Art. 5.

  Gli Istituti tecnici femminili di cui al precedente articolo 1 sono
autorizzati  a  rilasciare  diplomi  di abilitazione e certificati di
studio  originali  in  sostituzione  di  quelli provvisori rilasciati
durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1960

                               GRONCHI

                                                     MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961
  Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 125. - VILLA