Art. 5. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi. E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.