CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE Roma, 30 ottobre 1946 CHIARIMENTI A VERBALE Art. 1. COMPENSI PARTICOLARI Nel caso in cui per determinare qualifiche operaie, i salari in atto siano fissati in misura superiore ai livelli generali in quanto compensano particolari condizioni lavorative (pericolo o disagio e simili le Associazioni nazionali potranno determinare le nuove paghe anche i limiti superiori a quelli indicati dall'articolo 1 o adottare provvedimenti diversi. Artt. 2, 3 e 4. AUMENTI COLLETTIVI Si intendono collettivi gli aumenti non di merito concessi dalle aziende alla totalita' dei lavoratori, che se taluni di essi ne siano rimasti eslusi per particolari condizioni di utilizzazione o di rendimento. Art. 19. ASSEGNI FAMILIARI Le parti sono d'accordo che l'anticipazione di cui al terzo comma, dell'articolo 19 sara' fatta non appena intervenuta la relativa autorizzazione ministeriale. DICHIARAZIONI A VERBALE Art. 8. VARIAZIONE DELLA SCALA MOBILE IN DISCESA Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita le parti s'incontreranno successivamente. Art. 18. COMPUTO DULLA RITRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' Si da' atto che la Confederazione del Lavoro ha avanzato richiesta di parificiare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento, sia per gli operai che per gli impiegati. La rappresentanza industriale si e' riservata, sentiti i propri organi confederali, di comunicare se il problema debba - a proprio avviso - essere discusso con trattativa interconfederale od in sede di discussione del contratti di categoria.