Art. 4. Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono: a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico; b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva; c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.