Art. 11.
     Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
  La  liquidazione  dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e'
effettuato  con  atto  di liquidazione del responsabile del servizio,
sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In
particolare,  la  liquidazione  delle  forniture  di materiali, mezzi
d'opera,  noli,  ecc.  avviene  sulla  base di fatture presentate dai
creditori, unitamente all'ordine di fornitura.