Art. 4.

  Alle  trasformazioni  di  cui  al precedente art. 1 si applicano le
norme  stabilite  dagli  articoli  7  e  8 del regio decreto-legge 21
settembre  1938,  n.  2038,  convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
729.
  I  contributi  annui a carico dello Stato per il mantenimento degli
Istituti  suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella
E,  annessa  al  presente  decreto,  firmata, d'ordine del Presidente
della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello
per il tesoro.