Art. 9.
                    Contabilizzazione dei lavori
  I  lavori  eseguiti  in  economia  sono  contabilizzati  a cura del
direttore dei lavori:
    a) per  il  sistema di amministrazione diretta e per le forniture
di  materiali  con  verifica  effettuata  a cura del responsabile del
settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
    b) per  il  lavori  eseguiti  mediante  cottimo fiduciario, su un
registro  di  contabilita'  ed  atti  relativi ove vengano annotati i
lavori  eseguiti,  quali  risultano  dai  libretti  delle  misure, in
stretto ordine cronologico.