Art. 3. Lavori in economia Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori: a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni, nonche' degli impianti situati al di fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro; b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle Associazioni delle Sale Stampa, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro; c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; d) interventi non programmabili per la sicurezza su locali ed impianti, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.