Art. 12.
         Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
  I  lavori  sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al
conto  finale  redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo
superiore   a   100.000  euro  e'  in  facolta'  dell'amministrazione
disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a
fronte  di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore
dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
  Al   conto   finale   deve   essere   allegata   la  documentazione
giustificativa  della spesa ed una relazione del direttore dei lavori
nella quale vengono indicati:
    a) le date di inizio e fine dei lavori;
    b) le eventuali perizie suppletive;
    c) le eventuali proroghe autorizzate;
    d) le assicurazioni degli operai;
    e) gli eventuali infortuni;
    f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
    g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
    h) le eventuali riserve dell'impresa;
    i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
  Il  conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che
non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita'
puo'  essere  redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori,
con  l'attestazione  della  regolare  esecuzione delle prestazioni, e
dell'osservanza  dei  punti  di  cui  alle  lettere  a),  d) e g) del
presente articolo.