Art. 7. Fatti salvi gli accordi internazionali, e' vietata, l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonche' dei saponi in massa.