Art. 5.

  E'  vietato  vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in
commercio,  per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le
caratteristiche  prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi
rivelino  la  presenza  di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o
posseggano  costanti  chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di
olio estraneo o di composizione anomala.
  Il  Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente
aggiornato  l'elenco  ufficiale  dei  metodi  di analisi per la lotta
contro le frodi.
  E  altresi'  vietato  vendere,  detenere  per  la vendita o mettere
comunque  in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli
articoli  1,  2  e  3  con  denominazione  diversa  da quella in essi
prescritta.