Art. 13.

  Le  tasse  scolastiche  di  ammissione,  di frequenza di esame e di
diploma  sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli
Istituti tecnici agrari.
  Agli  alunni  puo',  inoltre, essere richiesto un contributo per il
consumo  di  materie  prime,  nonche'  un  deposito  di  garanzia per
eventuali danni.
  La  misura  del contribuito e del deposito e' fissata dal Consiglio
di amministrazione.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo' disporre la concessione di
premi e sussidi a favore degli allievi.