Art. 2.

  Il  predetto  Istituto  professionale  ha  lo  scopo  di  preparare
personale  idoneo  all'esercizio  delle attivita' di ordine esecutivo
nei vari settori dell'agricoltura.
  Esso  e'  costituito  dalle seguenti scuole professionali, ciascuna
delle quali comprende varie sezioni:
    1.  Scuola  Professionale  per l'agricoltura generica con sezioni
per:
      esperto coltivatore (n. 4 sezioni).