Art. 3.
                         Lavori in economia
  Sono  eseguiti  in economia, nel rispetto delle norme contenute nel
presente provvedimento, i seguenti lavori:
    a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e
dei   relativi  impianti  degli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero  delle  comunicazioni, nonche' degli impianti situati al di
fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro;
    b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei
locali  e  relativi  impianti  presi  in  affitto ad uso degli uffici
centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle
Associazioni  delle  Sale  Stampa,  nei  casi  in cui per legge o per
contratto  le  spese  siano  a  carico  del  locatario, d'importo non
superiore a 50.000 euro;
    c) lavori    di    manutenzione,   riparazione,   adattamento   e
realizzazione  di  opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad
eventi  imprevedibili  ed urgenti e non sia possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n.
109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente
provvedimento;
    d)  interventi  non  programmabili  per la sicurezza su locali ed
impianti,  nonche'  quelli  destinati  a  scongiurare  situazioni  di
pericolo  a  persone,  animali  o  cose  a danno dell'igiene e salute
pubblica  o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti
d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
    e) lavori  per  i  quali  siano stati esperiti infruttuosamente i
pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa
esserne   differita  l'esecuzione,  nei  limiti  d'importo  stabiliti
nell'art. 2 del presente provvedimento;
    f) lavori  necessari  per la compilazione di progetti, nei limiti
d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
    g) completamento  di opere o impianti a seguito della risoluzione
del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita'  ed  urgenza  di completare i lavori, nei limiti d'importo
stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.