Art. 18. Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonche' tra, i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.