IL DIRIGENTE
                dell'ufficio autorizzazione officine

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 6 aprile 2004 di
trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco,
registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del Registro visti
semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della
salute;
    Vista   la   determina   del  16 settembre  2004  concernente  lo
svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e'
assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
    Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visti  i  decreti  dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004,
S.L.488-99/D3  del  21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002,
S.L.488-99/D2  del  12 aprile  2001,  S.L.488-99/D5  del 26 settembre
2000,  S.L.488-99/D2  del 24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio
2000,  concernente  la sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio  1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni di
alcune   specialita'   medicinali,   tra  le  quali  quelle  indicate
nell'elenco allegato al presente atto;
    Viste   le   domande   delle  ditte  titolari  delle  specialita'
medicinali   che   hanno   chiesto   la   revoca   della  sospensione
dell'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  disposta  con  i
decreti  dirigenziali  sopra indicati, limitatamente alle specialita'
medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
    Constatato che per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva     del    presente    atto,    le    aziende    titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

                               Adotta
                     la seguente determinazione:

    Per  le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con
decorrenza   immediata   i  decreti  dirigenziali  S.L.488-99/D2  del
26 aprile  2004,  S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del
17 maggio  2002,  S.L.488-99/D2 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D5 del
26 settembre  2000,  S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1
del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialita' medicinali elencate
nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente atto,
limitatamente  alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art.
19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
    Il  presente  atto,  che ha immediata efficacia, sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in
via amministrativa alle ditte interessate.
      Roma, 18 novembre 2005
                                                  Il dirigente: Marra