Art. 3.
  1.  Sulla  base  della scheda nominativa per ogni singolo paziente,
compilata   dai  Centri  oncologici  individuati  dalla  Regione,  il
servizio  di  farmacia ospedaliera richiede alla Ditta produttrice le
quantita'   richieste  sulla  scheda  di  rilevazione,  indicando  la
fornitura  con  il  termine  Herceptin  L.  648/96;  in  tal  modo la
procedura di richiesta e le modalita' di utilizzo di Herceptin per il
trattamento  adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo,
rimangono distinte e separate rispetto a Herceptin per la indicazione
attualmente registrata e rimborsata.
  2.  L'inserimento  di  Herceptin  nella  legge  n. 648/1996, per il
trattamento  adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo,
decade  automaticamente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della determina dell'AIFA di autorizzazione di tale indicazione.
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 2005
                                       Il direttore generale: Martini