IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra» e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio  1984, n, 111, concernente: «Adeguamento
delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze
in  favore  dei  grandi invalidi» e, in particolare, l'articolo 1, il
quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi
di  guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda  ad  un  decreto  interministeriale l'accertamento del numero
degli  assegni  corrisposti  al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
  Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per  il  conseguente  coordinamento  con la normativa di settore», la
quale, all'articolo 1, nel sospendere dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva, fissa al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per
le  chiamate,  con  la  conseguenza  che  per l'anno 2005 sussiste la
possibilita'   di   impiego   dei   giovani  militari  di  leva  come
accompagnatori militari;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
31 dicembre 2004 recante la ripartizione delle unita' previsionali di
base  relative  al  bilancio  di  previsione  dello  Stato per l'anno
finanziario  2005,  con  il  quale  e'  stato iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze il capitolo
1319  Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento
di euro 17.746.853;
  Visti decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali, in data 28 agosto 2003 e 3 settembre 2004, di cui
all'art. 1, comma 4, della predetta legge 288/2002;
  Viste  le  comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e
del  Ministero della difesa, rispettivamente, in data 14 giugno 2005,
in data 30 maggio 2005 e in data 10 giugno 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Alla  data  del  30 aprile  2005, il numero dei grandi invalidi
affetti  dalle  infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e A-bis della tabella E allegata al decreto dei
Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno  mensile  di  878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
di 490 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 5.162.640.
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative  all'anno  2005,  pari ad euro 12.584.213 sono liquidati, in
via  prioritaria,  nella  misura  di 878 euro mensili, a n. 45 grandi
invalidi   affetti   dalle   infermita'   di   cui  ai  comma  1  che
prevedibilmente   verranno   a  trovarsi  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo
il  30 aprile 2005 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data
di   presentazione   delle   domande  per  ottenere  il  servizio  di
accompagnamento, fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti
del  fondo  di cui al capitolo 1319/Economia, alle seguenti categorie
di  aventi  diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),
numeri  l),  2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
    a) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento   almeno   una   volta  nel  triennio  precedente  al
15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado
di assicurarlo;
    b) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento  per  la  prima  volta dopo l'entrata in vigore della
suddetta legge, senza ottenerlo;
    c) grandi  invalidi che abbiano chiesto il servizio stesso per la
prima volta nell'anno 2005.
  3.  Gli  assegni  sostitutivi  di  cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto
previsto  dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre    2002,    n.   288,   sono   corrisposti,   a   domanda
dell'interessato,   a   decorrere  dal  1° gennaio  2005  e  fino  al
31 dicembre  dello  stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il
grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal
primo  giorno  del  mese  successivo alla data di presentazione della
domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera
c) del comma 2.
  4.  Ai  fini della determinazione della data di presentazione delle
domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.