Art. 4.

  Ai  fini  dell'attribuzione  delle  denominazioni di "olio di oliva
rettificato" e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono:
    a)  per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive,
il  quale  non  abbia  subito  manipolazioni  chimiche  ed  all'esame
organolettico  riveli  odori disgustosi, come di rancido, di putrido,
di  fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga piu' del 4 per
cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;
    b)  per  olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della
sansa di oliva;
    c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento
della sansa di oliva con solventi.