Art. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge e' punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno. Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono diminuite fino alla meta'. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, la pena e' della ammenda sino a lire 300.000.