IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili; Ritenuta l'opportunita' di operare la formale trasformazione in Istituti tecnici femminili delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili gia' da vari anni funzionanti - in via sperimentale - come istituti tecnici femminili; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1960 le sottoelencate scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili sono trasformate in Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale: 1) Cortona; 2) Cosenza; 3) Firenze; 4) Forli'; 5) L'Aquila; 6) Macerata; 7) Mantova; 8) Milano; 9) Napoli; 10) Padova; 11) Pisa; 12) Roma "Margherita di Savoia"; 13) Roma e Maria Pia; 14) Roma "Principessa di Piemonte"; 15) Siena; 16) Taranto.