Art. 21. DECADENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 28 SETTEMBRE 1946 L'accordo interconfederale 28 settembre 1946 decade a partire dal giorno di entrata in vigore del presente contratto; peraltro, l'assegno temporaneo, previsto dagli articoli 1 e 2 di detto accordo, cessa ad ogni effetto dalla data di decorrenza degli aumenti derivanti dall'articolo 1, primo comma, del presente accordo.