Art. 7. CONTINGENZA EFFETTIVA PER IL PERIODO 1 ottobre 1946-30 novembre 1946 In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per il periodo 1 ottobre 1946-30 novembre 1946, sara' pari, per l'uomo sopra i 20 anni di eta', alla contingenza base calcolata come all'articolo precedente. Alle donne ed ai minori si applicacano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.