Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti  professionali  alberghieri,  per  il turismo, per il
commercio  e  degli  Istituti  tecnici  commerciali,  nonche'  tra  i
direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano
la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello
Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.