Art. 23.

  Gli oneri posti a carico degli enti locali dalle disposizioni degli
articoli  91, lettera f) e 144 lettera c) del testo unico della legge
comunale  e  provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383,  vengono  assunti, finche' non subentrino gli enti locali, dalla
Cassa,  per  opere  straordinarie  di  pubblico interesse nell'Italia
meridionale  (Cassa  per  il  Mezzogiorno)  per  quanto  riguarda  la
somministrazione  di  edifici  scolastici  e residenziali con servizi
annessi  e di aziende agrarie e campi didattici con relative opere di
trasformazione   fondiaria   ed   agraria,   scorte   vive  e  morte,
attrezzature tecniche, arredamenti e capitale circolante.
  I  servizi accessori di manutenzione, somministrazione d'acqua e di
energia  elettrica  e  di riscaldamento, inerenti a tutti i complessi
scolastici,  restano  a  carico degli enti locali in applicazione dei
sopracitati articoli del testo unico predetto.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 giugno 1960

                               GRONCHI

                                           MEDICI - TAVIANI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1961
  Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 38. VILLA