(all. 2 - art. 1)
                      REGOLAMENTO DEL PERSONALE
             TITOLO I - ORDINAMENTO E PRINCIPI GENERALI


             Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione

   1. Il  presente  regolamento e' adottato in attuazione del decreto
legislativo  21  gennaio  2004,  n. 38, di seguito denominato decreto
istitutivo  e  riguardante  l'istituzione  dell'Istituto nazionale di
ricerca   metrologica,   di  seguito  denominato  INRIM,  nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  degli enti pubblici di ricerca sancita
dall'art. 8,  comma  1,  della  legge  9  maggio  1989, n. 168, e nel
rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), nonche'
delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
   2. Il   presente  regolamento  definisce,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, le procedure per il reclutamento
del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonche' le
modalita'   per   la   gestione  e  l'amministrazione  del  personale
dell'INRIM.
   3. Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti dell'INRIM e' regolato
dalla  normativa  vigente  in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni,  dal  decreto
istitutivo  e  dalle  disposizioni  contrattuali. Il  reclutamento e'
aperto  anche  ai  cittadini  stranieri  se in possesso dei requisiti
richiesti.


          Art. 2 - Dotazione organica e piani di fabbisogno

   1. Il  Consiglio  di  amministrazione  dell'INRIM, di seguito CdA,
definisce,  nell'ambito  del  piano  triennale  di attivita' ai sensi
dell'art. 14,  comma  1,  del  decreto  istitutivo, la programmazione
triennale,  da  aggiornare  annualmente, del fabbisogno di personale,
sia  a  tempo indeterminato, sia a tempo determinato, in funzione del
perseguimento delle finalita' dell'ente.
   2. La  dotazione organica dell'INRIM, di cui alla tabella allegata
al  decreto  istitutivo,  e'  modificata,  con le procedure di cui al
comma 3, in coerenza con gli obiettivi e le attivita' individuati dal
piano  triennale  e  ogni  qualvolta si renda necessario a seguito di
riorganizzazione  delle  strutture  o in caso di attivazione di nuove
funzioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
   3. Il CdA determina in autonomia, sentite, prima dell'adozione, le
Organizzazioni  sindacali  (OO.SS.) maggiormente  rappresentative, le
variazioni  delle  dotazioni  organiche  del  personale  e i piani di
assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, secondo le modalita'
definite   dal   decreto   istitutivo,   dalle   vigenti   discipline
contrattuali  di  comparto  e  nel rispetto dei limiti quantitativi e
procedurali posti dalla normativa vigente.
   4. Il  CdA  definisce  il  fabbisogno del personale dei profili di
ricercatore  e  tecnologo,  considerando  le  aree  scientifiche  e i
settori tecnologici di cui all'art. 3 del presente regolamento.


          Art. 3 - Aree scientifiche e settori tecnologici

   1. Il  CdA,  nel  rispetto  dell'art. 19,  comma 4, lettera a) del
decreto  istitutivo, ed in relazione al piano triennale di attivita',
definisce,   su   proposta   del   Consiglio   scientifico,  le  aree
scientifiche  ed  i  settori  tecnologici  per  l'espletamento  delle
procedure  di  selezione  e di assunzione del personale ricercatore e
tecnologo.


              Art. 4 - Programmazione delle assunzioni

   1. L'INRIM determina in autonomia le assunzioni di personale nelle
diverse  tipologie  contrattuali  ai sensi dell'art. 14, comma 3, del
decreto  istitutivo,  sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative,
con i vincoli derivanti dalla programmazione triennale del fabbisogno
del  personale,  dai suoi aggiornamenti e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
   2. I  bandi  di  concorso  sono emanati dal direttore generale, in
base  ai  piani  di  assunzione  di  cui  all'art. 2,  comma 3, e nel
rispetto dei criteri generali di cui all'art. 6.
   3. Ai  fini  di  cui  al  comma  1, nell'ambito delle procedure di
pianificazione,  i  responsabili  dei centri di responsabilita' di 1°
livello,  cosi'  come  definiti  nel  regolamento di organizzazione e
funzionamento, predispongono le proprie proposte distinte per profilo
e, ove necessario, per livello.
   4. Per   i   profili  di  personale  ricercatore  e  tecnologo,  i
responsabili  dei centri di responsabilita' di 1° livello, cosi' come
definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento, precisano
anche l'arca scientifica o il settore tecnologico di afferenza.
    TITOLO II - TIPOLOGIE DI PERSONALE E PROCEDURE DI ASSUNZIONE


                   Art. 5 - Tipologie di personale

   1. L'INRIM  si  avvale, per assolvere i propri fini istituzionali,
di personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo.
   2. Il  personale  di  cui  al  comma 1 puo' essere assunto a tempo
pieno o parziale:
    a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    b) con contratto di lavoro a tempo determinato;
    c) con  contratto  stipulato  secondo le disposizioni previste in
materia  di  altre  tipologie  di  lavoro  nell'ambito della pubblica
amministrazione;
    d) attraverso   le  procedure  di  trasferimento  previste  dalla
normativa  vigente  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'art. 23.
   3. L'assunzione  del  personale  avviene nel rispetto dei principi
generali  contenuti  nel titolo II, capo III, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165,  e delle vigenti discipline contrattuali di
comparto. L'assunzione   avviene   mediante   stipula  del  contratto
individuale di lavoro tra il lavoratore ed il direttore generale.
   4. All'interno  dell'INRIM  possono  operare,  a  vario titolo, le
seguenti tipologie di collaboratori alle attivita' istituzionali:
    a) personale  associato  ai  sensi  dell'art. 34,  comma  3,  del
regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  con  le  modalita'
stabilite dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento;
    b) titolari di incarichi gratuiti di ricerca;
    c) titolari   di   assegno  di  collaborazione  all'attivita'  di
ricerca,  di  cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
    d) titolari di borsa di addestramento alla ricerca o di borsa per
la  frequenza  di  corsi di dottorato di ricerca, di cui all'art. 29,
comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento;
    e) titolari  di  borsa  di studio, tesisti, dottorandi e stagisti
provenienti da Atenei, Istituti superiori e Aziende.


CAPO I - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO


                     Art. 6 - Principi generali

   1. Le  procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato
sono  indette  a  livello  nazionale  con  deliberazione del CdA e si
svolgono  nel rispetto dei principi generali contenuti nel titolo II,
capo  III,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001 n. 165, e della
vigente  disciplina contrattuale di comparto. Il bando di concorso e'
emanato,   previa   deliberazione  del  CdA,  con  provvedimento  del
direttore  generale,  che  assicura  la diffusione dei bandi mediante
idonei   meccanismi  di  pubblicita',  anche  per  mezzo  di  sistemi
informatici.
   2. L'assunzione  di  personale  a  tempo  indeterminato avviene in
relazione  al  fabbisogno  programmato  e ferme restando le modalita'
relative  alle  assunzioni  obbligatorie  o  al ricorso alle liste di
collocamento,  nonche' altre modalita' di carattere generale previste
dalla legge, secondo le seguenti procedure:
    a) per   concorso   pubblico,  con  svolgimento  di  prove  volte
all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;
    b) per  chiamata dalle liste di collocamento ai sensi della legge
15  marzo 1997, n. 59, anche in relazione alle categorie di personale
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    c) attraverso   le  procedure  di  trasferimento  previste  dalla
normativa  vigente  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'art. 23;
    d) per  utilizzo  di  graduatoria  degli idonei entro i limiti di
validita' temporale.
   3. L'INRIM  definisce,  con  deliberazione  del  CdA,  sentite  le
OO.SS. maggiormente  rappresentative  e  nel rispetto della normativa
vigente,  le  modalita'  generali  di  svolgimento delle procedure di
assunzione  del  personale  e  i  requisiti  di ammissione alle prove
concorsuali  in  funzione  delle  attivita'  e  degli obiettivi delle
posizioni da ricoprire.
   4. La deliberazione, di cui al precedente comma, definisce anche:
    a) le   modalita'  di  accoglimento  di  domande  provenienti  da
candidati extra UE;
    b) i  criteri  di  composizione e formazione delle commissioni di
concorso;
    c) i  limiti  temporali  per  la  conclusione  dei  lavori  delle
commissioni di concorso.
   5. Le  commissioni  di  concorso,  per  il personale ricercatore e
tecnologo,  sono  nominate  dal  direttore  generale  su proposta del
presidente, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, lett. b).
   6. Le  commissioni  di  concorso,  per  il  personale dal IX al IV
livello, sono nominate dal direttore generale, sentito il presidente,
nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, lett. b).


Art. 7 - Procedure di assunzione di personale ricercatore e tecnologo

   1. Le procedure di assunzione di personale ricercatore e tecnologo
si   svolgono   nel  rispetto  dell'art. 19,  comma  4,  del  decreto
istitutivo. Per  il  personale  tecnologo  si applicano, altresi', le
disposizioni previste dal D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171.
   2. I  bandi specificano il profilo, il livello, l'area scientifica
o  il  settore tecnologico interessato e indicano, nel rispetto delle
normative  vigenti, i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e
tecnologici  valutabili,  le  prove  da sostenere, la tipologia delle
competenze  scientifiche e tecnologiche richieste, nonche' la sede di
servizio e la sede di lavoro, cosi' come definite dall'art. 22.
   3. Il CdA autorizza, coerentemente con quanto stabilito in sede di
programmazione  del  fabbisogno  annuale  del  personale e nei limiti
stabiliti  dall'art. 19, comma 2, del decreto istitutivo, su proposta
del  presidente  e  sentito  il Consiglio scientifico, l'assunzione a
tempo  indeterminato al massimo livello di inquadramento previsto dal
contratto del personale ricercatore, di soggetti italiani o stranieri
dotati  di  altissima  qualificazione  scientifica,  ovvero che siano
stati   insigniti   di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
internazionale. La   deliberazione  specifica,  altresi',  la  fascia
retributiva riconosciuta.


 CAPO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO


                     Art. 8 - Principi generali

   1. L'INRIM  puo'  assumere per specifici programmi e progetti, per
la  gestione  di infrastrutture tecniche e per attivita' di supporto,
personale  ricercatore,  tecnologo,  tecnico e amministrativo a tempo
determinato   nel  rispetto  della  programmazione  triennale,  della
normativa vigente e dei Ccnl.
   2. Ferme   restando   le   disposizioni  vigenti  e  contrattuali,
l'assunzione puo' avvenire:
    a) per  tutti  i  profili,  attraverso concorso pubblico, secondo
quanto previsto agli articoli 6 e 7 del presente regolamento;
    b) per  i  ricercatori e i tecnologi, anche per chiamata diretta,
nel  rispetto  di  quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto
istitutivo,  con  decreto  del  presidente  e  sentiti  il  Consiglio
scientifico  e  i  responsabili  delle  strutture interessate. Il CdA
definisce,  con  apposita  deliberazione, l'eventuale integrazione al
trattamento  economico  in considerazione della natura temporanea del
rapporto, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative;
    c) per  chiamata  diretta,  in  attuazione  della legge 24 giugno
1997, n. 196 e successive modificazioni;
    d) per  i  ricercatori  e tecnologi, in applicazione dell'art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171;
    e) per  il  personale dal IX al IV livello, in applicazione delle
vigenti normative contrattuali;
    f) per  chiamata dalle liste di collocamento ai sensi della legge
15  marzo 1997, n. 59, anche in relazione alle categorie di personale
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Al  personale  ricercatore  e tecnologo assunto con contratto a
tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata
del contratto, le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.


               CAPO III - ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO


                Art. 9 - Altre forme di reclutamento

   1. Con  riferimento al personale dipendente, l'ente puo' applicare
le  modalita'  di  assunzione di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) ai
vincitori  di  concorso  a  tempo  determinato,  indetto e svolto nel
rispetto  dei  vincoli  posti  dalla  legge  per  i  concorsi a tempo
indeterminato,   in   coerenza   anche   con  la  salvaguardia  della
specificita' dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti annualmente
in  sede  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  di  cui
all'art. 2,  comma  1, con il vincolo del superamento di un'ulteriore
verifica  sull'attivita' svolta e sulla qualificazione conseguita, da
effettuare prima della conclusione del contratto a termine.
   2. Con  riferimento  alle  specifiche modalita' di reclutamento di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo, il bando di concorso deve
espressamente  prevedere  l'eventuale  trasformazione del rapporto di
lavoro   da  tempo  determinato  a  tempo  indeterminato  e  ne  deve
puntualmente fissare le regole.


Art. 10  -  Contratti  di  collaborazione  per  esigenze specifiche e
                             temporanee

   1. L'INRIM  puo'  attivare collaborazioni a termine per specifiche
esigenze   temporanee,   previa  stipula  di  apposito  contratto  di
collaborazione  non subordinato a tempo determinato nelle forme e nei
limiti della normativa vigente.
   2. I limiti, le procedure generali per la stipula dei contratti di
cui al comma 1 e la loro durata massima, che non puo' eccedere quella
strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze temporanee,
sono definite con deliberazione del CdA, anche ai sensi dell'art. 13,
comma  1, lettera p, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
sentite  le  OO.SS. maggiormente  rappresentative. I  contratti  sono
stipulati dal direttore generale.


   Art. 11 - Assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca

   1. L'INRIM  puo'  conferire,  ai  sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto  istitutivo  e secondo quanto stabilito all'art. 51, comma 6,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, assegni per la collaborazione
ad   attivita'   di  ricerca,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di
bilancio,   attraverso  idonee  procedure  pubbliche  di  valutazione
comparativa.
   2. Il   CdA   definisce  con  propria  deliberazione,  sentite  le
OO.SS. maggiormente   rappresentative,   le   modalita'  generali  di
svolgimento   delle   procedure   di  reclutamento  e  i  criteri  di
composizione  delle  commissioni  per l'attribuzione degli assegni di
cui al comma 1.


                    CAPO IV - PERSONALE ASSOCIATO


                     Art. 12 - Principi generali

   1. L'INRIM  puo'  avvalersi  di  personale  delle universita' o di
altri  enti  pubblici  e  privati, nazionali, esteri e internazionali
associato   mediante   istanza   individuale   di   afferenza,  anche
nell'ambito  di  convenzioni,  stipulate  ai  sensi  dell'art. 34 del
regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  con  gli  enti di
appartenenza.
   2. Il   CdA  con  deliberazione  puo'  prevedere  altre  forme  di
associazione per particolari e motivate esigenze.
   3. L'associazione  deve  essere disposta per programmi specifici e
per  un periodo determinato, comunque non superiore a tre anni, ed e'
rinnovabile;  l'associazione  e'  disposta,  rinnovata e revocata con
provvedimento  del  presidente  su  proposta  dei  responsabili delle
strutture e delle unita' organizzative interessate.
   4. Il  personale  associato  puo'  svolgere  le  proprie attivita'
presso  le  strutture  dell'INRIM,  previo  nulla  osta  dell'ente di
appartenenza  ove  e'  il  caso, con l'assenso dei responsabili delle
strutture e delle unita' organizzative interessate.
   5. I  provvedimenti  di  associazione  o  le  convenzioni  con  le
universita'  e gli enti di appartenenza stabiliscono le regole per la
copertura assicurativa del personale associato.
   6. Il  direttore  di dipartimento puo' attribuire, su proposta del
responsabile  dell'unita'  organizzativa  interessata,  al  personale
associato   incarichi   gratuiti   di  ricerca  o  di  collaborazione
tecnico-scientifica. Detto  incarico  gratuito  ha durata annuale, e'
rinnovabile   ed  e'  soggetto  a  verifica. L'incarico  puo'  essere
revocato   in  qualsiasi  momento,  con  provvedimento  motivato  del
direttore di dipartimento.


         Art. 13 - Diritti e doveri del personale associato

   1. Il  personale  associato contribuisce alle attivita' dell'INRIM
uniformandosi   alle  linee  strategiche  e  al  piano  triennale  di
attivita'.
   2. Il  personale  associato, per l'attivita' svolta presso LINRIM,
puo'   essere   responsabile  di  progetto  o  essere  funzionalmente
coordinato dal responsabile del progetto di ricerca a cui afferisce.
   3. Il  personale  associato  ha accesso all'uso dei servizi, degli
strumenti  e  delle  apparecchiature dell'INRIM, nell'ambito e per le
finalita' dei programmi e dei progetti ai quali collabora.
                  CAPO V - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA


    Art. 14 - Personale amministrativo di qualifica dirigenziale

   1. L'accesso   alla  qualifica  dirigenziale  avviene  secondo  le
disposizioni  contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. Le  funzioni  dei  dirigenti,  le procedure per il conferimento
degli  incarichi  e  le  modalita'  di  valutazione sono disciplinate
dall'art. 19,   comma   2,   del   regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento.


             CAPO VI - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA'


                   Art. 15 - Diritti del personale

   1. Il  personale dipendente dell'INRIM ha diritto alle prerogative
previste dal vigente Ccnl, secondo le modalita' in esso precisate. Il
personale di ricerca contribuisce alla programmazione delle attivita'
con  le  modalita' indicate nell'art. 21, comma 3, del regolamento di
organizzazione e funzionamento.


        Art. 16 - Benefici di natura assistenziale e sociale

   1. L'INRIM   disciplina,   ai  sensi  dell'art. 24  del  D.P.R. 12
febbraio  1991,  n. 171, con deliberazione del CdA, previa intesa con
le  OO.SS. maggiormente  rappresentative, la concessione dei benefici
di  natura  assistenziale  e  sociale  ai dipendenti, prevedendone il
relativo stanziamento a bilancio.


Art. 17  -  Diritti  brevettuali  derivanti  da  invenzioni  e  opere
                            dell'ingegno

   1. L'INRIM  disciplina,  con  deliberazione  del  CdA,  sentite le
OO.SS. maggiormente   rappresentative,   i   diritti   derivanti   da
invenzioni,  brevetti  industriali  e  da opere dell'ingegno, in base
alla normativa vigente, e, in particolare, definisce i criteri per la
determinazione  del canone relativo alla licenza concessa a terzi per
l'uso  dell'invenzione,  nonche' ogni ulteriore aspetto dei reciproci
rapporti.


Art. 18 - Diritti del personale derivanti da attivita' in conto terzi

   1. I  diritti  economici  derivanti  dall'attivita' in conto terzi
svolta  dall'INRIM  sono  disciplinati,  ai  sensi  dell'art. 66  del
D.P.R. l  1 luglio 1980, n. 382, dell'art. 28 del D.P.R. 28 settembre
1987,  n. 568 e dell'art. 15 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, con
apposito  regolamento  definito  d'intesa  con le OO.SS. maggiormente
rappresentative.


                   Art. 19 - Doveri del personale

   1. Il personale dipendente dell'INRIM conforma la propria condotta
ai   codici   di   comportamento   dei   dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni e alle disposizioni contenute nei Ccnl.
   2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si estendono, per quanto
applicabili, al personale associato e a chiunque, a qualsiasi titolo,
operi nell'ambito degli uffici e delle strutture dell' ente.
   3. Il codice disciplinare e i regolamenti attuativi degli istituti
contrattuali  e  normativi  vigenti  sono portati a conoscenza e resi
disponibili mediante idonei strumenti informatici.


Art. 20  -  Indennita'  speciale  per i responsabili di progetto e di
                              commessa

   1. In  base  alle  disposizioni  vigenti e a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, ai responsabili di progetto e di commessa,
individuati  con le modalita' e le procedure stabilite dagli artt. 25
e  26  del  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento, possono
essere   riconosciute   indennita'   in   misura  proporzionale  alle
dimensioni  ed alla complessita' del progetto o della commessa e alle
relative  responsabilita'. L'indennita'  e'  stabilita  all'atto  del
conferimento dell'incarico.
   2. Ai  responsabili  di  progetto  e  di  commessa si applicano le
disposizioni  previste  dall'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.


        TITOLO III - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE


            Art. 21 - Modalita' di gestione del rapporto

   1. La   gestione  del  rapporto  di  lavoro  spetta  al  direttore
generale,  il  quale  opera, ai fini dell'applicazione delle norme in
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, con le
capacita' e i poteri del datore di lavoro privato.


   CAPO I - SEDE DI LAVORO, MOBILITA', FLESSIBILITA' E TELELAVORO


                     Art. 22 - Principi generali

   1. La  sede  di servizio del dipendente dell'INRIM e' il luogo ove
e'  ubicata  la  struttura  alla  quale egli e' assegnato. La sede di
lavoro  e' il luogo ove il dipendente e' tenuto a prestare la propria
attivita' lavorativa.
   2. Il   contratto   di   lavoro   individuale,  stipulato  con  il
provvedimento  di  assunzione  del dipendente, contiene l'indicazione
della  sede  di servizio e della sede di lavoro di prima destinazione
del  dipendente,  in  conformita'  con  quanto stabilito nel bando di
concorso o selezione.
   3. L'INRIM  definisce,  con  deliberazione  del  CdA,  sentite  le
OO.SS. maggiormente   rappresentative,   le   modalita'  generali  di
attuazione delle forme di gestione e amministrazione del personale di
cui agli artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente regolamento.


                         Art. 23 - Mobilita'

   1. L'INRIM  attua  la mobilita' del personale secondo le tipologie
sotto  indicate,  nel rispetto della vigente disciplina legislativa e
contrattuale in materia:
    a) mobilita' interna;
    b) mobilita' compartimentale;
    c) mobilita' intercompartimentale.
   2. La  mobilita'  interna puo' essere temporanea o definitiva e si
attua  su  richiesta del dipendente o d'ufficio per motivate esigenze
di  servizio  connesse  al  perseguimento  dei fini istituzionali, in
coerenza   con   le   responsabilita'  dei  progetti  inseriti  nella
programmazione   delle   attivita'. In  caso  di  mobilita'  disposta
d'ufficio,  limitatamente  al  cambiamento  di sede di lavoro, dovra'
essere  acquisito il consenso del dipendente e saranno riconosciuti i
benefici  previsti  dalla  normativa vigente. La mobilita' interna e'
disposta  con  atto  del  direttore generale, sentito il responsabile
della struttura cui il dipendente afferisce.
   3. Nei  casi  di mobilita' compartimentale e intercompartimentale,
il    dipendente,    ottenuto   l'assenso   dell'amministrazione   di
destinazione,  deve  chiedere il nulla-osta al direttore generale. Il
nulla-osta  e'  rilasciato  con  atto  del direttore generale, previo
parere  del responsabile della struttura cui il dipendente afferisce,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 32  del Ccnl 21 febbraio
2002.
   4. Per  la  copertura  dei  posti di cui al comma 3, devono essere
previamente esperite le procedure di mobilita' interna.
   5. Il  trasferimento  del personale riferito alle tipologie di cui
al  comma  1,  punti  b) e  c) del  presente articolo e' disposto con
provvedimento  del  direttore generale, previa deliberazione del CdA,
sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative.


               Art. 24 - Mobilita' con le universita'

   1. Ai  sensi  dell'art. 20 del decreto istitutivo, il personale in
servizio  presso  l'INRIM puo' essere autorizzato, laddove richiesto,
con   provvedimento   del   presidente   ad   assumere  incarichi  di
insegnamento a contratto presso le universita' italiane ed estere, in
materie   pertinenti  all'attivita'  di  ricerca  svolta  all'interno
dell'INRIM.
   2. Il personale in servizio presso l'INRIM puo' essere autorizzato
con  provvedimento  del presidente ad assumere incarichi di direzione
di Dipartimenti o Centri di ricerca.
   3. Le  modalita'  con  cui  e' concessa l'autorizzazione, anche al
fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge,
sono  stabilite  con deliberazione del CdA, tenendo conto delle norme
al riguardo inserite nel Ccnl.
   4. Il  personale  dell'INRIM, nei limiti definiti dall'art. 20 del
decreto  istitutivo,  e',  altresi',  autorizzato,  nell'ambito delle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 34  del  regolamento  di
organizzazione  e  funzionamento,  a  svolgere  attivita'  di ricerca
presso le universita' per periodi determinati.


              Art. 25 - Soggiorno temporaneo all'estero

   1. L'INRIM  disciplina  il  soggiorno  temporaneo  all'estero  del
personale  con  apposito regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370.


            Art. 26 - Assegnazione temporanea ad imprese

   1. L'INRIM  puo'  disporre,  nell'ambito  dei  protocolli d'intesa
stipulati ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo
30   marzo   2001,   n. 165   e   dell'art. 35   del  regolamento  di
organizzazione  e funzionamento, per singoli progetti, l'assegnazione
temporanea   ad   un'impresa   di   un  dipendente,  previo  consenso
dell'interessato. L'assegnazione  e'  disposta con atto del direttore
generale,  sentito  il responsabile della struttura cui il dipendente
afferisce. Di   detta   assegnazione   e'   data  comunicazione  alle
OO.SS. maggiormente rappresentative.


                Art. 27 - Flessibilita' e telelavoro

   1. L'INRIM     puo'     disporre     forme     di    flessibilita'
nell'organizzazione del lavoro del proprio personale, ivi compreso il
telelavoro,  allo  scopo di razionalizzare le attivita' sulla base di
specifici  progetti,  a  norma  dell'art. 4,  comma 1, della legge 16
giugno  1998, n. 191, secondo le modalita' organizzative disciplinate
dal  D.P.R. 8  marzo  1999,  n. 70  ed  in  accordo con le specifiche
disposizioni delle discipline contrattuali vigenti di comparto.


             Art. 28 - Personale in distacco temporaneo

   1. Ai  sensi  dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto legislativo 27
luglio  1999  n. 297,  l'INRIM  puo'  assegnare  proprio personale di
ricerca   in   distacco  temporaneo  presso  soggetti  industriali  e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese.
   2. Il  distacco  di  cui  al  comma 1 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'INRIM, con l'annesso trattamento economico e
contributivo. Esso  e'  disposto  con  atto del direttore generale su
richiesta  dell'impresa  o  del  soggetto  di  cui al comma 1, previo
assenso  dell'interessato  e  per  un periodo non superiore a quattro
anni,  rinnovabile  una  sola  volta,  sulla  base  di  intese tra le
parti. Le  assegnazioni  in distacco temporaneo, prima dell'adozione,
sono comunicate alle OO.SS. maggiormente rappresentative.
   3. L'INRIM puo' sostituire il personale distaccato di cui al comma
1  mediante  l'assunzione,  secondo  quanto  previsto  all'art. 8 del
presente  regolamento,  di  titolari  di  diploma  universitario,  di
laureati  o  di  dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro
subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro
anni  e, comunque, non superiore al periodo di distacco del personale
sostituito, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca.


                         CAPO II - MISSIONI


                         Art. 29 - Missioni

   1. Il  personale  operante  a  vario titolo nell'INRIM puo' essere
inviato in missione per esigenze di carattere temporaneo.
   2. Le modalita' ed il trattamento di missione saranno disciplinati
con   deliberazione   del   CdA,  sentite,  prima  dell'adozione,  le
OO.SS. maggiormente  rappresentative,  nel  rispetto  della normativa
vigente. Con la medesima deliberazione sara' disciplinato il rimborso
delle  spese  sostenute,  in  occasione di trasferte per attivita' di
ricerca,  da  borsisti  e  assegnisti,  nonche' da collaboratori alle
ricerche a titolo gratuito.
   3. La   deliberazione   di  cui  al  comma  2  puo'  prevedere  la
sostituzione delle diarie onnicomprensive con voci di rimborso a pie'
di  lista,  nonche' particolari modalita' per le missioni all'estero,
finalizzate al contenimento della spesa.


                       TITOLO IV - FORMAZIONE


                        Art. 30 - Formazione

   1. L'INRIM,  ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  e  quelle
contrattuali,   promuove   e   organizza  iniziative  di  formazione,
aggiornamento,  qualificazione  e  specializzazione professionale del
proprio personale attraverso:
    a) l'organizzazione  di  appositi  corsi  e  seminari,  anche  in
collaborazione  con  universita',  con  enti pubblici e privati e con
imprese;
    b) la  partecipazione  di proprio personale a corsi specialistici
esterni e a stage presso altre istituzioni o industrie.
   2. L'INRIM  favorisce e promuove, in particolare per i ricercatori
e i tecnologi di nuova assunzione, periodi di permanenza presso altri
enti  di  ricerca  italiani e stranieri, ai fini dell'acquisizione di
conoscenze  specialistiche  e  di competenze necessarie allo sviluppo
delle attivita' di ricerca.
   3. I  piani  di  attivita'  dell'INRIM  individuano le esigenze di
formazione e aggiornamento.


              TITOLO V - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
                  E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


               Art. 31 - Igiene e sicurezza sul lavoro

   1. L'INRIM attua le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul  lavoro  con  particolare  riferimento  al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. L'INRIM  assicura  la  corretta  informazione  ed  il controllo
sanitario  del  personale,  l'adeguamento delle misure di prevenzione
rispetto   al  progresso  tecnico  e  l'individuazione  di  eventuali
ulteriori  misure  per  ogni  aspetto  non esplicitamente contemplato
nella normativa.
   3. Le  procedure  di  gestione  della  sicurezza sono indicate nel
documento  di  valutazione  dei  rischi,  che  e'  stabilito  e  reso
disponibile  presso  la  sede  dell'INRIM  e  presso ciascuna sede di
servizio.
   4. I  rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza partecipano
alle attivita' di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di
cui  al  titolo I, capo V, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626.
   5. I  dipendenti  sono  tenuti  alla  frequentazione  dei corsi di
formazione  e  informazione  previsti  in  materia  di  sicurezza sul
lavoro,  prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere
erogati   anche   attraverso   l'ausilio  di  strumenti  multimediali
destinati alla formazione con metodologia interattiva.
   6. L'INRIM  assicura  alle figure professionali della sicurezza la
formazione   e   l'aggiornamento  occorrenti  per  l'esercizio  delle
rispettive competenze e responsabilita'.


              Art. 32 - Trattamento dei dati personali

   1. L'INRIM effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto
del   decreto   legislativo   30  giugno  2003  n. 196  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   2. Il   trattamento  dei  dati  deve  avvenire  nel  rispetto  del
principio  della  trasparenza  degli  atti  e  delle  attivita' della
pubblica  amministrazione,  come  sancito  dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.


            TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


             Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali

   1. Il personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato
dipendente  dagli  Istituti  confluiti nell'INRIM mantiene il proprio
stato giuridico ed economico, ivi compresa la posizione previdenziale
ed  assicurativa  ed  il  trattamento  di fine rapporto. L'esperienza
professionale  maturata  a  titolo  di  lavoro dipendente nell'ambito
degli  Istituti  confluiti  nell'INRIM viene riconosciuta a tutti gli
effetti  giuridici  ed  economici  consentiti dalla legge. Nelle more
dell'approvazione    dei    provvedimenti   previsti   dal   presente
regolamento,  restano  in  vigore,  ove applicabili, con salvaguardia
delle condizioni di miglior favore, quelli vigenti negli Istituti che
confluiscono nell'INRIM.
   2. Il personale proveniente dai ruoli CNR mantiene le modalita' di
accantonamento  e  di  gestione  del  trattamento  di  fine  rapporto
previste  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'
8 giugno 1946.
   3. I contratti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di lavoro
a  termine  comunque  denominati,  le collaborazioni e i contratti di
formazione   retribuiti,  gli  assegni  di  ricerca  e  le  borse  di
addestramento  alla  ricerca  che risultino stipulati dall'IMGC-CNR e
dall'IEN  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento,
continuano ad avere validita' e ne e' ammesso il rinnovo o la proroga
nei casi consentiti dalla vigente normativa.
   4. Al personale dell'IEN e dell'IMGC-CNR, partecipante a procedure
concorsuali   iniziate   prima   dell'entrata  in  vigore  dei  nuovi
regolamenti  dell'INRIM,  sara'  riconosciuto  il  livello attribuito
sulla base dell'esito delle procedure suddette anche quando queste si
concludano  successivamente  all'entrata in vigore dei medesimi nuovi
regolamenti.
   5. Le  procedure  di  selezione per l'assegnazione di contratti di
prestazione  d'opera,  assegni  di  ricerca  e borse di addestramento
indette  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti
dell'INRIM mantengono la loro validita'.
   6. I candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie
di  concorsi  pubblici  gia'  espletati presso TIEN e l'IMGC-CNR, con
graduatorie  in  corso  di  validita',  o  che risulteranno utilmente
collocati nelle graduatorie a seguito di concorsi pubblici in itinere
presso  TIEN  e VIMGC-CNR alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  potranno essere assunti dall'INRIM, compatibilmente con
la  vigente  normativa,  nei  profili  e  nei  livelli  professionali
previsti dai predetti concorsi.
   7. Il  personale  che,  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente   regolamento,   risulti  essere  associato  all'IMGC-CNR  o
titolare  di  incarico gratuito presso lo stesso IMGC-CNR, continua a
svolgere  la  propria attivita' sulla base dei vigenti atti fino alla
stipula delle nuove associazioni previste dal presente regolamento e,
comunque, non oltre il 1° gennaio 2006.
   8. In  prima  applicazione,  l'INRIM  definisce  entro  90  giorni
dall'insediamento del CdA, sentito il Consiglio scientifico, la lista
delle  aree  scientifiche e dei settori tecnologici di riferimento. I
ricercatori  e i tecnologi hanno diritto, nei 30 giorni successivi, a
dichiarare conferme e modifiche alla loro afferenza ad esse.


                     Art. 34 - Entrata in vigore

   1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.