Art. 13.

  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla presente legge, si
applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925,
n.  2033,  convertito  nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' nel
relativo  regolamento  approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n.
1361, e successive modificazioni.
  E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito
nella  legge  18  gennaio  1937,  n. 233, ed ogni altra disposizione:
incompatibile con quelle della presente legge.
  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo
l'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 novembre 1960

                               GRONCHI

                                            FANFANI - RUMOR - GONELLA
                                              - TRABUCCHI - COLOMBO -
                                                             GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA