(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 6)
                               Art. 6. 
                             APPRENDISTI 

 
  L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia  compiuto  la
meta' del periodo di apprendistato, puo' essere  ammesso  alla  prova
del capolavoro, ed, in caso di risultato positivo, avra'  diritto  al
passaggio alla rispettiva categoria. 
  L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato  il
periodo  di  apprendistato  ma  non  sia  in  grado  di  compiere  il
capolavoro,  ricevera'  la  paga  dell'operaio  qualificato  con  la.
riduzione del 10 per cento,  finche  non  avra'  superato  con  esito
positivo la prova prescritta. 
  Per le categorie per le quali  le  retribuzioni  degli  apprendisti
sono fissate in misura percentuale rispetto alle  retribuzioni  degli
operai e delle operaie,  le  percentuali  stesse  si  riferiranno  ai
livelli salariali di cui al presente. 
  Per le categorie per le quali  le  retribuzioni  degli  apprendisti
sono stabilite in misura  fissa,  le  retribuzioni  medesime  saranno
calcolate, applicando la preesistente proporzione rispetto al livelli
salari fissati dai presente accordo per gli operai  e  operaie  della
categoria    alla    quale    l'apprendista    passera',    terminato
l'apprendistato. 
  Qualora  l'apprendista  sia  adibito  a  lavorazioni  a  ottimo  si
applicano  le  disposizioni  previste  per  le  altre  categorie   di
cottimisti. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).