
l'esborso finanziario.
   2. Per  ricavo  si  intende  l'incremento del patrimonio derivante
dalla  cessione  di  beni o dallo svolgimento di servizi avvenuto nel
corso   dell'esercizio,  indipendentemente  dal  momento  in  cui  si
verifica l'entrata finanziaria.
   3. Per  la  rilevazione  dei  costi e dei ricavi sono utilizzati i
dati  delle  scritture  finanziarie  e  patrimoniali, rettificando ed
integrando le relative grandezze al fine di riferirle alla competenza
economica dell'esercizio.
   4. Con  apposito  provvedimento il direttore generale individua le
metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e dei ricavi.


                   Art. 20 - Gestione patrimoniale

   1. I  beni  si  distinguono  in immobili e mobili secondo le norme
contenute  negli  artt. 812  e  seguenti del codice civile. Essi sono
descritti in separati inventari a quantita' e a valore.
   2. Il  direttore  generale, fermo quanto stabilito dall'art. 2 del
presente   regolamento,   definisce   le  modalita'  per  la  tenuta,
l'aggiornamento  e  la  revisione  degli  inventari,  nonche'  per la
valutazione  dei beni e per la determinazione delle relative quote di
ammortamento.
   3. I  beni  sono  presi  in consegna da soggetti che ne rispondono
personalmente  per  qualsiasi  danno  che  possa  derivare dalla loro
azione od omissione.
   4. Il  direttore  generale nomina i consegnatari dei beni. Possono
altresi'  essere nominati dei consegnatari delegati alla gestione dei
beni bibliografici e museali.
   5. Ogni  5  anni  per  i  beni  mobili  e  ogni 10 anni per i beni
immobili  1'INRIM provvede alla relativa ricognizione e valutazione e
al conseguente rinnovo degli inventari.


             Art. 21 - Sistema di contabilita' analitica

   1. La  contabilita'  analitica  persegue  il  fine di orientare le
decisioni   secondo   criteri  di  convenienza  economica,  favorendo
l'impiego  efficiente ed efficace delle risorse per il raggiungimento
dei fini istituzionali.
   2. Il   sistema  di  contabilita'  analitica  ha  come  componenti
fondamentali  il  piano  dei  conti, i centri di costo e le attivita'
prodotte.
   3. Il  piano  dei  conti  classifica i costi e i ricavi secondo la
loro   natura   ed   in  relazione  alla  struttura  organizzativa  e
produttiva.
   4. L'individuazione  dei centri di costo e delle attivita' avviene
in  riferimento, rispettivamente, alla specificazione organizzativa e
funzionale.


                    Art. 22 - Scritture contabili

   1. Le   scritture   finanziarie   devono  consentire  di  rilevare
analiticamente   per   ciascun  capitolo,  e,  distintamente  per  la
competenza  e per i residui, le entrate accertate, riscosse e rimaste
da riscuotere, le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.
   2. Nell'ambito  delle  scritture  finanziarie  e'  prevista,  come
disciplinato  dall'art. 21,  la  tenuta di una contabilita' analitica
basata  su  rilevazioni  per  centro  di  costo  e  finalizzata  alla
valutazione dei servizi e delle attivita' prodotte.
   3. Le  scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore   e   quantita'   del   patrimonio  all'inizio  dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso dell'esercizio,
nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
   4. Il  direttore  generale,  fermo  restando  quanto  disciplinato
dall'ordinamento  vigente, individua le ulteriori scritture contabili
obbligatorie.


    CAPO IV - LE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


                    Art. 23 - Rendiconto generale

   1. Il rendiconto generale e' costituito da:
    a) conto del bilancio;
    b) conto economico;
    c) stato patrimoniale;
    d) nota integrativa.
   2. Al rendiconto generale sono allegati:
    a) la situazione amministrativa;
    b) la relazione sulla gestione;
    c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.


                  Art. 24 - Rendiconto finanziario

   1. Il   rendiconto   finanziario  evidenzia  le  risultanze  della
gestione  delle  entrate  e delle uscite ed e' redatto in conformita'
alla classificazione del preventivo finanziario di cui agli artt. 7 e
8 del presente regolamento.
   2. In particolare, per la competenza devono risultare:
    a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
    b) le somme riscosse o pagate;
    c) le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
    d) le somme accertate o impegnate;
    e) le differenze tra somme stanziate e somme accertate/impegnate.
   3. Per i residui devono risultare:
    a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
    b) le somme riscosse o pagate in conto residui;
    c) le variazioni susseguenti ai riaccertamenti;
    d) le somme da riscuotere o da pagare.
   4. La  delibera  di  riaccertamento  dei residui costituisce parte
integrante del rendiconto finanziario.


                      Art. 25 - Conto economico

   1. Il  conto  economico  deve dare una dimostrazione dei risultati
economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
   2. Sono  vietate  compensazioni tra componenti positivi e negativi
del conto economico.


                    Art. 26 - Stato patrimoniale

   1. Lo  stato  patrimoniale  indica  la  consistenza degli elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   e   alla  chiusura
dell'esercizio  e  pone  in  evidenza le variazioni intervenute nelle
singole  poste  attive  e  passive, l'incremento o la diminuzione del
patrimonio  netto  per effetto della gestione o per altre cause e gli
impegni  assunti  a  fronte di prestazioni non ancora rese al termine
dell'esercizio.
   2. Lo  stato  patrimoniale  contiene  inoltre la dimostrazione dei
punti  di  concordanza  tra la contabilita' del bilancio e quella del
patrimonio.
   3. Sono  vietate  compensazioni  tra  partite  dell'attivo  e  del
passivo.


                     Art. 27 - Nota integrativa

   1. La  nota  integrativa  illustra  l'andamento della gestione, al
fine  di migliorare la comprensione dei dati contabili, e si articola
nelle seguenti parti:
    a) criteri  di  valutazione  utilizzati nella redazione del conto
consuntivo;
    b) analisi delle voci del rendiconto finanziario;
    c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
    d) analisi delle voci del conto economico;
    e) altre notizie integrative.
   2. La nota integrativa deve, inoltre, contenere le informazioni di
cui all'art. 44 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97.


                 Art. 28 - Situazione amministrativa

   1. La situazione amministrativa evidenzia:
    a) la  consistenza  del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,
le  riscossioni  e  i  pagamenti  complessivi dell'anno, sia in conto
competenza  che  in  conto  residui,  nonche'  il saldo alla chiusura
dell'esercizio,   che  deve  coincidere  con  quello  del  rendiconto
contabile dell'Istituto cassiere alla data del 31 dicembre;
    b) il  totale  complessivo  delle  somme  rimaste  da  riscuotere
(residui attivi) e da pagare (residui passivi);
    c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.


Art. 29  -  Relazione  sulla  gestione e procedimento di adozione del
                         rendiconto generale

   1. Il  direttore  generale  redige la relazione accompagnatoria al
bilancio  secondo  la  disciplina dell'art. 2428 del codice civile in
quanto applicabile.
   2. Il  direttore  generale  predispone  il  progetto di rendiconto
generale  e  lo  trasmette  al  presidente, corredato della relazione
sulla gestione.
   3. Il  presidente  sottopone  il predetto progetto al collegio dei
revisori dei conti e al CdA.
   4. Al rendiconto generale e' allegata una relazione del presidente
che illustra i risultati piu'
   significativi    della   gestione,   anche   con   riguardo   alla
realizzazione degli obiettivi programmati.
   5. Il CdA, entro il 30 aprile, approva il rendiconto generale e lo
trasmette  con  allegata  la  relazione  del collegio dei revisori di
conti  al  Ministero  dell'Economia  e delle Finanze, al MIUR ed alla
Corte dei Conti.


                  CAPO V - IL CONTROLLO DI GESTIONE


            Art. 30 - Modalita' del controllo di gestione

   1. L'INRIM  attiva il controllo di gestione al fine di verificare,
mediante  valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
realizzazione  degli  obiettivi,  nonche'  la  corretta  ed economica
gestione  delle  proprie risorse, ai sensi del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 286,  secondo le modalita' individuate nell'art. 23
del regolamento di organizzazione e funzionamento.


            CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


                          Art. 31 - Compiti

   1. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  vigila, ai sensi della
normativa   vigente,  sull'osservanza  delle  leggi,  verificando  la
regolarita'  della gestione e la corretta applicazione delle norme di
amministrazione,  di  contabilita' e fiscali ed esplicando, altresi',
attivita' di collaborazione con gli organi di vertice.
   2. I  documenti  relativi  agli  atti  deliberativi  sui  quali il
collegio  esprime il proprio parere sono trasmessi al collegio stesso
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti.
   3. Il  riscontro  di  regolarita' ha per oggetto l'andamento della
gestione  complessiva  e  si svolge attraverso verifiche, controlli e
riscontri  sulla  corretta  tenuta  delle scritture contabili e sulla
consistenza  di  cassa,  sull'esistenza  dei  valori,  dei  titoli di
proprieta' e sui depositi e titoli in custodia.
   4. In  ordine  all'equilibrio finanziario, il collegio accerta che
non  ricorrano,  dal  lato  delle  entrate e delle uscite, condizioni
suscettibili  di  pregiudicare la chiusura dell'esercizio in pareggio
finanziario o di compromettere gli equilibri dei successivi esercizi.
   5. I   risultati   dell'attivita'   del   collegio  sono  espressi
attraverso:  il  parere  sul  bilancio  preventivo  e  sulle relative
variazioni  sottoposte  all'approvazione  del  CdA,  la  relazione al
rendiconto  generale, appositi referti che il collegio predispone, su
richiesta  del CdA e ogni qual volta abbia da segnalare gli esiti del
proprio controllo.


                 TITOLO II - ATTIVITA' CONTRATTUALE

                   CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE


                   Art. 32 - Normativa applicabile

   1. L'attivita'  negoziale,  fermo  quanto disciplinato dalle norme
del  presente  Titolo,  si svolge con l'osservanza delle disposizioni
comunitarie e di quelle nazionali vigenti in materia.
   2. L'attivita'  negoziale  si svolge in conformita' ai principi di
correttezza,     imparzialita',    concorrenzialita',    trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicita' dei procedimenti.
   3. Al  fine  di fornire ai centri di responsabilita' competenti il
necessario  ausilio  tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra
quelle  di  cui  al  comma  1, sono da ritenere vigenti, il direttore
generale  cura  la  predisposizione  e l'aggiornamento di un "manuale
operativo  per  l'attivita'  contrattuale",  contenente, tra l'altro,
schemi  di contratto-tipo da adottarsi per le forniture, i lavori e i
servizi.
   4. Per  gli  acquisti di beni e servizi l'INRIM puo' utilizzare le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  S.p.A.,  secondo quanto
previsto   dall'art. 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488  e
successive   modificazioni,   ovvero   ne  utilizza  i  parametri  di
prezzo/qualita', come
   limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni e servizi comparabili,
oggetto delle stesse convenzioni.
   5. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni
contenute   nella   legge  11  febbraio  1994,  n. 109  e  successive
modificazioni,   nonche'   nel  relativo  regolamento  di  attuazione
approvato   con   il  DPR  21  dicembre  1999,  n. 554  e  successive
modificazioni.


                   CAPO II - CLAUSOLE CONTRATTUALI


              Art. 33 - Termini e durata dei contratti

   1. Nei  contratti  stipulati  dall'INRIM devono essere stabiliti i
termini  di  esecuzione  delle  rispettive  prestazioni e deve essere
determinata la durata del rapporto contrattuale.
   2. La  stipula  di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito
e' consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.


                          Art. 34 - Prezzi

   1. I  contratti  devono prevedere prezzi invariabili, salvo i casi
in   cui  i  beni  e  i  servizi  resi  non  siano  per  loro  natura
determinabili    preventivamente,    anche    in    relazione    alle
caratteristiche  intrinseche delle prestazioni richieste, nonche' nei
casi  in  cui il prezzo, per i beni o le prestazioni, sia determinato
per  legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto
dai successivi commi.
   2. E'   consentita  la  conclusione  di  contratti  nei  quali  il
corrispettivo  sia  determinato con indicazione del ribasso, fisso ed
invariabile, rispetto ai prezzi dei listini ufficiali.
   3. Anticipazioni  sul prezzo possono essere previste, nella misura
massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, soltanto nel caso
di  contratti  per  la  fornitura  di  strumentazioni  scientifiche e
tecnologiche di particolare complessita'. A tal fine, si intendono di
particolare complessita' quelle strumentazioni per le quali non siano
reperibili sul mercato produzioni standardizzate nella configurazione
necessaria     all'INRIM,     ai    fini    della    costruzione    e
dell'implementazione  di  apparati  sperimentali  per  la ricerca nei
campi  istituzionali. In sede di indizione della procedura, ovvero in
sede  di  definizione  dell'importo  contrattuale,  nel  caso di beni
offerti da fornitori unici, con esplicita motivazione, si dara' conto
della particolare complessita'.
   4. L'accertamento  sulla  congruita'  dei  prezzi  praticati dalle
ditte   fornitrici   e'   effettuato   dai  titolari  dei  centri  di
responsabilita',   attraverso  l'analisi  di  elementi  obiettivi  di
riscontro  dei  prezzi  correnti  di  mercato,  risultanti  anche  da
apposite  indagini. Nei  casi  di  prestazioni di servizi e forniture
particolarmente   complesse,   puo'   essere   nominata   un'apposita
commissione,   formata   da   personale   anche   esterno  all'INRIM,
nell'ipotesi  di  carenza  di  personale  interno dotato di specifica
professionalita', che accerti la congruita' dei prezzi praticati.


                   Art. 35 - Proroga dei contratti

   1. I  contratti  per  la  fornitura di beni e servizi, che abbiano
durata  non  inferiore  all'anno,  possono  prevedere  l'obbligo  del
fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'INRIM
ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi.


      Art. 36 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione

   I  contratti  possono  prevedere che, qualora nel corso della loro
esecuzione  si  renda  necessario  un aumento o una diminuzione della
prestazione,  il  contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi
patti  e  condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni
siano  complessivamente  contenute entro il 20 per cento dell'importo
contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione
originaria.


                      Art. 37 - Clausola penale

   1. I  contratti  devono  prevedere  le  penalita', con clausola di
risarcibilita'  dell'ulteriore  danno,  per  il  mancato o l'inesatto
adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle prestazioni.


           Art. 38 - Collaudo dei lavori e delle forniture

   1. I  lavori  sono  sottoposti  a collaudo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
   2. Le  forniture  sono  soggette  a  collaudo  o a verifica, anche
parziale  ed  in  corso  d'opera,  secondo  le  norme  stabilite  dal
contratto.
   3. Il collaudo o la verifica e' eseguito dal personale dell'INRIM,
ovvero,   in  mancanza  di  personale  interno  dotato  di  specifica
professionalita',  da  esperti appositamente incaricati, muniti della
competenza  tecnica  che  la  natura  dei  lavori  o  della fornitura
richiede.
   4. Il  collaudo  o  la  verifica si conclude con l'attestazione di
regolare  esecuzione  da  effettuarsi,  a  seconda  dei  casi,  sulla
relativa   documentazione  giustificativa  della  spesa,  ovvero,  in
presenza  di  una  specifica commissione, attraverso apposito verbale
che verra' allegato all'ordinativo di pagamento.
   5. Con  delibera  del CdA sono individuate le modalita', le soglie
minime  e  i  soggetti  preposti al collaudo e all'accertamento della
regolare fornitura.
   6. I   soggetti   preposti  al  collaudo  segnalano  le  eventuali
inadeguatezze  del  contenuto  del  contratto,  nonche' ogni elemento
idoneo  a  valutare  la  correttezza  e l'esattezza dei comportamenti
tenuti  dal  contraente,  in  relazione allo svolgimento del rapporto
contrattuale.


                    Art. 39 - Cauzione definitiva

   1. I   contraenti   sono  tenuti  a  presentare  all'INRIM  idonea
cauzione,     a    garanzia    della    corretta    esecuzione    dei
contratti. L'importo  e  le  modalita' di costituzione della cauzione
sono  stabilite  dalla  decisione  di contrattare di cui all'art. 40,
comma 1. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia
di notoria affidabilita' o, comunque, qualora cio' sia previsto dalla
decisione  di  contrattare  in  considerazione  dell'importo  o della
natura delle prestazioni.
   2. Lo   svincolo   della  cauzione  e'  disposto  al  termine  del
contratto, a seguito del collaudo e/o verifica favorevole.


         CAPO III - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE


                 Art. 40 - Decisione di contrattare

   1. La  volonta'  dell'INRIM  di provvedere mediante contratto deve
essere espressa con apposito atto, di seguito denominato decisione di
contrattare.
   2. La decisione di contrattare deve contenere:
    a) l'oggetto del contratto;
    b) le  clausole  ritenute  essenziali  e  l'eventuale  capitolato
speciale;
    c) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
    d) il responsabile del procedimento;
    e) l'importo  e  le  modalita'  di  costituzione  della  cauzione
definitiva, ovvero l'espressa e motivata volonta' di prescinderne;
    f) l'eventuale   cauzione   provvisoria  da  prestare  per  poter
partecipare alla procedura.
   3. La  decisione  di contrattare deve essere congruamente motivata
con particolare riguardo a quanto previsto dal comma 2, lettera c).
   4. Il  CdA  e'  competente ad adottare la decisione di contrattare
secondo   quanto   previsto   dall'art. 6,  comma  2,  lett. m),  del
regolamento di organizzazione e funzionamento.
   5. Ad  eccezione  delle  ipotesi  in  cui e' competente il CdA, la
decisione  a  contrattare  sara' adottata dal direttore generale, dal
direttore   del   dipartimento,   dal   responsabile   del   servizio
accreditamento di laboratori, secondo le rispettive competenze.
   6. L'acquisizione  di  beni  e  servizi, l'esecuzione di lavori in
economia  e  la  gestione  del  fondo  economale sono disciplinate da
apposito regolamento, adottato con delibera del CdA.


                 Art. 41 - Conclusione dei contratti

   1. I   contratti   sono  conclusi  nel  rispetto  delle  procedure
disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal
verbale   delle   relative  operazioni. L'esito  della  procedura  e'
comunicato  al contraente prescelto ed al concorrente che segue nella
graduatoria    entro    10    giorni    dalla    conclusione    delle
operazioni. L'INRIM,  nei  successivi  20 giorni, decide se accettare
l'offerta  ed,  a  tal  fine,  puo'  prendere  in considerazione solo
offerte ferme, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.
   2. Il  soggetto  che  ha  adottato  la  decisione  di  contrattare
provvede all'accettazione dopo avere valutato :
    a) che  persista  l'interesse dell'INRIM alla prestazione oggetto
del contratto;
    b) che  non  ricorrano  elementi comprovanti l'incongruita' delle
condizioni   del   contratto;   c) che   non   si   siano  verificate
irregolarita' nello svolgimento della procedura suscettibili di
   comprometterne la validita'.
   3. L'accettazione  dell'INRIM  e' validamente manifestata soltanto
nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.
   4. Avvenuta  la  definitiva  aggiudicazione,  si  procede nel piu'
breve termine alla stipulazione
   del  contratto,  tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione
tenga luogo del contratto.
   5. I   contratti   sono   stipulati   dal   soggetto   avente   la
rappresentanza legale dell'INRIM o da un
   soggetto all'uopo delegato a rappresentare l'INRIM.


  Art. 42 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

   1. Con  la  decisione  di  contrattare  e'  nominato,  per ciascun
contratto,  un  responsabile  del relativo procedimento, nel rispetto
degli  artt. 4,  5,  6  e  22  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni.
   2. Il responsabile del procedimento e' preposto a seguire l'intero
iter del procedimento contrattuale e provvede affinche' la formazione
e  l'esecuzione  del contratto avvengano regolarmente e nel modo piu'
rapido,  nel  rispetto  delle  norme  sulla pubblicita' e delle altre
regole  procedurali. A  tal fine, egli cura i rapporti con i soggetti
interessati,   in   modo  da  garantire  la  loro  partecipazione  ed
informazione,  e  tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che
intervengono   nella  formazione  e  nell'esecuzione  del  contratto,
informando   di  eventuali  irregolarita'  o  rallentamenti,  facendo
proposte  per  il  loro  superamento, ovvero segnalando le iniziative
assunte a tal fine.
   3. Il   nome   e   la   sede  del  responsabile  del  procedimento
contrattuale  sono  resi noti al pubblico nelle forme adeguate, anche
riportandoli  nel  bando  ovvero  nella  lettera  di  invito e, per i
contratti  di  esecuzione  di  lavori,  sono indicati nel cartello di
cantiere.


            CAPO IV - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE


            Art. 43 - Procedure di scelta del contraente

   1. L'INRIM provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di
progettazione,  procedure  negoziate,  procedure ristrette, procedure
aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
   2. Le  procedure  ristrette  possono  essere con o senza bando; le
procedure  negoziate  possono  svolgersi  in forma concorrenziale con
bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.


        Art. 44 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione

   1. Si  provvede  mediante  concorso  di  progettazione qualora sia
opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e
di  esperienze specifiche da parte dell'offerente, per l'elaborazione
progettuale  delle  prestazioni  da eseguire di cui siano indicate le
principali caratteristiche.
   2. I  concorsi  di  progettazione si svolgono previa pubblicazione
del  bando  di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla
procedura.


Art. 45  - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con
                                bando

   1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di
un bando, nei seguenti casi:
    a) allorche'  la  difficolta'  di  predeterminare con sufficiente
precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale,
non  consenta  di  prescindere  da  un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura;
    b) allorche'  l'esito  infruttuoso  di  altra procedura con bando
evidenzi  l'impossibilita' di definire il contenuto della prestazione
o  del  contratto  prescindendo  da un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura.


Art. 46 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

   1. Si  provvede  mediante  procedure  negoziate non concorrenziali
allorche'  la  prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'INRIM
puo' essere resa soltanto da un'impresa determinata.
   2. In   particolare,   l'impossibilita'   di  ottenere  altrimenti
un'idonea  prestazione  deve  risultare  in  considerazione  del  suo
oggetto, o delle modalita', anche di tempo e di luogo, di esecuzione,
ovvero  del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella
precedente   attivita'   contrattuale   dell'ente   o   in   rapporti
contrattuali in corso.
   3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate
non  concorrenziali  secondo  i criteri di cui ai commi 1 e 2, ovvero
qualora  l'interesse  dell'INRIM  a cedere la prestazione oggetto del
contratto   dipenda   dalle   specifiche  caratteristiche  soggettive
riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
   4. Si   provvede,   altresi',  mediante  procedure  negoziate  non
concorrenziali  per  l'acquisto  di beni immobili, qualora l'esigenza
dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico
bene oggetto della procedura.


     Art. 47 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

   1. Si  provvede  mediante  procedure ristrette con bando allorche'
sia  possibile  stabilire con precisione le specifiche del contratto,
mediante  capitolato  speciale,  senza bisogno di alcuna negoziazione
con i partecipanti alla procedura.
   2. Le  procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei
soggetti da invitare alla procedura.


           Art. 48 - Utilizzazione delle procedure aperte

   1. Nei  casi previsti dall'art. 47, si provvede mediante procedure
aperte   allorche',   in   considerazione   del  tipo  di  contratto,
l'eventuale  elevato  numero  di partecipanti non sia suscettibile di
compromettere  l'interesse dell'INRIM e l'amministrazione non ritenga
necessario   selezionare   coloro   che  intendono  partecipare  alla
procedura,  considerando assolutamente indifferente che tali soggetti
posseggano  requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter
partecipare  alla  procedura  o  dispongano in misura diversa di tali
requisiti.
   2. Le  procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando
di gara.


Art. 49  -  Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o
                       negoziate, senza bando

   1. Le procedure previste, rispettivamente, dagli artt. 45 e 47 del
presente  regolamento  si  svolgono  senza previa pubblicazione di un
bando, ovvero mediante pubblicazione sintetica, nei seguenti casi:
    a) allorche'  l'amministrazione  si  trovi  nella  necessita'  di
acquisire  o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto;
in  tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi
che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure
precedute da bando;
    b) allorche'  il  valore  del contratto sia talmente basso da non
giustificare  le spese di pubblicazione dell'avviso di bando. In tale
caso le modalita' applicative saranno definite con delibera del CdA.


Art. 50  - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta
                           del contraente

   1. Nella   procedura  mediante  concorso  di  progettazione,  agli
inviti,  all'esame  dei  progetti  e delle offerte ed alla scelta del
contraente  provvede  un'apposita  commissione  nominata  da  chi  ha
adottato  la  decisione  di  contrattare. La  commissione puo' essere
composta  da  esperti  esterni all'INRIM ed e' comunque presieduta da
personale   dell'INRIM,   in   relazione  alla  specifica  competenza
richiesta.
   2. Nelle  altre  procedure la determinazione dei partecipanti e la
scelta  degli  stessi e' definita dal regolamento di cui all'art. 40,
comma 6.


          Art. 51 - Scelta del contraente. Offerte anomale

   1. Alla  scelta del contraente si procede secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
   2. Qualora   talune  offerte  risultino  avere  carattere  anomalo
perche'   presentano   una  percentuale  di  ribasso  particolarmente
elevata,    il    soggetto    offerente,    su    richiesta   scritta
dell'amministrazione  e  nei  termini  assegnati, e' tenuto a fornire
spiegazioni      in      merito     agli     elementi     costitutivi
dell'offerta. L'INRIM,  valutate  le  spiegazioni  rese  nei termini,
decide,  motivatamente,  di  ammettere o meno l'offerta, nel rispetto
dei criteri previsti dalla normativa vigente.
   3. L'INRIM,   nella  scelta  del  contraente,  puo'  avvalersi  di
apposite  commissioni composte in prevalenza da dipendenti dell'Ente,
integrate  da esperti esterni qualora non si disponesse di specifiche
professionalita'. La    commissione    presenta   una   proposta   di
aggiudicazione a conclusione dei propri lavori.
   4. All'aggiudicazione  della gara provvede l'organo cui compete la
decisione  a  contrattare secondo il regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 40, comma 6.


           Art. 52 - Norme comuni alle procedure con bando

   1. L'INRIM  rende  noto  l'avvio  della  procedura  di  scelta del
contraente  mediante  adeguata  e  tempestiva pubblicita' di apposito
bando.
   2. Il  bando  e'  l'atto  fondamentale  che,  in conformita' ed in
attuazione   della  decisione  di  contrattare,  pone  le  regole  di
svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad
individuare   il   contenuto  del  contratto,  stabilisce  requisiti,
modalita'  e  tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il
funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
   3. L'organo  che  ha adottato la decisione di contrattare provvede
all'approvazione del bando ed ai successivi adempimenti.
   4. Alla  pubblicita'  dei bandi si provvede mediante pubblicazione
del  relativo avviso, secondo le modalita' e i termini previsti dalla
normativa vigente.


Art. 53  - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da
                     invitare o da interpellare

   1. Sono  esclusi  dalle  procedure  contrattuali  con l'INRIM quei
soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base
alla normativa vigente, e' prevista l'esclusione dalla partecipazione
a  procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'esclusione
e' dichiarata con atto insindacabile dell'amministrazione.
   2. I  requisiti  che  i  soggetti interessati devono possedere per
partecipare   alla   procedura  sono  stabiliti  dalla  decisione  di
contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.
   3. Nei  concorsi  di  progettazione  i  soggetti  da invitare sono
individuati,  tra  quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto
della  loro  capacita' tecnica, risultante dall'elenco dei principali
contratti  stipulati  negli  ultimi  tre anni, e della loro capacita'
economico-finanziaria. Tali   requisiti   devono   essere  dimostrati
mediante  idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al
momento della richiesta di invito.
   4. Nelle  procedure,  ristrette e negoziate, con bando, i soggetti
da  invitare  o  da  interpellare sono individuati, tra quelli che ne
hanno  fatto  richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per
partecipare  alla  procedura  e, qualora cio' sia previsto dal bando,
tenendo  conto della loro capacita' tecnica ed economico- finanziaria
ai sensi del comma 3.
   5. Nelle  procedure  concorrenziali,  ristrette o negoziate, senza
bando,  il  soggetto  competente allo specifico contratto individua i
soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a tre,
qualora esistenti.


         Art. 54 - Svolgimento dei concorsi di progettazione

   1. Quando  l'INRIM  procede  mediante concorso di progettazione, i
concorrenti  invitati a partecipare alla procedura presentano le loro
offerte  in  relazione  al  progetto  ed  al  capitolato  di  massima
approvato con la decisione di contrattare.
   2. La   decisione   di  contrattare,  in  relazione  all'interesse
dell'INRIM  ed  ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere
la  concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano
riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.


           Art. 55 - Svolgimento delle procedure negoziate

   1. Nelle  procedure concorrenziali 1'INRIM svolge una negoziazione
con  i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del
contratto. Qualora  durante  la  procedura  alcuni  dei  partecipanti
offrano   prestazioni   ritenute  piu'  rispondenti  alle  necessita'
dell'INRIM ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre
offerte,  anche  gli altri partecipanti devono essere invitati a fare
una  nuova  offerta  sull'oggetto  del  contratto come ridefinito. Lo
svolgimento  di  ciascuna fase della negoziazione e' dettagliatamente
illustrato  in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di
svolgimento  della  procedura  e  che  deve descrivere lo stato delle
negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.
   2. Nelle  procedure  non  concorrenziali,  l'INRIM svolge apposita
trattativa  con il soggetto interpellato ai fini della determinazione
del contenuto del contratto.
   3. Le  negoziazioni  e  trattative  di  cui ai commi 1 e 2 possono
anche  svolgersi  senza  alcuna  formalita', ma le offerte definitive
devono risultare da atto scritto.


Art. 56  -  Svolgimento  delle  procedure  aperte  e  delle procedure
                              ristrette

   1. Quando  l'INRIM  provvede mediante procedure aperte e procedure
ristrette,  i  concorrenti  devono  presentare  le  loro  offerte  in
relazione  al  capitolato  speciale  dettagliatamente  definito dalla
decisione  di  contrattare. La  scelta del contraente avviene secondo
quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
   2. Nelle  procedure  aperte  ed  in quelle ristrette con bando, la
gara  si  svolge  nel  giorno  e nell'ora stabiliti dal bando o dalla
lettera  di invito ed e' dichiarata deserta nel caso in cui non siano
state  presentate  almeno  due  offerte. Le procedure ristrette senza
bando  possono  essere  svolte senza alcuna formalita', acquisendo le
offerte  secondo  gli  usi  del  commercio,  ma, comunque, sempre per
iscritto.
   3. Nel caso delle procedure aperte, 1'INRIM, prima di esaminare le
offerte  presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano
i  requisiti  richiesti  per  partecipare alla procedura. Nel caso di
procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati
a partecipare ai sensi dell'art. 53.
                   CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI


                     Art. 57 - Contratti attivi

   1. Con  apposito  regolamento  adottato  con delibera del CdA sono
individuati  i  criteri  e  le  modalita'  con  i  quali 1'INRIM puo'
stipulare contratti attivi aventi ad oggetto la fornitura di servizi,
opere     dell'ingegno     nonche'     attivita'     di    consulenza
tecnico-scientifica.


              Art. 58 - Prestazioni di lavoro autonomo

   1. In  conformita' alla normativa vigente, 1'INRIM puo' concludere
contratti   d'opera   o   affidare  incarichi  professionali  per  lo
svolgimento   di   compiti  temporanei  e  determinati  nell'oggetto,
nell'ipotesi  di  carenza  in  organico di adeguate professionalita',
accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
   2. Tali  contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca,  per  acquisire prestazioni di consulenza, di
progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi
o  tecnici  dell'INRIM,  nonche'  per  lo  svolgimento del collaudo o
verifica previsti dall'art. 38, comma 3, del presente regolamento.
   3. Alla  scelta  del  contraente  si  provvede mediante procedure,
ristrette  o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni
ad  alto  contenuto  di  professionalita', che richiedano un rapporto
intuitu  personae  e  che  non  abbiano  ad oggetto lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca  scientifica,  la  scelta  del contraente puo'
avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.


                    Art. 59 - Contratti speciali

   1. Nell'ipotesi  di  contratti  per  la partecipazione a programmi
nazionali,  comunitari  e  internazionali, per i quali siano previste
disposizioni  specifiche vincolanti, queste si applicano e prevalgono
sulla normativa interna.


                     Art. 60 - Ufficiale rogante

   1. I  contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva
nelle  procedure  di  evidenza pubblica sono ricevuti dal funzionario
designato dal direttore generale quale ufficiale rogante dell'INRIM.
   2. I  contratti  ed  i  verbali  anzidetti  hanno  forza di titolo
autentico. I    processi   verbali   di   aggiudicazione   definitiva
equivalgono, per ogni legale effetto, al contratto.
   3. L'ufficiale   rogante  e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
prescritte  dalla  legge  notarile  per  gli atti notarili, in quanto
applicabili. E  tenuto,  in  caso  di  contratti  stipulati  in forma
pubblica    amministrativa    ovvero   mediante   scrittura   privata
autenticata,   a  verificare  l'identita'  e  la  legittimazione  dei
contraenti. E,  inoltre, tenuto all'assolvimento degli oneri fiscali,
a  tenere  il  repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie
autentiche degli atti ricevuti.


               TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE


                       Art. 61 - Norma finale

   1. Per   quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si applicano, ove possibile, le norme della legge e del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  dello  Stato,  nonche' le disposizioni di cui al DPR 27
febbraio 2003, n. 97.
   2 I bilanci ed il rendiconto generale saranno redatti - in ragione
dell'assetto dimensionale ed organizzativo - secondo gli allegati del
citato DPR 27 febbraio 2003, n. 97.


                     Art. 62 - Norma transitoria

   1. I  rapporti  contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di
svolgimento  presso  l'IMGC-CNR e l'Istituto Elettrotecnico Nazionale
"Galileo  Ferraris"  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento  restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto della
stipula dei contratti o della indizione delle gare.
   2. Sino  al  raggiungimento delle intese di cui all'art. 37, comma
8, del regolamento di organizzazione e funzionamento e, comunque, non
oltre  il  31  dicembre 2005, ai due istituti confluiti nell'INRIM si
applicheranno   i   regolamenti   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita' in vigore presso gli stessi.


                     Art. 63 - Entrata in vigore

   1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2006.