Art. 9. Contabilizzazione dei lavori I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori: a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture; b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.