IL PRESIDENTE

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  n.  174 e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  28  novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della
commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Visti,  in  particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5,
comma  1,  lettera  f),  della citata legge 28 novembre 1984, n. 792,
come   modificata  dal  decreto  legislativo  n.  373/1998,  i  quali
stabiliscono  che  per  ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario
aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo
stesso   gruppo  finanziario,  in  coassicurazione,  una  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita' civile per negligenze od errori
professionali,   comprensiva   della   garanzia  per  infedelta'  dei
dipendenti,  destinata  al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati  e  delle  imprese  di  assicurazione, il cui ammontare di
copertura  e'  stabilito  annualmente per classi di volumi di affari,
dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del
13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre
2003,  n.  267,  con  il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura  di  detta  polizza  per  l'anno 2004, nonche' il prospetto
relativo   al  certificato  di  assicurazione  allegato  allo  stesso
provvedimento;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2323 del
14 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2004,  n.  296,  con  il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2005;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
  Considerato  che,  in  attesa  dell'emanazione  dei  regolamenti di
attuazione  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
il  codice delle assicurazioni private, occorre stabilire l'ammontare
di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2006;
  Considerato  che  non vi sono elementi che evidenzino la necessita'
di  aumentare  per  l'anno 2006 l'ammontare minimo di copertura della
sopraindicata   polizza   fissato   per   l'anno   2005   dal  citato
provvedimento dell'ISVAP n. 2323 del 14 dicembre 2004;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della  responsabilita'  civile per negligenze od errori professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  g),  e all'art. 5, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per
l'anno 2006 nelle seguenti misure:
    per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00;
    globalmente per tutti i sinistri:
      Euro   1.500.000,00   per   mediatori   di   assicurazione  con
provvigioni annue fino ad Euro 1.600.000,00;
      Euro   2.500.000,00   per   mediatori   di   assicurazione  con
provvigioni annue superiori ad Euro 1.600.000,00;
      Euro    3.000.000,00    per   mediatori   che   esercitano   la
riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di Euro 25.800,00.