Art. 2.
                 Modalita' di esecuzione in economia
  L'esecuzione in economia dei lavori puo' avvenire:
    a) in amministrazione diretta;
    b) a cottimo fiduciario.
  Sono  in  amministrazione  diretta i lavori per i quali non occorre
l'intervento   di   alcun  imprenditore.  Essi  sono  effettuati  con
materiali  e  mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale
proprio.
  Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario,
ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o
persone fisiche esterne all'amministrazione.
  I  lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una  spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000
euro, con esclusione dell'I.V.A.