Art. 6.

  Si  considerano  messi  in  commercio per il consumo alimentare gli
olii  che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al
minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.
  Le  denominazioni  di  cui  agli  articoli  1, 2 e 3 debbono essere
indicate   nei   documenti   commerciali  e  apposte  sui  recipienti
contenenti  gli  olii,  nei  modi  e  con  le  forme  prescritte  nel
regolamento  approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, per
l'esecuzione  del  decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.