Art. 2.

    1.  Il  trasferimento  delle  somme spettanti agli enti di cui al
comma  3  dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle
procedure  previste  dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli
d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.