Art. 13. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni. E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - RUMOR - GONELLA - TRABUCCHI - COLOMBO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA