Art. 2. Modalita' di esecuzione in economia L'esecuzione in economia dei lavori puo' avvenire: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.