Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli istituti tecnici statali.
  Per  la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di
amministrazione  provvede direttamente, in conformita' delle concrete
necessita' dell'istruzione professionale.
  In   relazione  sia  alle  specifiche  esigenze  dell'addestramento
pratico,  sia  al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di
amministrazione  puo'  assumera'  in  servizio temporaneo esperti nel
campo della produzione e del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  coordinate  a  norma  dell'art.  7  dei
presente  decreto, il personale di ruolo e e non di ruolo puo' essere
assegnato dalla presidenza, sia, alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  coordinate  che,  ad  ogni  effetto, sono considerate sedi
ordinarie di servizio.