Art. 4.

  Agli   oneri   derivanti   dalla   presente   legge  nell'esercizio
finanziario  1960-61, valutati in lire 6.650.000 per gli incarichi di
insegnamento,  lire  18.350.000 per la istituzione dei posti di ruolo
di  professore e di assistente e di lire 3.000.000 per spese varie di
funzionamento, si provvedera':
    quanto  a  lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento
di  parte  ordinaria  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
tesoro,  per  l'esercizio  medesimo, destinato a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
    quanto  a  lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello
stato  di  previsione del Ministero della pubblica istruzione, per lo
stesso   esercizio   1960-61,   corrispondente   a   quello   n.  145
dell'esercizio 1959-60.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - BOSCO
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA