Art. 3.

  I  posti  di  ruolo  e quelli da conferirsi per incarico presso gli
Istituti  tecnici  femminili  di  cui  all'art. 1 sono indicati nelle
tabelle  A,  B, C e D, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine
del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la  pubblica
istruzione e da quello per il tesoro.