Art. 7.

  Fatti  salvi gli accordi internazionali, e' vietata, l'importazione
degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e
rettificato,  delle  miscele  di  olio  di  oliva  vergine  con  olii
rettificati,  dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva,
delle  oleine,  delle  paste di saponificazione nonche' dei saponi in
massa.