Art. 21.

  Il  Consiglio  di  amministrazione puo' concedere, annualmente, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  proprio  bilancio,  al  personale
direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non
computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
  La  concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una
o  piu'  delle  condizioni  previste  dall'articolo 49 della legge 15
giugno  1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e
temporaneo  per  il  quale, ferme restando tutte le altre modalita' e
condizioni  indicate  dal  suddetto  art. 49, si prescinde dal limite
posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.