Art. 4. Agli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, valutati in lire 6.650.000 per gli incarichi di insegnamento, lire 18.350.000 per la istituzione dei posti di ruolo di professore e di assistente e di lire 3.000.000 per spese varie di funzionamento, si provvedera': quanto a lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; quanto a lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per lo stesso esercizio 1960-61, corrispondente a quello n. 145 dell'esercizio 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - BOSCO TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA