Art. 3. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demanato al Consiglio della Facolta' di magistero sono esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della Facolta' di magistero saranno aggregati al comitato di cui al precedente comma. Detto comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa, risulteranno assegnati tre professori di ruolo. Alla composizione del Consiglio della Facolta' di farmacia sara' provveduto in conformita' dell'art. 15, comma terzo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.