Art. 12. Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro e' in facolta' dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati: a) le date di inizio e fine dei lavori; b) le eventuali perizie suppletive; c) le eventuali proroghe autorizzate; d) le assicurazioni degli operai; e) gli eventuali infortuni; f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera; g) lo stato finale ed il credito dell'impresa; h) le eventuali riserve dell'impresa; i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.