Art. 20. Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale. In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione puo' assumera' in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 dei presente decreto, il personale di ruolo e e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza, sia, alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.