Art. 17.
                            Inadempimenti
  Nel  caso  di  inadempienza  per  fatti  imputabili  al  soggetto o
all'impresa  cui  e' stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al
presente  provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o
lettera   d'ordinazione.   Inoltre   l'amministrazione  dopo  formale
ingiunzione,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
rimasta  senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del
lavoro  a  spese  del  soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da
parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno
derivante dall'inadempienza.
  Nel  caso  d'inadempimento  grave, l'amministrazione puo' altresi',
previa  denuncia  scritta,  procedere alla risoluzione del contratto,
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.