Art. 15.
               Provvedimenti nei casi di somma urgenza
  In  circostanze  di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si
reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione
del  verbale  di  cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione
dei  lavori  entro  il  limite  di  200.000 euro o comunque di quanto
indispensabile  per  rimuovere  lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'.
  L'esecuzione  dei  lavori  di somma urgenza puo' essere affidata in
forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
  Il  prezzo  delle  prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo  previsto  all'art.  136,  comma  5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999.
  Il  responsabile  del procedimento od il tecnico incaricato compila
entro  dieci  giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa  degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma  urgenza,  alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
  Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non  riporti  l'approvazione  del  competente  organo  della stazione
appaltante,  si  procede  alla liquidazione delle spese relative alla
parte dell'opera o dei lavori realizzati.