Art. 2. Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola Professionale per l'agricoltura generica con sezioni per: esperto coltivatore (n. 4 sezioni).