IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni; Vista la legge 2 maggio 1984, n, 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'articolo 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, all'articolo 1, nel sospendere dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva, fissa al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per le chiamate, con la conseguenza che per l'anno 2005 sussiste la possibilita' di impiego dei giovani militari di leva come accompagnatori militari; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2004 recante la ripartizione delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, con il quale e' stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di euro 17.746.853; Visti decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003 e 3 settembre 2004, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge 288/2002; Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 14 giugno 2005, in data 30 maggio 2005 e in data 10 giugno 2005; Decreta: Art. 1. 1. Alla data del 30 aprile 2005, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 490 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 5.162.640. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2005, pari ad euro 12.584.213 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 45 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui ai comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2005 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri l), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, senza ottenerlo; c) grandi invalidi che abbiano chiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2005. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera c) del comma 2. 4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.