(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 35)
                              Art. 35. 
                      ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI 
Sulla  retribuzione  di  fatto  dei  lavoratori  di  cui  si  tratta,
attualmente   esistente   nell'Italia   centro-meridionale,   saranno
applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli  aumenti  indicati,  a
    prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente 

 
                              TABELLA A 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
  Tali aumenti verranno limitati alla meta'  nei  confronti  di  quei
lavoratori, la cui retribuzione complessiva  anteriore  al  1  aprile
1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione
del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella 
seguente 

 
                              TABELLA B 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico