Art. 3. 1. Sulla base della scheda nominativa per ogni singolo paziente, compilata dai Centri oncologici individuati dalla Regione, il servizio di farmacia ospedaliera richiede alla Ditta produttrice le quantita' richieste sulla scheda di rilevazione, indicando la fornitura con il termine Herceptin L. 648/96; in tal modo la procedura di richiesta e le modalita' di utilizzo di Herceptin per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo, rimangono distinte e separate rispetto a Herceptin per la indicazione attualmente registrata e rimborsata. 2. L'inserimento di Herceptin nella legge n. 648/1996, per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo, decade automaticamente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della determina dell'AIFA di autorizzazione di tale indicazione. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2005 Il direttore generale: Martini