Art. 5. Gli Istituti tecnici femminili di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 125. - VILLA