Art. 2. 1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.