Art. 35. ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico