Art. 2.
  La  polizza  di  cui  all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le
condizioni   e   clausole   riportate   nel   prospetto  allegato  al
provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni
private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre
2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n.
267, citato nelle premesse.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 novembre 2005
                                              Il presidente: Giannini