Art. 8. Lavori mediante cottimo L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare: 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 3) le condizioni di esecuzione; 4) il tempo di esecuzione dei lavori; 5) le modalita' di pagamento; 6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Per i lavori d'importo inferiore a 20.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.