Art. 6. APPRENDISTI L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro, ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, ricevera' la paga dell'operaio qualificato con la. riduzione del 10 per cento, finche non avra' superato con esito positivo la prova prescritta. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, le retribuzioni medesime saranno calcolate, applicando la preesistente proporzione rispetto al livelli salari fissati dai presente accordo per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passera', terminato l'apprendistato. Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a ottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti. (Vedasi chiarimento a verbale).