Art. 3.

  Le   attribuzioni  che  le  vigenti  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento  demanato  al  Consiglio della Facolta' di magistero sono
esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori
di  ruolo  o  fuori  ruolo  nominati  dal  Ministro  per  la pubblica
istruzione.
  I  professori  di  ruolo  che  in  base  alle  vigenti disposizioni
verranno a far parte della Facolta' di magistero saranno aggregati al
comitato  di  cui  al precedente comma. Detto comitato cessera' dalle
sue  funzioni  allorche' alla Facolta' stessa, risulteranno assegnati
tre professori di ruolo.
  Alla  composizione  del  Consiglio della Facolta' di farmacia sara'
provveduto  in conformita' dell'art. 15, comma terzo, del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592.