Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti  professionali  per  l'agricoltura  e  degli Istituti
tecnici  agrari,  nonche'  tra,  i  direttori  delle  scuole tecniche
agrarie  che  abbiano la necessaria competenza specifica in materia e
che  siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del
Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.