Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, citato nelle premesse. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2005 Il presidente: Giannini