IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre  2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del   4 ottobre   2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in
altri  Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;
  Visto  il  provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il
monitoraggio  clinico  dei  medicinali inseriti nel succitato elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;
  Verificato   che   sussistono  evidenze  scientifiche  di  primaria
importanza sulla efficacia di trastuzumab (Herceptin) nel trattamento
adiuvante  di  pazienti  operate per carcinoma mammario operato HER-2
positivo,  e che non esistono altri farmaci registrati anti HER-2 che
possano rappresentare al momento valide alternative terapeutiche;
  Ritenuto   opportuno   consentire   ai   suindicati   soggetti   la
prescrizione  di  detto  medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario    nazionale,    in    attesa    di    una   sua   prossima
commercializzazione sul territorio nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
Tecnico-scientifica  (CTS)  nella  riunione del 15-16 novembre 2005 -
Verbale n. 19;
  Ritenuto   pertanto   di   includere   il   medicinale  trastuzumab
nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a totale carico del Servizio
sanitario  nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n.  648,  per  l'indicazione  terapeutica:  trattamento adiuvante del
carcinoma mammario operato HER-2 positivo;
  Vista la delibera del CdA dell'AIFA n. 29 del 1° dicembre 2005;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004, che
ha   costituito   la   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 30 aprile 2004, di
nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di Direttore generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  Visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Il  medicinale  trastuzumab  (Herceptin),  e'  inserito,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito   dalla   legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito  col  provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco
citato in premessa.