Art. 11. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.