Art. 13. Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contribuito e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.