(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 7)
                               Art. 7. 
CONTINGENZA EFFETTIVA PER IL PERIODO 1 ottobre 1946-30 novembre 1946 

 
  In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per  il  periodo  1
ottobre 1946-30 novembre 1946, sara' pari, per l'uomo sopra i 20 anni
di  eta',  alla  contingenza   base   calcolata   come   all'articolo
precedente. 
  Alle donne ed ai  minori  si  applicacano  i  rapporti  percentuali
fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6  dicembre
1945 e 23 maggio 1946.